Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24644 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15323-2019 proposto da:

B.C.C.F., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO DE LUCA;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 270,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIA BAGNARDI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO BAGNARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 640/2018 della CATANZARO, depositata il

5/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.C.C.F. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la Meieaurora Assicurazioni S.p.a., esponendo che: a) in data 22 febbraio 2001, la propria autovettura Mercedes CLK 200 targata (OMISSIS), regolarmente parcheggiata, era stata danneggiata da un incendio sviluppatosi per cause ignote; b) detta auto era assicurata con la società convenuta, con polizza n. (OMISSIS), per i danni materiali diretti conseguenti ad incendio, ai sensi dell’art. 19 delle condizioni di polizza; c) aveva tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia assicuratrice convenuta, la quale aveva comunicato di non voler procedere alla liquidazione del danno, affermando la non indennizzabilità del sinistro perchè di natura dolosa. Tanto premesso l’attore chiese la condanna della società convenuta al pagamento dell’indennizzo dovuto.

Si costituì in giudizio la Meieaurora Assicurazioni S.p.a. contestando, sia nell’an sia nel quantum, la fondatezza della domanda, della quale chiese il rigetto.

Il Tribunale adito rigettò la domanda.

Avverso la sentenza di primo grado B.C.C.F. propose appello del quale la società appellata Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (già Aurora Assicurazioni S.p.a., già Meieaurora Assicurazioni S.p.a.) chiese il rigetto.

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 640/2018, pubblicata il 5 aprile 2018, rigettò il gravame e compensò integralmente le spese.

Avverso la sentenza della Corte di merito B.C.C.F. ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito Unipolsai Assicurazioni S.p.a..

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo è così rubricato, “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e, segnatamente, per aver la Corte di appello erroneamente ed illogicamente ritenuto non operativo l’art. 19 della polizza assicurativa equiparando l’incendio doloso (evento coperto, “qualunque ne sia stata la causa”, dal contratto di assicurazione sottoscritto) ad un evento occorso “in occasione di atto di vandalismo” escluso da indennizzabilità dall’art. 16 della stessa polizza”.

B.C.C.F., con il mezzo all’esame, sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in error in iudicando in quanto, “anzichè ritenere, in ossequio al suddetto art. 19, l’incendio (di chiarissima matrice criminale-dolosa) subito dal veicolo del ricorrente rientrante nella copertura prevista dalla suddetta clausola della polizza, ha, invece, ritenuto di dover qualificare lo stesso, sic et simpliciter, come “atto di vandalismo”, categoria, quest’ultima, per cui sola – insieme a poche specifiche altre – vengono a valere le stringentemente circostanziate clausole di esclusione dal diritto all’indennizzo. Clausole di esclusione la cui pretesa applicabilità al caso di specie, discende, in maniera tanto diretta quanto falsata, dalla errata prospettazione in cui è incorso il Giudicante”.

1.1. Il motivo è inammissibile, alla luce del principio già affermato da questa Corte e che va ribadito in questa sede, secondo cui l’interpretazione delle clausole in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica e motivata, poichè il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (Cass., ord., 12/05/2020, n. 8810; Cass. 15/02/2007, n. 3468; Cass. 31/03/2006, n. 7597).

Questa Corte ha pure precisato, in tema di ermeneutica contrattuale, che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di violazione dei canoni legali d’interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c. e che la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e s.s. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra (Cass., ord., 27/06/2018, n. 16987; Cass. 28/11/2017, n. 28319; Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 17/03/2014, n. 6125, Cass. 20/11/2009, n. 24539)

Nella specie, pur insistendo nel sostenere l’interpretazione disattesa, il ricorrente non ha specificamente indicato i canoni ermeneutici che in concreto sarebbero stati violati ed in quali termini il giudice del merito se ne sarebbe discostato, e tende, in sostanza, inammissibilmente ad attribuire alle espressioni contenute nel testo delle clausole contrattuali richiamate un valore e un significato più conforme alle proprie aspettative (v. ricorso p. 9 e 12 in particolare) rispetto a quelli attribuiti motivatamente dal predetto giudice.

2. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituite.

4. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli

esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA