Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2464 del 31/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2464 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GHINOY PAOLA

sul ricorso 13092-2014 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;
– ricorrente –

ARCIDIACONO ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.
NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA
REHO, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO PISTILLI;
controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 31/01/2018

avverso la sentenza n. 860/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 07/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GLIINOY;
rilevato che:

Tribunale di Viterbo, che aveva rigettato la domanda, riconosceva a
Rosaria Arcidiacono

– che aveva lavorato per il Ministero

dell’istruzione università e ricerca in virtù di reiterati contratti a tempo
determinato — le differenze retributive in considerazione della
progressione stipendiale maturata, ritenendo spettanti, sulla base del
principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all’art. 4
dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, gli scatti
biennali di anzianità dopo il secondo anno di contratto annuale nella
misura del 2,50% dello stipendio tabellare, ex art. 53 della legge n. 312
del 1980;
2. per la cassazione della sentenza ricorre il MIUR, che con l’unico
articolato motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del
d.lgs n. 368 del 2001, dell’art. 9 comma 18 del d.l. n. 70 del 2011 come
convertito dalla legge n. 106 del 2011, dell’art. 53 della legge n. 312 del
1980, dell’art. 4 della 1. 3 maggio 1999 n. 124, dell’art. 526 T.U.
istruzione, della Direttiva 99/70/CE;
2.1. deduce in sintesi che i rapporti di lavoro a tempo determinato
del settore scolastico sono assoggettati ad una normativa speciale di
settore, sicché agli stessi non si applica la disciplina generale dettata dal
d. lgs. n. 368 del 2001 e che il principio di non discriminazione è
correlato all’abuso del contratto a tettaine, nella specie da escludersi in
quanto il ricorso alla stipula di contratti a termine del personale
docente trova giustificazione in ragioni oggettive e non è
Ric. 2014 n. 13092 sez. ML – ud. 22-11-2017
-2-

1. la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del

maliziosamente finalizzato a consentire al datore di lavoro un
risparmio di spesa; che il lavoratore assunto a tempo determinato nel
settore scolastico non è comparabile al docente di ruolo, perché ogni
singolo rapporto è distinto ed autonomo rispetto al precedente;
3. Rosaria Arcidiacono ha resistito con controricorso ed ha

in quanto viene subordinato al giudizio di merito sulla fondatezza della
domanda così come accolta dalla Corte d’appello, con il quale deduce
la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale, pur sul
presupposto della necessitò di equiparazione del personale non di
ruolo a quello di ruolo, riconosciuto gli scatti biennali di anzianità ex
art. 53 della legge n. 312 del 1980, laddove in primo grado ed anche in
appello era stato richiesto il riconoscimento del diritto alla
progressione professionale retributiva ed a percepire le differenze
stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio, sulla base delle
previsioni della normativa collettiva;
4. il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art.
335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza;
5. il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in
forma semplificata.
Considerato che:
1. il ricorso principale è manifestamente infondato.
1.1. Come già osservato da questa Corte (Cass. 23/11/2016 n.
23868, Cass. 07/11/2016 n. 22558; Cass. n. 27387/2016; Cass. n.
165/2017; Cass. n. 290/2017, alle cui motivazioni ci si riporta
integralmente in quanto del tutto condivise), il Ministero ricorrente
sovrappone e confonde il principio di non discriminazione, previsto
dalla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(concluso il 18 marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a
Ric. 2014 n. 13092 sez. ML – ud. 22-11-2017
-3-

proposto altresì ricorso incidentale, da qualificarsi come condizionato

carattere generale – CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva
99/70/CE), con il divieto di abusare della reiterazione del contratto a
termine, oggetto della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso
Accordo, laddove i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti,
essendo il primo principio teso a ‘migliorare la qualità del lavoro a

discriminazione’ e il divieto a ‘creare un quadro normativo per la
prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di
contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato’.
1.2. L’ obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al
lavoratore a tempo determinato ‘condizioni di impiego’ che non siano
meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo
indeterminato ‘comparabile’, sussiste, quindi, a prescindere dalla
legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è
attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a tetmine, del
principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione
che costituiscono ‘norme di diritto sociale dell’Unione di particolare
importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto
prescrizioni minime di tutela’ (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32).
1.3. La clausola 4 dell’Accordo quadro è stata più volte oggetto di
esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha
affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio rilevandone
il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di qualsiasi
contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 15.4.2008,
causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05, Del Cerro
Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana) ed affermando la
esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non potendo la riserva in
materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
Ric. 2014 n. 13092 sez. ML – ud. 22-11-2017
-4-

tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non

153 n. 5), “impedire ad un lavoratore a tempo determinato di
richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una
condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo
indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio
comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro

1.4. la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che
derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono
condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che
le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo
determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e
giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente che la
diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta,
di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del datore di
lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la
diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi
e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di
lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni
espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti
non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012,
cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11,
Bertazzi).
1.5. L’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla
Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il
giudice nazionale – che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici
sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa – e valore di
ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che
esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il
Ric. 2014 n. 13092 sez. ML – ud. 22-11-2017
-5-

Alonso, cit., punto 42).

significato ed i limiti di applicazione, con efficacia

erga omnes

nell’ambito dell’Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8 febbraio
2016, n. 2468).
1.6. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato
le statuizioni della Corte di Lussemburgo per escludere la confolinità al

tempo determinato e indeterminato non fondato su razionale
giustificazione.
1.7. Anche in questa sede il Ministero, pur affermando l’esistenza
di condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di
trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle
caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le
quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo, infatti, sulla
natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di ogni
singolo contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni oggettive che
legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato e che rilevano ai
sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, da non confondere, per
quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate nella clausola 4,
che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che
contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine
alle quali nulla ha dedotto il ricorrente.
2. Occorre infine osservare che la sentenza della Corte di merito
non è stata utilmente censurata laddove ha individuato nell’art. 53 della
legge n. 312 del 1980 la disciplina da estendere per le esposte ragioni al
personale a tempo determinato, considerato che il richiamo a tale
disposizione effettuato nell’epigrafe del motivo, non è supportato da
alcun riferimento nello sviluppo argomentativo e non se ne comprende
la conferenza rispetto all’argomentazione sviluppata dalla Corte
territoriale, sicché sotto tale aspetto risulta inammissibile.
Ric. 2014 n. 13092 sez. ML – ud. 22-11-2017
-6-

diritto eurounitario di un trattamento discriminatorio tra lavoratori a

3. Il Collegio, condividendo la proposta del relatore ex art. 380 bis
c.p.c.., all’esito della quale le parti non hanno depositato memorie,
ritiene quindi che il ricorso principale, manifestamente infondato, vada
rigettato con ordinanza in camera di consiglio ex art. 375 comma 1 n. 5
c.p.c., con assorbimento del ricorso incidentale;

dalle Corti territoriali e soltanto dopo il deposito del ricorso dalla Corte
di legittimità, giustificano la compensazione tra le parti delle spese del
giudizio;
5. non può infine trovare applicazione nei confronti delle
Amministrazioni dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge
24 dicembre 2012, n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo
della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte
e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016)

P.Q.M.
rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale. Compensa tra le
parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
dell’insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi
ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22.11.2017

4. la novità e la complessità della questione, diversamente risolta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA