Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24646 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 15/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24646
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29231-2019 proposto da:
D.S.C. R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FABIO
MASSIMO 45, presso lo studio dell’avvocato TULLIO GALIANI,
rappresentata e difesa da sè stessa;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato MILENA LIUZZI, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO MOLTENI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 935/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata l’01/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO
VALLE, osserva:
Fatto
FATTI DI CAUSA
E’ impugnata per cassazione, con atto affidato a sei motivi, da D.S.C. sentenza della Corte di Appello di Milano, n. 00935 del 01/03/2019, nei confronti della Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a., rimasta intimata.
Il Tribunale Monza aveva respinto la domanda di indennizzo formulata dalla D.S. nei confronti della società assicuratrice, per furto nella propria abitazione verosimilmente effettuato con chiave cd bulgara e comunque senza effrazione.
La Corte di Appello di Milano, adita dalla D.S., ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione con sei motivi, di cui uno sulla mancata compensazione delle spese di lite, la D.S..
La proposta di decisione in adunanza camerale non partecipata è stata ritualmente comunicata alle parti.
Nell’imminenza dell’adunanza del collegio della sezione VI – 3, parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, alla quale ha apposto il visto, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., comma 3, il difensore, nelle fasi di merito, della Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Dall’atto pervenuto il 12/10/2020, nell’imminenza dell’adunanza odierna, risulta che la ricorrente ha inteso rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese.
Il difensore della Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a. ha vistato, in data 29/09/2020, l’atto di rinuncia, ai sensi dell’art. 309 c.p.c., comma 3, sebbene non sia costituito in causa in questa fase di legittimità.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio.
Nulla per le spese di questo giudizio, non risultando la Reale Mutua Assicurazioni S.p.a. costituita in questa fase di legittimità. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 06888 del 03/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 23175 del 12/11/2015 Rv. 637676 – 01) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio;
nulla spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 15 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020