Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24642 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24642

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7191-2018 proposto da:

C.H., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NAZZARENA ZORZELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1986/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 5.9.2017, la Corte d’Appello di Bologna confermava l’ordinanza con la quale il Tribunale di quella Città aveva rigettato il ricorso, volto ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, proposto da C.H. cittadino del Senegal, il quale aveva narrato di esser fuggito dal suo Paese temendo pesanti ritorsioni per aver smarrito 27 dei 70 capi di bestiame a lui affidati. La Corte ha ritenuto non credibile perchè generico e poco circostanziato il racconto dello straniero, evidenziando che i fatti narrati non rientravano in alcun modo nei presupposti della protezione sussidiaria nè ricorrevano i requisiti per la concessione del permesso umanitario. C.H. ha proposto ricorso, con quattro motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 nonchè omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Si deduce che la Corte di Bologna ha motivato il giudizio di inattendibilità della narrazione, senza indicare alcuna fonte ed omettendo di valutare le allegazioni documentali prodotte in giudizio.

2. Col secondo motivo, si deduce, nuovamente la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. b), ed omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. Contrariamente a quanto reputato dalla Corte, la sentenza di primo grado – alla quale i giudici d’appello avevano rinviato – aveva travisato le dichiarazioni rese da esso richiedente in sede di audizione e non aveva considerato che, per il furto di bestiame, è previsto il carcere, essendo il valore economico di 27 mucche molto elevato. Tanto rendeva concreto il rischio di un trattamento inumano e degradante.

3. Col terzo motivo, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 1986, art. 32. Si osserva che la tutela umanitaria prescinde dalla ritenuta credibilità delle dichiarazioni rese, richiedendo soltanto la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi costituzionali o internazionali. La Corte, prosegue il ricorrente, non aveva neppure considerato il percorso di migrazione forzata e la situazione patita in Libia.

4. I motivi, da valutarsi congiuntamente, perchè connessi, non possono essere accolti.

5. Come è noto, il regime dell’onere della prova previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, va inteso nel senso che, se il richiedente non ha fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se il richiedente: a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) ha fornito un’idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi, e le dichiarazioni rese sono coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il caso; c) ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per ritardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (Cass. 18 febbraio 2011, n. 4138; in senso conforme: Cass. 10 luglio 2014, n. 15782).

6. La Corte di merito ha respinto la domanda ponendo l’accento sulla intrinseca inverosimiglianza della narrazione dell’istante, non solo, in riferimento alla guardiania, ad esso solo affidata, della cospicua ricchezza del villaggio ed alle modalità di tempo e luogo dello smarrimento del bestiame, ma, anche, relativamente all’imputazione di furto del bestiame stesso, fondata su un’ipotesi non congruente col racconto stesso, e, comunque, in tesi subordinata all’impossibilità di risarcire il danno ai componenti del villaggio. Il giudice a quo ha, inoltre, ritenuto non veritiera l’indicazione della zona di provenienza del richiedente e quella di provenienza della moglie. Questa Corte ha più volte affermato, da una parte, che il giudizio espresso dal giudice del gravame – che nella specie, si è fondato sugli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a) e b) – non è sindacabile in sede di legittimità, costituendo un giudizio di fatto, alla cui rivisitazione, in definitiva, tende il ricorrente; e, dall’altra, che le dichiarazioni considerate inattendibili alla stregua dei parametri posti dalla menzionata norma non richiedono alcun approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, riferita alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018).

7. Il positivo giudizio di credibilità soggettiva costituisce, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il presupposto per beneficiare, anche, della protezione umanitaria, nè lo straniero evidenzia, sotto altro profilo, alcun tipo di vulnerabilità soggettiva, dovendo, in particolare, rilevarsi che egli non spiega quale connessione vi sia tra il transito dalla Libia ed il contenuto della propria domanda, nè se abbia esposto alcunchè al riguardo in sede di merito, il che rende quella parte di vicenda effettivamente irrilevante.

8. Il quarto motivo, con cui si denuncia in riferimento al TU n. 115 del 2002, art. 136, art. 6 CEDU, e artt. 24 e 35 Cost., la disposta revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è inammissibile. Infatti, la circostanza che la suddetta revoca sia stata adottata con la sentenza che ha definito il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 dello stesso decreto dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanto adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal D.P.R. cit., art. 113 (Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29228).

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non si ravvisano i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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