Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24642 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C.I. e L.A., residenti in

(OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine del

ricorso

dall’Avvocato Del Prezzo Santo, elettivamente domiciliati presso il

suo lo studio dell’Avvocato Sabatelli Giovanni in Roma, via Filippo

Corridoni n. 21;

– ricorrenti –

contro

C.G., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso

per procura a margine del controricorso dall’Avvocato Bisconti

Marino, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale

delle Milizie n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 141 della Corte di appello di Lecce,

depositata l’11 marzo 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dott. APICE Umberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.C.I. e L.A. convennero in giudizio il proprietario confinante C.A. chiedendo che fosse accertata l’inesistenza del diritto di servitù di passaggio da questi esercitato su un terreno di loro proprietà, sito nel comune di (OMISSIS).

Il convenuto si oppose alla domanda, chiedendo, in via riconvenzionale, che fosse accertata la comproprietà del terreno oggetto del passaggio, giusta la scrittura privata del 15.1.1984, o, in via subordinata, che fosse accertato che egli aveva acquistato il diritto di servitù per intervenuta usucapione.

Il Tribunale di Brindisi rigettò la domanda degli attori ed accolse quella principale del convenuto, affermando che gli attori avevano espressamente riconosciuto, con la scrittura privata del 15.1.1984, il diritto di comproprietà del convenuto sulla stradina oggetto di controversia.

Interposto gravame, con sentenza n. 141 dell’11 marzo 2010 la Corte di appello di Lecce accolse l’appello con riferimento all’accoglimento della domanda principale del convenuto, che dichiarò infondata, ma confermò il rigetto la domanda degli attori, reputando che il convenuto avesse provato di avere acquistato per usucapione il diritto di servitù contestato.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21 settembre 2010, ricorrono C.C.I. e L. A., deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale C. A..

Attivata procedura ai sensi dell’art. 375 c.p.c., il consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi ha depositato la relazione di cui al successivo art. 380 bis osservando che:

“Con il primo motivo del ricorso principale C.C. I. e L.A. denunziano violazione o falsa applicazione degli artt. 346 e 343 cod. proc. civ., assumendo che la Corte territoriale non avrebbe dovuto pronunciare sulla domanda di usucapione, attesa la mancanza di appello incidentale, tenuto conto, inoltre, che la controparte era incorso in decadenza ai fini della riproposizione di tale domanda subordinata, per non essersi costituito nei venti giorni precedenti l’udienza indicata nell’atto di appello.

Il motivo è infondato, atteso che la domanda di usucapione, essendo rimasta assorbita dalla pronuncia di primo grado, non necessitava, a mente dell’art. 346 cod. proc. civ., di appello incidentale (Cass. n. 24021 del 2010; Cass. n. 1691 del 2006) ed era stata regolarmente riproposta dall’appellato nei propri scritti difensivi, come affermato dalla sentenza impugnata, la quale anche su questo punto appare corretta tenuto conto che la parte vittoriosa può riproporre in appello le domande dichiarate assorbite in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado, fino alla precisazione delle conclusioni (Cass. n. 13082 del 2007; Cass. n. 24182 del 2004; Cass. n. 15427 del 2004). Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, lamentando che la Corte di appello, nel valutare i presupposti per l’usucapione, non abbia considerato che il convenuto era divenuto nudo proprietario del fondo soltanto in data 9 ottobre 1980, per effetto dell’atto di donazione della propria madre, e quindi proprietario, per consolidazione, solo il 30 marzo 1988, sicchè alla data della notifica dell’atto di citazione, avvenuta il 10 marzo 1998, il ventennio utile per l’usucapione non si era perfezionato. Il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere il giudice a quo affermato che le dichiarazioni dei testi favorevoli alla tesi dell’usucapione, non risultavano smentite da alcuna prova contraria, senza considerare l’atto di donazione del 9 ottobre 1980 e che il fondo del convenuto aveva da sempre goduto, sul versante opposto, dell’affaccio sulla pubblica via.

Entrambi i motivi, che possono trattarsi congiuntamente, sono inammissibili per difetto del requisito di autosufficienza, che impone al ricorrente per cassazione che denunzi l’omessa valutazione di un documento non solo di riprodurre esattamente il contenuto, ma altresì di indicare in quale momento processuale esso è stato prodotto, al fine di consentire a questa Corte di valutare sia la ritualità della produzione, presupposto indispensabile affinchè il giudice di merito ne dovesse tenere conto, che la sussistenza e decisività del suo contenuto (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004).

Il primo motivo del ricorso incidentale avanzato da C. A. lamenta che il giudice di appello abbia respinto la sua domanda di accertamento della comproprietà della stradina male interpretando la scrittura privata del 15 gennaio 1984, la quale non integrava alcun atto di cessione, ma era un mero negozio di accertamento, valido ed efficace, essendo diretto a risolvere contestazioni insorte tra le parti.

Il motivo è inammissibile per mancanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che prescrive che il ricorso per cassazione deve indicare le norme di legge che si assumono violate, requisito che, in caso di censura che investe l’interpretazione di un atto negoziale, si sostanza, per il principio di specificità dei motivi, anche nell’onere della parte di indicare in modo specifico le regole di ermeneutica contrattuale che assume violate in relazione ai criteri indicati dagli artt. 1362 e segg. c.c. e di illustrare i motivi di contrasto tra le suddette regole e l’opzione interpretativa seguita dalla sentenza impugnata, adempimenti che non risultano assolti dal ricorrente incidentale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale censura la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese di giudizio.

Il motivo è infondato, avendo il giudice a quo giustificato la statuizione delle spese sulla base della considerazione dell’esito complessivo della lite, tenuto conto della soccombenza del convenuto sulla propria domanda avanzata in via principale”.

La suddetta relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti.

Soltanto i ricorrenti in via principale hanno ha depositato memoria.

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso al medesima sentenza.

Nel merito, la Corte ritiene che le argomentazioni e la conclusione della relazione debbano essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte da essa richiamato.

A diversa conclusione non sembra poter portare la memoria depositata dai ricorrenti C. e L., i quali hanno controdedotto di avere assolto, con riguardo al secondo ed al terzo motivo del loro ricorso, all’onere dell’autosufficienza, dovendo questa Corte ribadire che tale requisito non può considerarsi assolto mediante la sola indicazione del documento che si assume mal apprezzato dal giudice di merito ovvero mediante un generico riferimento al suo contenuto, ma richiede la riproduzione integrale del suo oggetto o quanto meno della parte su cui il ricorso ritiene di poter fondare la propria censura, non potendo in contrario questa Corte formarsi alcun giudizio sulla sussistenza e decisi vita del documento stesso.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti.

Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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