Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24642 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 24/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6584-2019 proposto da:

Z.S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AREZZO

49, presso lo studio dell’avvocato ROCCO BRUNO CONDOLEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO MARIO ZANGARI;

– ricorrente –

contro

REGIONE CALABRIA, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 36, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CURATOLA, rappresentata e difesa dall’avvocato

MICHELE RAUSEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA

SCRIMA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel 1990, la Regione Calabria propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 1442/90, emesso dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, con il quale le era stato ingiunto di pagare a Z.S.R. la somma di lire 35.173.440 (Euro 18.165,57), oltre accessori, per lavori e fornitura di “misto” e pietra per gabbioni eseguiti nell’anno 1988 presso i cantieri forestali del Bacino Montano “La Verde”, siti nel Comune di Sant’Agata del Bianco.

La Regione, per quanto ancora rileva in questa sede, contestò la pretesa debitoria, sostenendo che le scritture contabili potevano costituire prova solo relativamente a crediti per somministrazione di merci e servizi a soggetti che ne facevano commercio e dedusse, inoltre, che la richiesta di d.i. non era assistita da alcun documento o atto deliberativo che provasse l’impegno di spesa da parte della Regione. L’opponente concluse chiedendo la revoca o l’annullamento del decreto opposto.

Si costituì l’opposto che, in relazione a quanto ancora rileva in questa sede, osservò che l’opponente non aveva contestato il debito ma si era limitata ad affermare di non essere tenuta al pagamento perchè l’obbligazione non era stata assunta nelle forme di legge, in quanto non era assistita da alcun atto deliberativo o impegno di spesa; evidenziò che, in ogni caso, la fornitura dei materiali in questione aveva determinato un incremento patrimoniale in favore dell’Ente che in tal modo si era indebitamente arricchito; concluse chiedendo il rigetto dell’opposizione e, in via subordinata, la condanna al pagamento delle somme richieste per indebito arricchimento.

Riassunto dalla Regione Calabria il procedimento interrotto per la morte del procuratore dell’opponente, il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 195/06, depositata il 27 giugno 2006, accolse l’opposizione, revocò il d.i. e compensò le spese del giudizio tra le parti.

Avverso detta decisione Z.S.R. propose appello del quale chiese il rigetto là Regione Calabria che, a sua volta, propose appello incidentale in relazione alla mancata pronuncia del Tribunale in relazione all’eccezione di inammissibilità ex art. 2041 c.c. avanzata dallo Z. nella comparsa di costituzione e risposta in primo grado, domanda su cui il predetto ente non aveva accettato il contraddittorio.

La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 100/2018, pubblicata il 19 febbraio 2018, rigettò sia l’appello principale che quello incidentale e compensò per intero tra le parti le spese di quel grado del giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di merito Z.S.R. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito la Regione Calabria con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto – Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha affermato che non risulta addotto a fondamento della sua pretesa alcun atto negoziale idoneo ad esprimere la volontà della Regione Calabria ad assumere impegni contrattuali e che il difetto, nella specie, dei requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla p.a., anche iure privatorum, attinenti alla manifestazione della volontà (che deve provenire dall’organo al quale è attribuita la legale rappresentanza, previe eventuali delibere di altri organi) e alla forma (che deve essere, a pena di nullità, scritta) esclude la sussistenza di un contratto, configurando un comportamento di fatto privo di rilievo sul piano giuridico.

Ad avviso del ricorrente, invece, la documentazione posta a base del ricorso monitorio proverebbe la sussistenza del credito azionato e che comunque nel giudizio di opposizione sarebbero intervenute nuove prove che avrebbero ancor più dimostrato l’esistenza del credito azionato, in quanto l’avvenuta esecuzione delle forniture e dei lavori da parte di Z. in favore della Regione Calabria sarebbe stata confermata dai testi escussi e dal C.T.U., di tal chè, nella specie, sarebbe ravvisabile un contratto di fatto. Pertanto, la Corte di merito avrebbe errato nell’escludere che la consegna della fornitura di “misto” e pietrisco per gabbioni e l’invio delle fatture comporti il sorgere di un obbligo di natura contrattuale in capo alla Regione Calabria per facta concludentia.

1.1. Il motivo è infondato, quanto alle dedotte violazioni di legge, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A., anche “iure privatorum”, attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma: la prima deve provenire dall’organo al quale è attribuita la legale rappresentanza (previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità, scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l’azione amministrativa è sempre soggetta. Il difetto di tali requisiti esclude la sussistenza di un contratto, configurandosi, invero, un comportamento di fatto privo di rilievi di sorta sul piano giuridico per l’assenza in radice dell’accordo tra le parti, richiesto dall’art. 1321 c.c., anche per la costituzione di un contratto invalido e non opponibile ai terzi (Cass. 6/10/2016, n. 20033; Cass. 14/12/2006, n. 26826; Cass. 24/11/2000, n. 15197).

Il medesimo mezzo è inammissibile, quanto ai vizi motivazionali cosi come indicati in rubrica e neppure illustrati (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053).

2. Con il secondo motivo si denuncia “Violazione dell’art. 2041 c.c. – Omessa pronuncia su punti decisivi della controversia Insufficienza e perplessità della motivazione”.

Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe rigettato in modo “sbrigativo” la domanda di indebito arricchimento da lui proposta in via subordinata, affermando che “manca la prova della volontà dell’ente di ricevere la prestazione o anche, più semplicemente, la consapevolezza di ricevere la prestazione da parte di un privato, perchè mai la fornitura oggetto del giudizio è stata portata a conoscenza degli organi regionali preposti all’autorizzazione prima e, poi, al controllo dell’effettiva necessità dei beni cui era stato autorizzato l’acquisto, acquisto che deve, in ogni caso, essere specificamente indicato per quantità e qualità”, pur avendo la medesima Corte ritenuto che, nel caso all’esame, l’appellante “ha dimostrato la fornitura dei materiali” e che “il C. T. U. ha accertato l’esistenza presso l’Ufficio Provinciale Forestale di modelli relativi all’anno 1988 ai quali erano allegate alcune fatture, redatti e controfirmati dal geom. D.S., direttore dei lavori, oggetto di contestazione”. Così argomentando la Corte di merito, ad avviso del ricorrente, avrebbe sconfessato sè stessa e si sarebbe posta in conflitto con la giurisprudenza di questa Corte (in particolare Z. richiama al riguardo, tra le altre, la sentenza Cass., sez. un., 2015, n. 10798).

Sostiene il ricorrente di aver provato il fatto oggettivo dell’arricchimento della Regione Calabria e la conoscenza dell’avvenuta prestazione del bene e/o servizio da parte del medesimo ente (prova per testi, elaborato peritale dal quale si evincerebbe che la documentazione fiscale inerente le prestazioni in parola si trovava depositata presso l’Ufficio Provinciale Lavori Forestali di Reggio Calabria, organo periferico della Regione, dal che ne discenderebbe che quest’ultima avrebbe avuto cognizione dell’avvenuta esecuzione delle prestazioni in parola), nè rileverebbe che l’ausiliare del giudice non abbia rinvenuto la fattura n. (OMISSIS), rilevandosi l’esistenza di tale fattura dalle scritture contabili vidimate dal notaio e versate in atti nè che, a dire del C.T.U., il direttore dei lavori abbia disconosciuto l’autenticità della firma apposta sulla certificazione debitoria prodotta dallo Z., non avendo la Regione Calabria sollevato alcuna contestazione circa l’autenticità di tale sottoscrizione. Inoltre, sempre ad avviso del ricorrente, l’attuale controricorrente non avrebbe fornito alcuna prova che dimostri che l’arricchimento non sia stato voluto o non sia stato consapevole.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, neppure essendo state testualmente riportate le deposizioni testimoniali, la documentazione contabile e fiscale e la c.t.u., almeno per la parte che interessa in questa sede e a cui si fa riferimento nel motivo; inoltre, neppure è indicato in quale specifica fase processuale tali atti siano stati prodotti o le testimonianze assunte e dove essi siano stati attualmente reperibili (Cass., sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass., sez. un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., ord., 20/11/2017 n. 27475); neppure risultano trascritti gli atti da cui si dovrebbe desumere l’avvenuta fornitura di cui si tratta.

Va tuttavia evidenziato per completezza che la Corte di merito risulta aver male inteso il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 26/06/2025, n. 10798, secondo cui “Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l’arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di “arricchimento imposto””, in quanto, contrariamente a quanto sembra ritenere la Corte territoriale, è l’ente pubblico a dover provare che trattasi di arricchimento imposto e non il privato a dover provare il contrario, come chiaramente specificato da questa Corte con la sentenza n. 15937 del 27/06/2017 e da ultimo con l’ordinanza n. 11209 del 24/04/2019, secondo cui “Il riconoscimento dell’utilità da parte dell’arricchito non costituisce requisito dell’azione di indebito arricchimento, sicchè il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l’onere di provare il fatto oggettivo dell’arricchimento, senza che l’ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; tuttavia, le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell’articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. “arricchimento imposto”, potendo, invece, l’Amministrazione eccepire e provare che l’indennizzo non è dovuto laddove l’arricchito ha rifiutato l’arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perchè inconsapevole delreventum utilitatis””.

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge); ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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