Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24647 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24647

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3331-2019 proposto da:

G.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

10/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 10.12.2018, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da G.O., nato in Nigeria (Edo State), il quale aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese, perchè essendo di religione cristiana, temeva che il proprio padre, musulmano ed appartenente al gruppo di Boko Haram, potesse costringerlo a convertirsi: esponeva di esser stato rapito e dopo rilasciato, di aver vissuto per circa due mesi in un edificio abbandonato, per poi tornare dalla madre, e di esser partito dopo la morte della stessa e la scomparsa della sorella. Il Tribunale ha reputato il richiedente non credibile, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e non ha ravvisato situazioni di vulnerabilità. Lo straniero propone ricorso per cassazione per tre motivi. Il Ministero non ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Il richiedente afferma che, contrariamento a quanto argomentato dal Tribunale, egli aveva fornito un racconto del tutto verosimile, lineare e privo di contraddizioni. In applicazione del principio dell’onere di prova attenuata, prosegue il ricorrente, doveva ritenersi compiuto ogni suo sforzo per circostanziare la sua domanda, e pertanto riconoscersi la protezione internazionale.

2. Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed afferma che, in caso di violenza indiscriminata, ravvisabile nella specie, non sono rilevanti le motivazioni che hanno spinto il singolo migrante ad abbandonare il suo Paese.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1988, art. 5, comma 6, per non esser stata riconosciuta la protezione umanitaria.

4. I primi due motivi da esaminarsi congiuntamente, presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

5. In disparte che il ricorrente neppure chiarisce se insiste nel riconoscimento del rifugio politico, va rilevato che il ricorso confonde e sovrappone il momento della valutazione di credibilità soggettiva col dovere di cooperazione istruttoria. Questa Corte (Cass., n. 16925 del 2018; n. 28862 del 2018) ha infatti chiarito che: “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori”. Tale caso non ricorre essendo la valutazione di non credibilità – che attiene, in sè, al giudizio di fatto e non è qui ulteriormente apprezzabile – stata effettuata: per essere il racconto stato modificato su aspetti importanti della vicenda narrata (circa la sorte subita dalla sorella dopo l’aggressione dei terroristi, circa il tempo di permanenza nelle prigioni libiche); perchè incoerente cronologicamente (circa l’epoca in cui il padre avrebbe cambiato atteggiamento nei suoi confronti circa i tempi del rapimento suo e della sorella); e perchè inverosimile (il padre “grande musulmano” avrebbe sposato con una donna cristiana – pure consentendole di allevare i figli secondo i dogmi di tale fede -, avrebbe taciuto della sua appartenenza a Boko Haram ed avrebbe poi lasciato incustodita una borsa piena di armi).

6. Il Tribunale ha poi affermato, coerentemente alle indicazioni dei reports consultati e precisamente indicati, che la situazione di sicurezza è precaria in Nigeria con riguardo all’area di provenienza del richiedente, ma ha escluso che nella regione dell’Edo State sia riconoscibile il caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e ciò al lume dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), potendo l’esistenza di un conflitto armato interno portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

L’accertamento circa la sussistenza, in concreto, di siffatto tipo di conflitto implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, che non è stato dedotto.

7. Il terzo motivo è inammissibile. La censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità, non rilevata dal Tribunale, e tale situazione deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

8. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA