Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24641 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10591-2014 proposto da:

CLINICHE GAVAZZENI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore Dott. F.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE

PAFUNDI, rappresentata e difesa dagli avvocati FRANCESCO MATTINA,

ALBERTO MATTINA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO ALLA SANITA’ DELLA REGIONE SICILIA IN PERSONA DELLA

GESTIONE LIQUIDAT;

– intimata –

avverso la sentenza n. 303/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. VIVALDI ROBERTA;

udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per il rinvio a N.R. per la

rinnovazione della notifica del ricorso all’AVVOCATURA GENERALE

dello STATO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con sentenza del 8.3.2013, la Corte d’appello di Brescia, in totale riforma della sentenza di primo grado (con cui il Tribunale di Bergamo aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’Assessorato alla Sanità Reg. Sic. e Gestione Liq. ex Usl (OMISSIS)), revocava il decreto ingiuntivo emesso a carico delle opponenti – appellanti per l’importo di Euro 17.123,64 in favore della Cliniche Gavazzeni s.p.a., a titolo di rimborso spese relativo ad assistenza indiretta per intervento chirurgico in clinica, autorizzato dalla stessa Usl, e ciò stante il ritenuto difetto di legittimazione attiva della società attrice, che – pur potendo vantare meramente un mandato all’incasso in forza di procura notarile rilasciato dalla paziente che aveva fruito della prestazione, G.S. aveva agito in proprio, senza spendita del nome della mandante;

avverso questa sentenza Cliniche Gavazzeni s.p.a. ricorre in cassazione affidandosi ad un motivo;

le intimate non hanno svolto attività difensiva;

Rilevato che:

il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia anzichè all’Avvocatura generale dello Stato; in proposito, il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, prevedono rispettivamente che “Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonchè le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente” e che “Nella circoscrizione della corte di appello di Roma le attribuzioni dell’avvocatura distrettuale sono esercitate dall’Avvocatura generale dello Stato”;

Ritenuto pertanto che:

la notifica del ricorso avrebbe dovuto effettuarsi presso l’Avvocatura generale dello Stato e non già presso l’Avvocatura distrettuale;

Considerato che:

secondo condivisibile orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. Un., ord., 15.1.2015, n. 608; ma v. anche Cass., 17.10.2014 n. 22709), “In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. è nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo”.

PQM

ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia a nuovo ruolo.

La presente ordinanza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio Dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza Sezione civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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