Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24645 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24645
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19059-2019 proposto da:
DITTA DA CECCO DI D.L. V. & C. SAS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato SERGIO ORLANDO;
– ricorrente –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del Direttore della
Direzione Legale e Societario, avv. Paolo D’Amico, suo legale
rappresentante p.t. in forza dei poteri conferitigli con delibera
del Consiglio di Amministrazione in data 21 dicembre 2018,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo
studio dell’avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GAIA DOMITILLA DE ANGELIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1229/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 20/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA
ANTONIETTA.
Fatto
OSSERVATO
che:
La Ditta DA CECCO di D.L. V. & C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e avverso la sentenza n. 1229/20 della Corte di appello dell’Aquila, pubblicata il 20 giugno 2018, che ha rigettato l’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 257/2017, con la quale era stata rigettata la domanda avanzata dalla parte appena indicata e volta ad ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni conseguenti al lamentato inadempimento contrattuale dell’istituto di credito;
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. ha resistito con controricorso illustrato da memoria;
la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
RILEVATO
che:
il ricorso è intempestivo, essendo stato notificato oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c. (nella specie semestrale, trattandosi di giudizio iniziato in primo grado nel 2014), atteso che la sentenza impugnata risulta pubblicata in data 20 giugno 2018 e che il ricorso è stato notificato in data 26 giugno 2019, nè valendo ad evitare la decadenza di cui alla predetta norma la notifica della sentenza impugnata a cura della cancelleria in data 6 maggio 2019;
considerato che:
il rilievo che precede è assorbente e va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità del ricorso;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020