Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24646 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. un., 02/12/2016, (ud. 08/11/2016, dep. 02/12/2016), n.24646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8815-2014 proposto da:

PROVINCIA RELIGIOSA DI S. PIETRO DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI S.

GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II, 229 presso lo studio dell’avvocato GIULIANO

MARIA POMPA, che la rappresenta e difende, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. A R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato

PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende, per delega in

calce al controricorso;

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (già Nuova Tirrena s.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO

GRANDINETTI, che la rappresenta e difende, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.B., OSPEDALE SACRO CUORE DI GESU’ BENEVENTO –

FATEBENEFRATELLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6156/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi gli avvocati Giuliano Maria POMPA, Ernesto GRANDINETTI e

Pierfilippo COLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi

del ricorso principale, assorbito il terzo e quarto, rigetto del

ricorso incidentale di Groupama.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La controversia ha ad oggetto la domanda di garanzia di un ente ospedaliero, convenuto in giudizio per la responsabilità professionale di un sanitario alle sue dipendenze, soprattutto quanto alla validità della clausola claims made della polizza di assicurazione della responsabilità civile stipulata con la sua assicuratrice.

2.- In particolare, la sentenza n. 14059/05 del tribunale di Roma accolse parzialmente la domanda risarcitoria per responsabilità professionale medica proposta in data 18.12.00 da T.B. nei confronti dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento e della Provincia Religiosa di S. Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, che aveva chiamato in causa le assicuratrici Nuova Tirrena ass.ni e soc. Cattolica di Assicurazione scpa; e, per quel che in questa sede ancora interessa, pronunziò anche la condanna solidale delle assicuratrici della responsabilità civile a tenere indenne la chiamante delle somme oggetto di condanna.

3.- La sentenza di primo grado fu però gravata di appello principale dalla Nuova Tirrena ed incidentale dall’altra assicuratrice e dal danneggiato; ma, prima della decisione, fu prodotta dalla Cattolica la sentenza n. 14058/10 del tribunale di Roma, passata in giudicato, in ordine ad altro sinistro, circa la validità delle medesime polizze per cui era causa: e la corte territoriale, ritenuto integrato il giudicato esterno, respinse allora sul punto l’appello della Nuova Tirrena e, accogliendo quello della Cattolica, rigettò la domanda di manleva nei confronti di quella proposta dalla Provincia Religiosa, sia pure riformando la sentenza di primo grado in punto di spese di lite.

4.- Per la cassazione della sentenza di secondo grado, pubblicata il 19.11.13 col n. 6156 e dichiarata dalla stessa ricorrente in ricorso come notificata il 29.1.14, ricorre oggi, affidandosi a quattro motivi, la Provincia Religiosa di S. Pietro dell’Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli; resistono, con separati controricorsi, la Cattolica di Assicurazione scpa e la Groupama spa, succeditrice di Nuova Tirrena spa, mentre non espleta attività difensiva in questa sede T.B..

5.- Rimessa, su istanza di parte, dal Primo Presidente la trattazione del ricorso alle Sezioni Unite e prodotte dalle parti memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., è stata disposta tuttavia – con ordinanza interlocutoria 20 aprile 2016, n. 7947 – la rimessione sul ruolo, in mancanza di prova della notifica del ricorso a T.B.; e, depositata ulteriore documentazione dalla ricorrente principale, per la pubblica udienza del giorno 8.11.16, quella e la ricorrente incidentale depositano ulteriori memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre la prima, dopo la discussione in udienza, deposita altresì note ai sensi dell’art. 379 c.p.c., u.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6.- In via preliminare, si rileva che la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio dinanzi a questa Corte può dirsi comprovata anche all’esito dell’ulteriore attività della ricorrente principale, come sollecitata dalla precedente ordinanza interlocutoria, preclusiva dell’opportunità di ogni altro rilievo.

A.- L’oggetto del giudizio di legittimità.

7.- Ciò posto, si osserva che la ricorrente articola quattro motivi:

– un primo, con il quale lamenta “violazione/falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c. – erronea valutazione del giudicato esterno di cui alla sentenza n. 14058/10 resa fra le parti dal Tribunale di Roma (art. 360 c.p.c., n. 3)”: riportando la motivazione della sentenza eretta dalla qui gravata pronuncia a fondamento del ritenuto giudicato esterno in punto di validità od operatività della contestata clausola “claims made” adietta alla polizza assicurativa n. 11891 tra Provincia Religiosa e Cattolica di assicurazione, per contestare che, in totale carenza di qualsiasi impianto argomentativo a sostegno, possa essersi formato il reputato giudicato;

– un secondo, con il quale denuncia “violazione/falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ravvisa l’interesse ad agire (a proporre appello) in relazione alla sentenza del Tribunale di Roma n. 14058/10 (art. 360 c.p.c., n. 3)”: deducendo che, per avere in ogni caso conseguito la condanna almeno di uno dei condebitori alla rivalsa e senza che – come argomentato nel precedente motivo – vi fosse alcuna motivazione sul punto, non era mai insorto in capo ad essa un interesse specifico ad impugnare il relativo capo di quella sentenza;

– un terzo, con il quale si duole di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti: omesso esame della vessatorietà della condizione “claims made” e della sua inefficacia, nella fattispecie, per non essere stata specificamente sottoscritta; violazione ex art. 1341 c.c. nonchè art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”: riproponendo con ampie argomentazioni le tesi svolte nei gradi precedenti e suffragandole con richiami alla giurisprudenza pure di merito, in punto di inefficacia della detta clausola, in quanto vessatoria, in contrasto col disposto dell’art. 1917 c.c., priva di specifica pattuizione, neppure adeguatamente conoscibile;

– un quarto, con cui censura la gravata sentenza per “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti – violazione/falsa applicazione di norme di diritto: omesso esame della nullità della condizione in quanto integrante un patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto (alla manleva), art. 2965 c.c.; nullità della clausola per violazione del principio di buona fede (art. 1375 c.c.) (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)”: sostenendo gli effetti eccessivamente squilibrati in danno del cliente assicurato della clausola in esame sotto i visti profili.

8.- La controricorrente Cattolica, eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza in esso del testo del contratto e dell’indicazione della sede processuale di produzione, sostiene:

– l’inammissibilità dei primi due motivi, perchè volti a censurare un vizio motivazionale della sentenza in punto di giudizio di fatto sull’efficacia di giudicato esterno della sentenza n. 14058 del 2010 del tribunale di Roma;

– l’infondatezza, comunque, degli altri motivi, per la piena liceità, efficacia e legittimità della clausola claims made, ricordando essere stata quella specificamente voluta dall’assicurato, in polizza inserita quale condizione particolare in deroga alle condizioni generali, negatane natura vessatoria ed effetto di decadenza dal termine finale dell’obbligo assunto, nonchè l’effetto di violazione degli obblighi di buona fede;

– con la memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., deduce ulteriore giudicato esterno, integrato dalla sentenza di questa Corte, 13 febbraio 2015, n. 2872, che ha statuito sulla piena validità, efficacia e legittimità della clausola “claims made” per cui è causa, come adietta alla polizza oggi in discussione e per una fattispecie assolutamente analoga a quella esaminata (fatto dannoso avvenuto nel periodo anteriore alla stipula contrattuale, ma di retrodatazione convenzionale della copertura assicurativa, con richiesta di risarcimento presentata in tempo successivo alla scadenza di quest’ultima).

9.- La controricorrente Groupama, dal canto suo, aderisce alle tesi della ricorrente circa la contestazione del riconoscimento dell’efficacia di giudicato esterno alla richiamata sentenza del tribunale di Roma n. 14058 del 2010, ma chiede il rigetto degli ultimi due motivi di ricorso, per la piena liceità e tipicità del contratto assicurativo fondato sulla clausola claims made, del quale esclude che possa limitare la responsabilità dell’assicuratrice e la dedotta natura o funzione vessatoria; pertanto, quanto meno in relazione alla parte in cui tale intimata condivide in toto le censure formulate dalla ricorrente nei primi due motivi di ricorso principale, il controricorso va qualificato come ricorso incidentale adesivo.

B.- Eccezioni preliminari.

10.- Va, preliminarmente, disattesa ogni eccezione relativa alla violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6: infatti, a tal fine occorre pur sempre che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonchè di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle argomentazioni con le quali il decidente ha giustificato la scelta decisoria adottata; e, nella specie, il nodo problematico:

– del primo e del secondo motivo è costituito dall’idoneità di una sentenza ad assurgere a giudicato esterno tra le parti; e di quella si riporta lo stralcio di motivazione e di dispositivo sulla questione che dovrebbe restarne pregiudicata;

– del terzo e del quarto motivo attiene alla validità di una clausola il cui contenuto è assolutamente pacifico tra le parti ed è comunque stato trascritto in ricorso, di talchè non avrebbe senso sanzionare con l’inammissibilità l’omissione delle indicazioni necessarie alla facile reperibilità del testo dell’intero contratto, considerato che nessun ausilio esso apporterebbe alla soluzione delle questioni poste dalla proposta impugnazione: a tale scopo basta considerare che le deduzioni fin qui svolte a sostegno delle rispettive tesi difensive omettono qualsivoglia riferimento a pattuizioni diverse da quella racchiusa nella clausola in contestazione, volta a circoscrivere, nei sensi che di qui a poco si vedranno, l’obbligo della garante di manlevare la garantita.

10.- Deve a questo punto esaminarsi l’eccezione di giudicato esterno, integrato dal decisum di Cass. 13 febbraio 2015, n. 2872, sollevata dalla controricorrente Cattolica; ma essa non può essere presa in considerazione (in tali espressi sensi, da ultimo, Cass. Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140):

– mette conto in proposito ricordare che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità dei giudicato esterno va coordinato con i criteri redazionali desumibili dal disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6; e tanto per la dirimente considerazione che l’interpretazione dei giudicato esterno, pur essendo assimilabile a quella degli elementi normativi astratti, in ragione della sua natura di norma regolatrice del caso concreto, va comunque effettuata sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, di talchè la relativa deduzione soggiace all’onere della compiuta indicazione di tutti gli elementi necessari al compimento del sollecitato scrutinio;

– nella specie, la circostanza che il precedente di questa Corte (la sentenza n. 2872/15) si riferisse proprio alla stessa polizza (la 11891) per una fattispecie analoga a quella per cui è causa non si evince dal tenore della sentenza di legittimità richiamata, nè sono trascritti o tanto meno prodotti (se non altro, nel rigoroso rispetto dell’art. 372 c.p.c.) gli atti del relativo giudizio da cui ricavare gli elementi di identificazione della medesima questione controversa.

C.- Ricostruzione della fattispecie controversa.

12.- Ciò posto, va ricordato che, in punto di fatto, la fattispecie si caratterizza per riguardare la pretesa di manleva che l’odierna ricorrente ha avanzato, fin dal primo grado, nei confronti di due compagnie assicuratrici in relazione alla richiesta di risarcimento danni avanzata per la prima volta nei suoi confronti per la prima volta in data 18.12.00 ed a fronte di un evento dannoso verificatosi in data (OMISSIS); e tanto (v. la sentenza n. 14058/10 del tribunale di Roma, trascritta sul punto alle pagine 19 ss. del controricorso Cattolica) in forza di due distinte polizze assicurative: nei rapporti con la Nuova Tirrena spa (oggi Groupama spa), la n. 281463, del 30.3.95, con validità dal 31.3.95 al 31.3.00; nei rapporti con la Cattolica di assicurazione scpa, la n. 11891 del 21 (o, in altri atti, 22).2.96, con validità dal 26.2.96 al 31.12.97, ma con pattizia estensione della garanzia fino ai tre anni precedenti (e quindi ad eventi verificatisi fino a non prima del 20.2.93). Ad entrambe le polizze sono state dalle compagnie assicuratrici dedotte come apposte le clausole cc.dd. “claims made”, ma la qui gravata sentenza di appello ha ritenuto passata in giudicato sia l’esclusione di una specifica approvazione sulla polizza con la Nuova Tirrena, che – al contempo ed al contrario – la piena operatività di analoga clausola nella polizza con la Cattolica.

13.- Inoltre, l’oggetto del giudizio, definito all’esito delle impugnazioni dispiegate in questa sede, comporta che sia ancora controversa soltanto la questione dell’efficacia o della validità della clausola “claims made” contenuta nella polizza 11891, intercorsa tra la Provincia Religiosa, odierna ricorrente, e la Cattolica di Assicurazione scpa, non avendo la Nuova Tirrena spa o la sua succeditrice dispiegato ricorso incidentale contro la pronuncia di secondo grado che ha rigettato il suo gravame avverso la condanna già pronunciata ai suoi danni in primo grado.

D.- Il giudicato esterno sulla validità della clausola claims made tra le parti.

14.- Tanto premesso, vanno esaminati congiuntamente i primi due motivi, attesa l’evidente loro intima connessione: ma essi sono infondati.

15.- Non può dubitarsi che il giudicato può formarsi su di una questione, quando su questa il provvedimento giurisdizionale si sia soffermato, soppesando – benchè non necessariamente in modo approfondito, ma pur sempre mostrando di averli presi in considerazione gli argomenti che le parti hanno sottoposto al giudicante e dando preferenza agli uni piuttosto che agli altri, così appunto dirimendo la questione stessa e fissando, da controversi che erano, i punti di fatto e di diritto che devono ritenersi oramai immutabili tra le parti con la peculiare forza icasticamente descritta dall’art. 2909 c.c.; in mancanza di qualsiasi motivazione e nel caso in cui l’asserzione resti del tutto apodittica o priva di ogni giustificazione, la statuizione non può operare al di là dell’ambito della singola fattispecie decisa, nella quale l’acquiescenza delle parti ha reso non più modificabile il comando finale impartito (Cass. 6 agosto 2009, n. 18041, richiamata dalla ricorrente; nello stesso senso: Cass. 25 novembre 2010, n. 23918; Cass. 20 marzo 2014, n. 6543).

16.- Non colgono poi nel segno le difese della controricorrente sulla natura di giudizio di fatto della ricostruzione del giudicato: esse non tengono conto della recente evoluzione ermeneutica della giurisprudenza di legittimità e della conclusione ormai consolidata nel senso che l’interpretazione di quello è assimilata a quella degli elementi normativi astratti, in ragione della sua natura di norma regolatrice del caso concreto (Cass. Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9140, punto 2.1).

17.- In questo contesto, compito della Corte è dunque (Cass. 10 dicembre 2015, n. 24952) quello di stabilire se la sentenza impugnata si sia attenuta ai principi tratti dall’art. 2909 c.c., per accertare l’oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non bastando limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, ma occorrendo individuarne l’essenza e l’effettiva portata, da ricavarsi dal dispositivo e dai motivi che la sorreggono, evidentemente considerati in relazione alle ragioni delle parti prese in considerazione (Cass. Sez. Un., 28 novembre 2007, n. 24664).

18.- Ora, nella specie si ha che la sentenza n. 14058/10 del tribunale di Roma categoricamente afferma che, in forza della clausola “claims made”, legittimamente non avrebbe dovuto l’assicuratrice Cattolica rispondere delle richieste per danni che non fossero state formulate per la prima volta nel periodo di efficacia dell’assicurazione e relative a fatti accaduti nel medesimo periodo o nei tre anni precedenti, perchè la richiesta di risarcimento era stata presentata quando era già cessato il periodo di efficacia della polizza.

19.- Va notato che l’odierna ricorrente principale aveva nel giudizio pregiudicante eccepito – come correttamente indicato a pag. 11 del ricorso – la nullità della clausola claims made contenuta nel contratto con la Cattolica, non diversamente da quanto eccepito in relazione al contratto con la Nuova Tirrena; ma la successiva sentenza del tribunale di Roma:

– aveva affrontato il tema della validità della clausola claims made, sia pure in riferimento al contratto dell’assicuratrice Nuova Tirrena, che aveva ritenuto vessatoria, negandone l’operatività per mancata espressa approvazione dell’assicurato;

– aveva però raggiunto diversa conclusione quanto alla polizza con la Cattolica, escludendo la copertura assicurativa (stando alla motivazione della sentenza del tribunale riportata a pag. 20 del controricorso) per essere stata presentata la richiesta di risarcimento quando era scaduto il tempo di efficacia dell’assicurazione;

– così univocamente concludendo per la validità del contratto e l’operatività della relativa clausola, come reso manifesto dalla diversa conclusione, imposta evidentemente dalla differente situazione fattuale di partenza, per le polizze delle due assicuratrici che si sono succedute.

20.- Sia pure senza una analitica menzione delle ragioni della relativa decisione, in presenza dell’espressa contestazione da parte della Provincia Religiosa in ordine alla nullità, la statuizione del tribunale di Roma era allora idonea al giudicato in punto di validità della clausola; se non altro e a contrario, perchè in un caso l’operatività era stata esclusa per mancata specifica approvazione, tanto che bene poteva desumersi che nell’altro l’opposta conclusione fosse fondata su diversa situazione di fatto e cioè sull’esistenza di una specifica approvazione.

21.- Nè vale in contrario ad escludere l’onere di impugnare la sentenza del tribunale di Roma la circostanza, siccome di mero fatto, che l’assicurata potesse ritenersi appagata dalla condanna in manleva nei confronti della Nuova Tirrena, che le avrebbe consentito di rimanere indenne dalle conseguenze della condanna pronunciata nei propri confronti: l’interesse ad impugnare postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca dalla decisione e da valutare in relazione all’utilità giuridica che potrebbe derivare all’impugnante dal suo eventuale accoglimento ed all’ordine delle domande proposte dalla parte (Cass. 4 maggio 2012, n. 6770; Cass. Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9934).

22.- In difetto di impugnazione, la chiara ed univoca statuizione della sentenza n. 14058/10 del tribunale di Roma, di per sè idonea a tanto, è passata in giudicato formale e sostanziale e correttamente la qui gravata sentenza lo ha dichiarato.

23.- Del resto, fermo che il giudicato può formarsi di norma su ragioni in fatto e in diritto argomentate, esso può bene estendersi tra le parti quando fra le medesime le circostanze non risultano essere state controverse e quindi la soluzione data dalla precedente pronunzia bene ha potuto limitarsi al riscontro della lettera del contratto o all’affermazione o riaffermazione del tenore di una clausola contrattuale.

24.- Ora, come già ricordato al precedente punto 11, la contestazione del giudicato esterno va suffragata dall’indicazione e dalla produzione dei riscontri degli elementi identificativi (non tanto personae, quanto soprattutto petitum e causa petendi); e però:

– nel ricorso per cassazione della Provincia Religiosa non vi è menzione, nel rispetto dei principi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e quindi con adeguata indicazione e trascrizione delle tesi come rispettivamente addotte, delle contestazioni che sul punto – nè nel giudizio in cui quel giudicato si era formato, nè davanti alla corte di appello che ha reso la qui gravata sentenza – erano state formulate dall’assicurata alla tesi dell’operatività della clausola claims made, come sostenuta dall’assicuratrice;

– sicchè non può qui apprezzarsi che la motivazione della sentenza risulti apodittica, visto che non si ha modo di verificare se in quali termini le parti abbiano, in quella sede, effettivamente disquisito e discusso, tanto da imporre alla sentenza n. 14058/10 del tribunale di Roma una più ampia motivazione o presa di posizione sulle contrapposte tesi.

25.- In difetto di tali elementi, pertanto, non può apprezzarsi la censura al ritenuto giudicato, nè sotto il profilo della sua estensibilità ad ogni altra controversia avente ad oggetto la medesima polizza per eventi dannosi verificatisi prima del periodo di validità ma con richiesta di risarcimento presentata per la prima volta in tempo successivo, nè sotto il profilo dell’interesse – e di quello del relativo onere – ad impugnare sul punto la sentenza del tribunale di Roma: vale a dire, non possono considerarsi ammissibili nè il primo, nè il secondo motivo di ricorso.

26.- Tanto comporta che deve definirsi corretta la decisione della corte territoriale di non prendere in esame le ulteriori doglianze dell’odierna ricorrente – ed appellante incidentale – Provincia Religiosa, assicurata per la responsabilità civile, sulla validità o efficacia della ripetuta clausola “claims made”, oggetto degli altri motivi di ricorso: doglianze che erano in quella sede precluse proprio dalla reputata operatività del giudicato esterno sulla piena operatività della clausola stessa, ad esclusione della garanzia per i sinistri accaduti nel periodo di copertura previsto in contratto ma con richiesta di risarcimento intervenuta successivamente.

27.- I primi due motivi di ricorso principale sono pertanto infondati.

E.- Conclusioni.

28.- Ma tale conclusione comporta che pure le doglianze mosse con gli altri motivi dell’odierno ricorso, relative appunto al merito della clausola in esame, siano parimenti precluse dalla definitività, per inammissibilità delle censure qui mosse alla medesima, della ratio decidendi di sussistenza di idoneo giudicato esterno sull’operatività della clausola “claims made” inserita nella polizza 11891 tra la Provincia Religiosa e la Cattolica.

29.- Il ricorso va, conclusivamente, rigettato; ma la difficoltà delle questioni trattate in relazione alla stessa configurabilità del giudicato esterno su questione sulla quale solo di recente queste Sezioni Unite sono intervenute integra un giusto motivo di compensazione delle spese di lite del giudizio di legittimità.

30.- Deve, infine, trovare applicazione – mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) – il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da essa proposta, a norma del detto art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite:

– rigetta il ricorso;

– dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA