Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24648 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/12/2016, (ud. 11/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria C. – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10002-2012 proposto da:

COMUNE DI PONTINIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DUCCIO GALIMBERTI 27, presso l’avvocato

SIMONA DI MURRO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE

GAROFALO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F,

presso l’avvocato EMANUELE CARLONI, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANGELO PIETROSANTI, LUCA MARIA PIETROSANTI, MARIO LAURO

PIETROSANTI, giusta procura in calce al ricorso passivo;

– controricorrente –

contro

R.G., R.E., R.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4426/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/10/2016 dal Consigliere Dott. GIANCOLA MARIA CRISTINA;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato EMANUELE CARLONI, con

delega, che ha chiesto l’estinzione;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

– nel 2005 P. ed R.E., anche in veste di aventi causa dalle due sorelle, chiedevano con R.G., alla Corte di appello di Roma, di determinare i giusti indennizzi dovuti dal Comune di Pontinia per l’occupazione legittima e per l’ablazione del loro terreno edificabile, appartenuto al comune dante causa R.Q.;

– con sentenza del 15-24 ottobre 2010 l’adita Corte di Roma, respinta la domanda di R.G., determinava in Euro 397.540,00 l’indennità per l’espropriazione ed in Euro 20.453,27 l’indennità per l’occupazione legittima, disponendo il deposito da parte del Comune espropriante degli importi differenziali con i relativi, indicati interessi;

– avverso questa sentenza il Comune di Pontinia ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e notificato il 29.04.2012 a R.P. che il 1821.05.2012 ha resistito con controricorso, nonchè ad E. e R.G., che non hanno svolto difese;

– con atto in data 25.07.2016, ritualmente sottoscritto e depositato in cancelleria il 7.9.2016, il Comune di Pontinia ha rinunciato al ricorso, il controricorrente R.P. ha aderito a questa rinuncia ed entrambi hanno instato per la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle relative spese, in ragione di un sopravvenuto un accordo transattivo;

– ricorrono i presupposti di cui agli artt. 375, 390 e 391 c.p.c., per la declaratoria di estinzione, senza pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo di legittimità per sopravvenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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