Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24649 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 15/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24649

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7547-2012 proposto da:

I.T.A. (INDUSTRIE TURISTICHE ALBERGHIERE) S.R.L., già ITA S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 46, presso l’avvocato GINO

DANILO GRILLI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA

NICASTRO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IMPREGILO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGOSTINO DEPRETIS 86, presso

l’avvocato LEONARDA SILIATO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIUSEPPE SANTILANO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO, COMMISSARIO

STRAORDINARIO DEL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER

LA SICILIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1103/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 30/08/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato NICASTRO CRISTINA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SILIATO LEONARDA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza 30 agosto 2011 – giudicando sull’opposizione proposta dalla ITA spa (Industrie Turistiche Alberghiere) alla stima delle indennità di esproprio e occupazione di terreni di sua proprietà, ubicati a (OMISSIS), sui quali insistevano edifici utilizzati per lavori di ristrutturazione e completamento del Palazzo dell’ex Aeronautica militare da destinare a sede del Comando della Guardia di Finanza – le ha determinate e ha ordinato alla Impregilo il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

Avverso questa sentenza la ITA ha proposto ricorso per cassazione, notificato all’impresa Impregilo, quale concessionaria, che resiste con controricorso, nonchè ai Ministeri dell’economia, delle infrastrutture e dei trasporti e all’Agenzia del demanio, i quali non hanno svolto attività difensiva. Le parti costituite hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di tardività del ricorso sollevata da Impregilo è fondata. La sentenza impugnata è stata notificata in forma esecutiva ai procuratori di Impregilo in data 11 ottobre 2011 e il ricorso per cassazione è stato notificato il 16 marzo 2012, quando il termine breve d’impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c., era decorso. Il precedente citato dalla ricorrente (Cass., sez. un., n. 12898 del 2011), al fine di dimostrare l’inidoneità della notificazione della sentenza in forma esecutiva a far decorrere il termine breve di impugnazione per il notificante e il notificato, non è pertinente, riferendosi all’ipotesi in cui la sentenza sia notificata alla controparte personalmente, mentre nella specie essa è stata notificata regolarmente ai procuratori della parte. Ne consegue la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine con effetto anche nei confronti delle altre parti (v. Cass. n. 986/2016, n. 19869/2011).

In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra la ricorrente e l’Impregilo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 3000,00, in favore di Impregilo.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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