Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24647 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza proposto da:

R.R., Z.C. e B.E., rappresentati

e difesi per procura a margine delle pagine 2 e 3 del ricorso

dall’Avvocato Martino Rinaldo, elettivamente domiciliati presso lo

studio dell’Avvocato Amoresano Alessandra in Roma, via della

Farnesina n. 355;

– ricorrente –

contro

R.D., R.M., R.A. e R.

F..

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano depositata il 23 ottobre

2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

R.R., Z.C. e B.E. hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Milano R.D., R. M., R.A. e R.F., tutti eredi di Ro.Ma., chiedendo che fosse accertata la simulazione dell’atto con cui il de cuius aveva trasferito al nipote R. M. la proprietà dell’appartamento sito in via (OMISSIS) e quindi l’appartenenza del bene suddetto alla massa ereditaria, che fossero dichiarate inefficaci, nella misura in cui pregiudicavano le loro quote di legittimari, le disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo e che fosse quindi disposta la divisione ed assegnazione dei beni ereditari, incluso quello oggetto della domanda di simulazione.

Con ordinanza del 9 marzo 2010, il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., reputando pregiudiziale alla definizione del giudizio la decisione della causa successivamente promossa fa R.M. al fine di far dichiarare la falsità dei documenti contenenti le cd.

controdichiarazioni, prodotte dagli attori allo scopo di provare la simulazione del negozio di compravendita intervenuto tra il de cuius e il suddetto convenuto.

Proposta istanza di revoca, con ordinanza del 23 ottobre 2010 il Tribunale ha confermato il precedente provvedimento, motivando tale reiezione con il rilievo che tra le due cause sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che la definizione del giudizio sulla querela di falso appare indispensabile, come già affermato nella precedente ordinanza, per l’affermazione dell’obbligo di collazione a carico del convenuto R.M. e quindi per la formazione e successiva divisione dei beni ereditari, “mutando evidentemente il valore delle singole quote a seconda che si consideri o meno che un bene vi sia incluso”.

Con ricorso per regolamento, notificato il 22 novembre 2010, R. R., Z.C. e B.E. hanno chiesto la cassazione di quest’ultima ordinanza, lamentando violazione degli artt. 295, 313 e 225 c.p.c. nonchè dell’art. 111 Cost. e vizio di insufficiente ed erronea motivazione.

Richieste al Pubblico Ministero le sue conclusioni scritte, questi ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

In via preliminare ed assorbente rispetto all’esame del ricorso, questa Corte ritiene che esso debba essere dichiarato inammissibile, sia pure per una ragione diversa da quella addotta dal Pubblico Ministero. Risulta invero dall’esposizione del fatto contenuta nel ricorso nonchè dall’esame degli atti di causa – consentito senza limiti a questa Corte in sede di regolamento – che il provvedimento impugnato dai ricorrenti non è l’ordinanza che ha disposto la sospensione del processo, ma quella successiva che ha provveduto, rigettandola, sulla istanza di revoca della stessa. Ora, a parte la questione dell’ammissibilità di tale secondo provvedimento, che introduce il tema, che qui non interessa, della revocabilità dell’ordinanza di sospensione necessaria del processo (Cass. n. 6479 del 2005; Cass. n. 6759 del 2005), deve ritenersi che, sulla scorta della circostanza sopra evidenziata, il ricorso sia inammissibile in quanto avanzato al di fuori dei casi previsti dalla legge, tenuto conto che l’art. 42 c.p.c. ammette tale rimedio soltanto contro “i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo”. Il provvedimento impugnato non corrisponde pertanto al modello legale dell’atto nei cui confronti è esperibile il regolamento, il quale avrebbe potuto e dovuto essere proposto, entro il termine perentorio stabilito dall’art. 47 c.p.c., comma 2, unicamente avverso l’ordinanza del 9 marzo 2010 che aveva disposto la sospensione del processo.

Merita aggiungere che tale conclusione si impone anche alla luce del duplice rilievo che l’art. 42 c.p.c., laddove estende l’impugnazione con il regolamento di competenza ai provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. per la ritenuta esistenza di una causa pregiudiziale, è norma di stretta interpretazione, prevedendo un rimedio per sottoporre a sindacato immediato un provvedimento ordinatorio, diverso dalla sentenza, non impugnabile con gli altri mezzi ordinari, e che una diversa lettura della norma comporterebbe la possibilità di aggirare ed eludere il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, per la proposizione dell’istanza di regolamento avverso l’ordinanza di sospensione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla si dispone sulle spese, non avendo le controparti svolto attività difensiva in questa fase.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento di competenza.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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