Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24646 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14695/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GSG PLAST SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2997/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

01/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA

TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, n. 2997/24/2016, dep. 1.12.206, emessa su impugnazione di avviso di accertamento anno 2007 (ai fini Ires e Irap, a seguito di Pvc della GGFF), con il quale era stato recuperato il costo del personale collocato in mobilità, al supposto fine preordinato di operare fraudolente assunzioni in aziende del medesimo gruppo, per fruire di indebite agevolazioni contributive previste per il ricollocamento di personale in mobilità, riconosciute dall’INPS.

La CTR, richiamando la decisione di primo grado – che aveva accertato che nella fattispecie “si è indubbiamente realizzata una truffa ai danni dell’INPS” – ha ritenuto non sussistere alcuna rilevanza di carattere tributario nel vantaggio contributivo acquisito dalla società GSG Plast, ritenendo non pertinente l’applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14,confermando la decisione della CTP che aveva ritenuto deducibili il costo del lavoro dell’impresa calzaturiera, documentato dalla sua contabilità e correlativa appostazione in bilancio, “secondo i corretti canoni della inerenza”.

La società è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo va accolto, in quanto riguardo alle imposte sui redditi, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis (nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. L. n. 44 del 2012), non sono deducibili i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività nel caso di illeciti penalmente rilevanti (cfr. Cass. n. 26461 del 2014; v. anche Cass. 5342/13, n. 31059 del 28/12/2017).

Nella fattispecie, il costo relativo al reclutamento del personale collocato nelle liste di mobilità della Adelchi srl, azienda madre della GSC plast srl e da questa assunto – ancorchè regolarmente sostenuto e appostato in bilancio, era direttamente connesso alla fattispecie di reato (truffa ai danni dell’Inps) e quindi indeducibile ai sensi della norma indicata.

La sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, che provederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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