Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24644 del 02/12/2016
Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24644
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17657-2014 proposto da:
COMUNE MINORI, in persona del Sindaco p.t. Dott. R.A.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TIZIANO, 3, presso lo
studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, che lo rappresenta e difende
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
LA NINA SRL, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante p.t. sig.ra F.L., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato
SPAGNUOLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO
IMPERATO, WALTER VECCHI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 168/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 12/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/10/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;
udito l’Avvocato GIOVANNI DORIA;
udito l’Avvocato PAOLO IMPERATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per la manifesta
infondatezza, condanna aggravata alle spese e statuizione sul C.U..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 23 novembre 2010-11 gennaio 2011 il Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, “dichiara improcedibile nonchè inammissibile l’opposizione” a decreto ingiuntivo – ottenuto da La Nina Srl per il pagamento di Euro 163.801,24 oltre interessi e spese proposta dal Comune di Minori. Avendo presentato appello quest’ultimo, costituitasi controparte resistendo, la Corte d’appello di Salerno lo rigetta con sentenza del 26 febbraio – 12 marzo 2014.
2. Presenta ricorso il Comune di Minori, sulla base di un unico motivo. Si difende con controricorso e con memoria La Nina Srl.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Per meglio comprendere l’unico motivo addotto dal ricorrente è opportuna una premessa relativa al contenuto della sentenza impugnata.
La corte territoriale afferma che, pur avendo il Tribunale in motivazione anzitutto illustrato perchè doveva ritenersi l’opposizione improcedibile, e pur avendo poi esordito nell’analisi dell’ulteriore questione della inammissibilità con la frase “solo per completezza”, il giudice di primo grado è giunto comunque a ritenere anche inammissibile l’opposizione, e non ha offerto alcuna motivazione ad abundantiam, bensì formulato due rationes decidendi separate, tanto da dichiarare entrambe nel dispositivo – il cui contenuto è stato quello trascritto già all’inizio dell’esposizione dello svolgimento del processo: “dichiara improcedibile nonchè inammissibile l’opposizione”-. Avendo allora l’appellante impugnato soltanto la ratio decidendi della improcedibilità, e non anche quella della inammissibilità, su quest’ultima si è formato il giudicato. Di qui il rigetto dell’appello, assorbita ogni doglianza di merito.
3.2 Il motivo, rubricato come violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 100, 132, 171, 307, 323, 324 e 346 c.p.c., adduce che il giudice di prime cure avrebbe fornito una motivazione ad abundantiam, e non relativa a un capo autonomo di decisione. Inoltre, dopo avere dichiarato l’improcedibilità, non avrebbe più avuto potere di valutazione su altri profili, per cui non vi era onere di impugnare la questione dell’inammissibilità.
3.3 La corte territoriale, invece, ha ben compreso il contenuto della decisione del giudice di prime cure, che, come ictu oculi manifestato nel dispositivo, ha fondato la sua decisione proprio su due distinte ed autonome rationes decidendi: l’improcedibilità e la inammissibilità dell’opposizione al decreto ingiuntivo.
Nè d’altronde può sostenersi, come pure prospetta il ricorrente, che l’essersi pronunciato sulla inammissibilità abbia tolto al giudice la potestas judicandi: il ricorrente richiama al riguardo S.U. 30 ottobre 2013 n. 24469, che però attiene a fattispecie radicalmente diversa, in quanto insegna che la decisione di rito priva il giudice della potestas judicandi sul merito (“Qualora il giudice che abbia ritenuto inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo di gravame, così spogliandosi della “potestas iudicandi” sul relativo merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta “ad abundantiam”); e inconferente è pure l’ulteriore arresto citato dal ricorrente (Cass. sez. 2^, 27 marzo 2013 n. 7786).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 7800, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016