Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24640 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 22/11/2011, (ud. 18/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Condominio di via (OMISSIS), in

persona dell’amministratore rag. B.A., rappresentato e

difeso per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Martello

Nicola, elettivamente domiciliato presso il suo lo studio in Catania,

via G. D’Annunzio n. 25;

– ricorrente –

contro

C.A., residente in (OMISSIS), rappresentato e difeso per

procura in calce al controricorso dall’Avvocato La Corte Vincenzo,

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Sannio n.

61;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 63 della Corte di appello di Catania,

depositata il 16 gennaio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 ottobre 2011 dal consigliere relatore Dott. BERTUZZI Mario;

udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dal Condominio Via (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. 63 della Corte di appello di Catania, depositata il 16 gennaio 2010, che, in accoglimento dell’appello proposto da C.A., l’aveva condannato al pagamento di una somma di denaro in favore della controparte;

letto il controricorso di C.A.;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso.

Osservando che:

“l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. è infondata, atteso che la sentenza di secondo grado è stato notificata il 10 febbraio 2010 mentre il ricorso risulta notificato il 12 aprile 2010, tenuto conto che il giorno 11 aprile 2010 cadeva di domenica”;

“il primo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza per avere disposto la contumacia del Condominio appellato e deciso il gravame nonostante la nullità della notifica al Condominio dell’atto di appello, notificato presso la parte personalmente e non presso il procuratore costituito, ove la parte stessa aveva eletto domicilio”;

– “il motivo è fondato tenuto conto che nell’atto di appello non si rinviene la relata di notifica dello stesso al procuratore del Condominio e che l’art. 330 cod. proc. civ. prescrive che l’impugnazione deve essere notificata, in mancanza di elezione di domicilio in occasione della notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito;

nel caso di specie, non può considerarsi prova idonea dell’avvenuta notificazione del gravame al procuratore costituito dell’appellato l’attestazione in tal senso del funzionario dell’ufficio notifiche della Corte di appello apposta nel 2010 in calce all’atto di gravame, in quanto – a prescindere dalla genericità di tale dichiarazione, che non indica le modalità della notifica, gli adempimenti posti in essere dall’ufficiale giudiziario a tal fine e la persona che ha ricevuto l’atto – costituisce orientamento consolidato di questa Corte che la prova dell’avvenuta notificazione può essere fornita soltanto mediante la produzione in giudizio della relata dell’ufficiale giudiziario prevista dall’art. 148 c.p.c., rimanendo escluso che a tale mancanza possa supplirsi con elementi indiziari (Cass. n. 11853 del 2004; C 19358 del 2007)”;

– “il secondo motivo di ricorso va dichiarato assorbito”;

rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;

che la riscontrata invalidità della notifica dell’atto di appello del Condominio, che non si è costituito nel relativo giudizio, determina la nullità del giudizio di secondo grado e la conseguente regressione della causa in grado di appello;

che, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, che provvedere anche alla liquidazione delle spese.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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