Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24645 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24645

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1749-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LIA MINACAPILLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il

19/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 19.11.2018, il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato le istanze di protezione internazionale avanzate da F.M., nato in Pakistan, il quale aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese, dopo aver casualmente scoperto un covo di addestramento alle armi presso ad una madrasa, ove si trovava con un cugino per effettuare un lavoro di saldatura. Udito uno sparo, aveva trovato il corpo di un bambino privo di vita e la presenza di tante armi. Nonostante gli fosse stato ingiunto di tacere, aveva sporto una denuncia alla polizia, e così subito un attentato, in seguito al quale il cugino era rimasto ucciso e lui ferito. Era, dunque, fuggito ed aveva raggiunto l’Italia dopo esser stato tre mesi in Libia, dove era stato recluso ma era poi riuscito a scappare, ottenendo la somma necessaria per imbarcarsi dal padre, chiamato con un cellulare prestatogli dagli stessi trafficanti. Il Tribunale ha reputato il richiedente non credibile, ha escluso la sussistenza di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e non ha ravvisato situazioni di vulnerabilità. F.M. propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Ministero non ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ed afferma che, in caso di violenza indiscriminata, ravvisabile nella specie, non sono rilevati le motivazioni che hanno spinto il singolo migrante ad abbandonare il suo Paese.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per non esser stata riconosciuta la protezione umanitaria.

3. Va, anzitutto, esclusa l’ammissibilità delle censure riferite all’art. 112 c.p.c., la cui violazione è enunciata in tutti e due i motivi, non essendo stata dedotta alcuna omessa pronuncia o, comunque, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

4. Il primo motivo è inammissibile. Il Tribunale ha escluso il caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), coerentemente alle indicazioni dei più recenti reports relativi alla regione del Punjab, da cui proviene il ricorrente, ed al lume di principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), ed il relativo accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, il che non è stato dedotto. Talchè la censura tende ad ottenere una diversa valutazione di fatto.

5. Anche il secondo motivo è inammissibile. La doglianza non deduce alcuna situazione di vulnerabilità, non rilevata dal Tribunale, dovendo, poi, precisarsi che tale situazione deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

6. Non va provveduto sulle spese in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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