Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24643 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24643

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12385-2014 proposto da:

I.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI, 278, presso lo studio dell’avvocato MARINA MEUCCI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COIM SAS, in persona del legale rappresentante p.t. Dott.

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 143, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO COLUMBA, rappresentata e difesa

dall’avvocato RENATO PISANI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1866/2013 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 08/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza ex art. 360 bis c.p.c., n. 1 (sentenza n.

3886 e 985); in subordine rigetto; condanna alle spese e statuizione

sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 20 settembre – 8 ottobre 2013 il Tribunale di Benevento ha accolto appello proposto da CO.IM. s.a.s avverso sentenza del giudice di pace di Benevento n. 1163/2008 con cui era stata accolta l’opposizione di I.L. avverso decreto ingiuntivo del pagamento di Euro 2315,65, oltre spese, alla suddetta società. Si trattava del corrispettivo di prestazioni della società consistenti nell’acquisizione presso i competenti uffici della documentazione ex art. 567 c.p.c., riguardante immobili sottoposti a esecuzione o, in alternativa, di una relazione notarile. Il giudice di pace aveva accolto l’eccezione di prescrizione presuntiva triennale sollevata dall’opponente ex art. 2956 c.c., n. 2, laddove il Tribunale ha ritenuto applicabile la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., perchè ha qualificato il contratto come contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 c.c., non potendosi ritenere professionista la società appellata.

2. Ha presentato ricorso I. sulla base di un unico motivo, denunciante “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”: adduce che la prestazione di una società di consulenza immobiliare è assimilabile alla prestazione d’opera intellettuale ex art. 2229 c.c., per cui deve essere applicato l’art. 2956 c.c., nel quale rientrano, per l’ampia formula, “tutti coloro che esercitano una professione intellettuale”.

Si difende con controricorso CO.IM. Ca.s., chiedendo il rigetto del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

La questione che è stata affrontata, come si è visto, con esiti opposti dai giudici di merito, e che non era stata in precedenza oggetto di frequente approfondimento da parte del giudice nomofilattico (l’arresto di maggior rilievo poteva identificarsi nell’ormai risalente Cass. sez. 2, di 9 giugno 1985 n. 3886, per cui “nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative, sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall’art. 2956 c.c., n. 2, sono compresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l’agevole determinabilità del credito ai sensi dell’art. 2233 c.c., sicchè detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d’opera”), è stata da ultimo oggetto di un intervento specifico delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, S.U. 25 giugno 2015 n. 13144, che in sostanza ha riconosciuto come, dopo il mutamento del quadro normativo avviato con la L. 7 agosto 1997, n. 266, anche società di persone come la controricorrente possono ricevere incarichi professionali mediante contratto d’opera intellettuale, così da entrare nell’ambito di applicazione della prescrizione presuntiva dei crediti dei professionisti di cui all’art. 2956 c.c., n. 2; e non è discutibile che, nel caso in esame, l’incarico sia stato conferito dopo tale mutamento.

Peraltro, dato atto allora dell’applicabilità in astratto dell’art. 2956 c.c., n. 2 pure qualora il creditore sia una società di persone come nel caso di specie, non può non considerarsi che rimane presupposto dell’applicabilità in concreto di tale prescrizione presuntiva la natura professionale dell’attività che è oggetto dell’incarico contrattuale da cui sortisce il credito da assoggettare alla suddetta prescrizione. Nel caso in esame, il ricorrente non fornisce elementi di specificità sufficiente per accertare che questo presupposto sussista, il ricorso non risultando, invero, adeguatamente dettagliato al riguardo: in particolare, in concreto non indica di quali attività fosse stata incaricata la società che non fossero riconducibili a una prestazione di servizi, ciò non essendo automaticamente rinvenibile nella generica fornitura di documentazione ai fini dell’art. 567 c.p.c., che infatti, se consiste nella mera richiesta ai pubblici uffici di documentazione già specificamente indicata dal conferente o nella mera richiesta di una sostitutiva relazione a un notaio, non può definirsi prestazione professionale.

Il ricorso non può pertanto essere accolto, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 1800, oltre a Euro 200 per esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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