Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24648 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25722-2018 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

non in proprio ma in nome e per conto della s.p.a. Monte dei Paschi

di Siena Leasing & Factoring, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositato il

29/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO

ANGELO DOLMETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La s.p.a. Monte dei Paschi di Siena ha presentato, in nome e per conto della s.p.a. Monte dei Paschi Leasing & Factoring, domanda di insinuazione al passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS). A base della propria richiesta ha posto un credito per “pagamento anticipato del corrispettivo di cessioni pro solvendo di crediti di impresa”, con annessi “interessi, competenze e commissioni maturate sulla sorte capitale”.

Dando seguito alla proposta dei curatori, il giudice delegato ha ammesso in chirografo il “credito per le somme anticipate per le fatture indicate”, con esclusione delle voci richieste in via ulteriore.

2.- La società istante ha presentato opposizione ex artt. 98 s. L. Fall. avanti al Tribunale di Civitavecchia. Che lo ha respinto con decreto depositato in data 29 giugno 2018.

3.- Il Tribunale ha ritenuto, in particolare, che “è difettata la prova della negoziazione intercorsa tra le parti… in ordine all’assunzione dell’obbligo di pagamento degli interessi, delle competenze e delle commissioni nella misura richiesta”: “a tal fine non può soccorrere il contratto di factoring, che rinvia a separati accordi non allegati, per gli interessi convenzionali”.

Ha pure aggiunto che, comunque, neanche “vi è prova del corretto calcolo delle commissioni e delle competenze”, nonchè del “tasso di interesse applicabile”. A tale fine non possono soccorrere nè la certificazione ex art. 50 TUB, “che non è opponibile alla curatela”, nè gli “estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie”, posta sempre la terzietà del curatore rispetto al fallito.

4.- Avverso questo provvedimento, la s.p.a. Monte dei Paschi di Siena ha presentato, sempre in nome e per conto della s.p.a. Monte dei Paschi Leasing & Factoring, ricorso per cassazione che ha articolato in tre motivi.

Il Fallimento è rimasto intimato.

Il ricorrente ha anche presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5.- Il primo motivo di ricorso contesta la decisione del Tribunale “in ordine alla eccepita tardività e, quindi inammissibilità, della doglianza avanzata dal Fallimento per la prima volta nel procedimento di opposizione allo stato passivo”.

Il Fallimento ha “eccepito la mancata pattuizione degli interessi esclusi” solo nel “giudizio di opposizione allo stato passivo”: se il Tribunale avesse considerato l’eccezione di tardività a suo tempo promossa dall’attuale ricorrente, “avrebbe dovuto ritenere inammissibile la eccezione della curatela in punto di mancata prova della contrattualizzazione degli interessi richiesti e quindi avrebbe dovuto affrontare esclusivamente la problematica della prova della “composizione” del credito per interessi e commissioni”.

6.- Il motivo non merita di essere accolto.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore ben può introdurre eccezioni nuove ossia non formulate in sede di verifica (cfr., tra le altre, Cass. 25 settembre 2018, n. 22784; Cass., 6 settembre 2019, n. 22386).

7.- Col secondo motivo, il ricorrente censura il decreto impugnato per violazione delle norme degli artt. 1322,1282,2704 e 2697 c.c., “per avere questo ritenuto non provata la fonte contrattuale degli interessi richiesti”.

Nei fatti, il “titolo contrattuale fondante la ragione creditoria di MPS” si trova indicata nell’art. 4 del contratto di factoring. “In esso, infatti, le parti hanno espressamente pattuito: corrispettivo delle cessioni di credito… il factor corrisponderà al fornitore un corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti. Tale corrispettivo sarà dal factor dovuto al fornitore alla data pattuita o, in mancanza, al momento dell’effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all’assunzione, da parte del factor, del rischio di mancato pagamento del dovuto ad adempimento del debitore. Le parti possono convenire che il factor ne anticipi la corresponsione”.

8.- Il motivo non merita di essere accolto.

Nei fatti, il motivo non viene a confrontarsi con i termini propri della decisione del Tribunale laziale. Quale che sia il significato da riconoscere in positivo alla clausola richiamata dal ricorrente (e appena sopra ritrascritta), appare comunque evidente che tale clausola non indica, nè fa alcun riferimento a misure di interessi, di commissioni e di competenze. Che è appunto quanto propriamente constatato dal decreto del Tribunale (cfr. sopra, il primo capoverso del n. 3).

D’altro canto, posta la sicura applicazione della normativa di trasparenza, di cui al Testo unico bancario, anche alle operazioni di factoring (cfr., in proposito, Cass., 1 febbraio 2018, n. 2510), una simile indicazione non avrebbe comunque potuto difettare nell’ambito dello scritto contrattuale, in ragione della norma dell’art. 117, comma 4, TUB.

9.- Col terzo motivo, il ricorrente lamenta l'”erronea applicazione delle norme degli artt. 2704, 2709, 2710 e 2697, per non avere il giudicante correttamente valutato la copiosa documentazione riversata in atti da MPS Leasing & Factoring s.p.a. avente tutta data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento” in relazione alla valutazione di “corretto calcolo” degli accessori applicati.

Elencata una serie di scritture contabili prodotte a suo tempo, il ricorrente si duole, in proposito, che il giudice si sia limitato a far propria la ricostruzione della curatela, secondo la quale la certificazione prodotta non costituisce la prova del credito che la banca deve fornire, senza procedere al partito esame degli indicati documenti.

10.- Nei confronti di questo motivo si deve osservare che il mancato accoglimento del secondo motivo ne viene a comportare l’assorbimento. In effetti, la constatazione che nel concreto manca la “prova” dell’esistenza di un valido patto relativo agli interessi, come pure quelli inerenti a competenze e commissioni, porta con sè la conseguenza che qualunque “calcolo” venga fatto circa la loro applicazione non possa comunque aspirare a essere definito come corretto.

11.- Posta la mancata costituzione del Fallimento intimato, non vi è luogo a provvedere alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile – 1, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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