Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24645 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7783/2017 proposto da:

CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, C.F. (OMISSIS), in persona del presidente

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CELIMONTANA n. 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PANARITI, rappresentato e difeso dall’avvocato BARBARA VITTIMAN;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1728/31/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 30/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Toscana, con sentenza n. 1728/31/2016, depositata il 30 settembre 2016, non notificata, rigettò l’appello proposto dal Consorzio 2 Alto Valdarno, subentrato all’Unione dei Comuni del Pratomagno, nei confronti del sig. P.A., avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Arezzo, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso avviso cartella di pagamento per contributi consortili relativi all’anno 2007, in relazione ad immobili di proprietà del contribuente compresi nel locale perimetro di contribuenza.

Avverso la sentenza della CTR il Consorzio 2 Alto Valdarno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

L’intimato non ha svolto difese.

1. Con l’unico motivo di ricorso principale il Consorzio denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in ordine alla mancata trascrizione del perimetro di contribuenza, che, secondo la decisione impugnata, avrebbe comportato la conseguenza che il Consorzio non potesse rimanere esentato dall’onere della prova dell’esistenza del beneficio fondiario diretto al fondo del consorziato.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato.

Nella sua assolutezza la statuizione della CTR si pone, infatti, richiamando peraltro in modo non pertinente un precedente di legittimità, in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Invero si è avuto più volte modo di affermare (tra le molte, cfr. Cass. sez. 5, 18 gennaio 2012, n. 654, n. 660 e n. 661; Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23220, con specifico riferimento proprio pure alla legislazione della Regione Toscana; tra le altre, Cass. sez. 5, 11 giugno 2014, n. 13617; Cass. sez. 6-5, ord. 2 settembre 2016, nn. 17558, 17559 e 17660), superando precedente orientamento rimasto isolato (Cass. sez. 5, 25 febbraio 2009, n. 4513), quanto agli effetti della mancata trascrizione del perimetro di contribuenza nel sistema delineato dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, il principio, al quale va data continuità, secondo il quale “in tema di pianificazione territoriale degli interventi in materia di bonifica, la trascrizione del provvedimento di “perimetrazione della contribuenza” prevista dal R.D. n. 215 del 1933, art. 10, comma 2, derivando l’effetto dell’opponibilità degli atti ai terzi direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, assolve esclusivamente alla funzione di mera pubblicità – notizia, in quanto adempimento di natura meramente dichiarativa, diretto a soddisfare l’esigenza della localizzazione degli interventi di bonifica ed a rendere pubblico il perimetro di contribuenza”.

1.2. La sentenza impugnata, pur dando atto in effetti di detta funzione, ha illegittimamente statuito che, nella fattispecie in esame, per il solo fatto di detta mancata trascrizione, il Consorzio resterebbe onerato della prova di aver apportato, con la realizzazione delle opere di sua spettanza, beneficio diretto al fondo, discendendo invece detto effetto dalla contestazione specifica da parte del consorziato del piano di classifica adottato dall’assemblea dei delegati dei consorziati e regolarmente approvato.

2. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento dell’unico motivo di ricorso, con rinvio della causa per nuovo esame alla CTR della Toscana che, nell’attenersi ai succitati principi di diritto, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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