Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24643 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7177-2019 proposto da:

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE FROSINONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SOLE,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato EMANUELE MICHELE

MIRANDA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5278/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ha proposto ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5278/2018, pubblicata in data 30 luglio 2018, che ha “rigetta(to), in quanto inammissibile,” perchè non formulato secondo i dettami di cui al novellato art. 342 c.p.c., l’appello proposto dalla predetta Azienda avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 478/2016, con la quale, in accoglimento della domanda avanzata nei suoi confronti da P.R., era stata condannata al pagamento, in favore del P., della somma di Euro 641.143,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’attività sanitaria espletata nei confronti di questi presso l’Ospedale Civile Pasquale Del Prete – Presidio Ospedaliero di Pontecorvo, in cui l’attore era stato ricoverato il 26 novembre 2006, a seguito di una caduta accidentale che gli aveva procurato una contusione escoriata in sede parietale sinistra.

P.R. ha resistito con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, rubricato “Nullità della sentenza e/o del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente ritenuto generiche le censure proposte dall’appellante alla sentenza del Tribunale e sostiene, in sintesi, che con i quattro motivi di appello formulati erano state esposte in modo non equivoco le doglianze proposte avverso la decisione di primo grado: a) sull’accertamento dell’asserita condotta colposa dei sanitari, b) sull’insussistenza del nesso causale, c) sull’erronea determinazione del danno da risarcire, d) sull’automatica ed indebita personalizzazione del danno. Sostiene la ricorrente che, essendo state, quindi, formulate critiche mirate ai diversi aspetti di illogicità ed infondatezza della sentenza di primo grado, la Corte di merito avrebbe dovuto decidere nel merito il gravame e non dichiararlo inammissibile per difetto dei requisiti di cui al novellato art. 342 c.p.c..

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Osserva in particolare il Collegio che, con la sentenza n. 27199/17 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite hanno esaminato la questione di massima di particolare importanza relativa a quale sia l’ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal testo dell’art. 342 c.p.c. – di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. 0a), conv. con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 154 – (e dell’omologo art. 434 c.p.c. per il rito del lavoro) ed in particolare se essa imponga all’appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.

Con riferimento al quesito sottoposto al loro scrutinio, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (v. sentenza richiamata p. 16-17; v., in senso conforme, Cass., ord., 30/05/2018, n. 13535).

1.3. Dalla lettura dell’atto di appello, riportato fedelmente in sintesi nel ricorso (per i singoli motivi v. p. 8-9, 9-11, 11-12 e 12-13 del ricorso) ed al quale questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Cass. 5/08/2019, n. 20924), in ragione della natura dello scrutinio richiesto dalla parte ricorrente, emerge che l’esito di inammissibilità dell’appello, cui è pervenuta la Corte di merito non risulta corretto, alla luce del principio sopra riportato (v., in senso conforme, Cass., ord., 30/09/2019, n. 24206), non avendo detto Giudice considerato che le censure formulate in appello sono state effettivamente sviluppate attraverso l’indicazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza appellata e con la specificazione delle ragioni poste a fondamento delle doglianze sollevate, offrendo spunti per una decisione diversa.

Deve, pertanto ritenersi soddisfatto il requisito di specificità dell’atto di appello, in ossequio alla corretta esegesi dell’art. 342 c.p.c., avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte.

2. Va, quindi, accolto il ricorso; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

3.Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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