Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24640 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6987/2017 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOACCHINO ROSSINI n. 18, presso lo studio dell’avvocato

GIOIA VACCARI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.K., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI

n. 9, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUVITUSO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8901/37/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio, con sentenza n. 8901/37/2016, depositata il 21 dicembre 2016, non notificata, dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’allora Equitalia Sud S.p.A. nei confronti della signora V.K. avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso atto di pignoramento presso terzi sulla base di crediti tributari portati da cartelle di pagamento, delle quali la contribuente aveva lamentato l’omessa notifica.

Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Errore nel procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Violazione del principio secondo cui i vizi del procedimento possono essere oggetto di decisione per eliminare il pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte e non per tutelare l’interesse all’astratta regolarità del processo”, censurando la sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l’appello notificato a mezzo PEC in data 20 febbraio 2015, allorchè non era ancora attivo il processo tributario telematico, non essendo state ancora predisposte le norme tecniche, sebbene l’appellata si fosse costituita in giudizio ed avesse potuto far valere compiutamente le proprie difese.

2. Con il secondo motivo, di contenuto pressochè analogo, la ricorrente denuncia “Errore nel procedimento in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Violazione dei principi in tema di inesistenza insanabile della notificazione”, sottoponendo a critica l’indirizzo espresso da questa Corte (Cass. sez. 6-5, ord. 12 settembre 2016, n. 17941) nel precedente richiamato dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, perchè, pur muovendo dalla condivisibile affermazione secondo cui, in assenza delle norme tecniche che avessero reso effettivo il processo tributario telematico, non poteva ritenersi ammissibile la notifica del ricorso a mezzo PEC, non avrebbe chiarito “per quale ragione l’utilizzo di tale strumento darebbe luogo a inesistenza e non a nullità, sanata nella fattispecie in esame, dal raggiungimento dello scopo in conseguenza della costituzione in giudizio dell’appellata”.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.

Essi sono inammissibili (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155) avendo la sentenza impugnata decisi in conformità ai principi espressi dalla citata Cass. ord. n. 17941/16), alle cui diffuse argomentazioni si rinvia, ribaditi dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 23 novembre 2016, n. 23904 e Cass. sez. 6-5, ord. 15 febbraio 2017, n. 4066), per il cui superamento parte ricorrente non risulta avere fornito elementi idonei.

3.1. In questa sede, in estrema sintesi è sufficiente ricordare che la decisione impugnata è legittima ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 16, comma 1 (per cui le disposizioni del Regolamento per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma della L. 16 gennaio 2003, art. 27, “non si applicano all’uso degli strumenti informatici o telematici nel processo tributario”), in quanto le nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 bis, comma 3 (per cui “de notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire per via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell’Economia e Finanze 23 dicembre 2013, n. 163 e dei relativi decreti di attuazione”) trovavano applicazione – dal 1 dicembre 2015 – solo per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie di Umbria e Toscana.

Oggi si è concluso su tutto il territorio nazionale il processo di attivazione del processo tributario telematico, che però, al tempo della notifica in data 20 febbraio 2015 del ricorso in appello a mezzo PEC da parte dell’agente della riscossione, non era attivato in alcuna Regione, ivi compresa quindi la Regione Lazio.

3.2. In ragione della spiegata impossibilità, in difetto di approvazione delle norme tecniche del processo tributario telematico, avente carattere di specialità rispetto al rito civile, di ritenere l’equipollenza della notifica tramite PEC alla tradizionale notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, l’affermazione dell’inesistenza della notifica ciononostante effettuata a mezzo PEC trova conforto anche nei principi di carattere generale espressi da Cass. sez. unite 20 luglio 2016, n. 14916, trattandosi, nella fattispecie, di atto trasmesso da soggetto che non poteva dirsi munito, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione temporis, della possibilità giuridica di compiere detta attività.

4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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