Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2464 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 12/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22632-2012 proposto da:

EUROFRUTTA DI Z.E. E R.G. SNC,

Z.E., R.G. nella loro qualità di Soci e legali

rappresentanti, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA VENEZIA 11,

presso lo studio ASSONIME, rappresentati e difesi dall’avvocato

NICOLA PENNELLA giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SALERNO, depositata il 18/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE;

udito per i ricorrenti l’Avvocato PENNELLA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MELONCELLI che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO IMMACOLATA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

L’Agenzia dell’Entrate ha notificato a Euro Frutta snc avviso di accertamento con il quale, con riferimento al periodo di imposta 2004, ha ipotizzato maggiori ricavi in relazione a una compravendita di due negozi. A fronte del maggior reddito di impresa, erano notificati ai due soci distinti avvisi, con cui si imputavano a costoro i maggiore redditi derivanti dalla partecipazione sociale.

Contro l’avviso la società e i soci hanno proposto distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, ottenendone l’annullamento con sentenza poi riformata da quella regionale, che, riuniti i procedimenti, ritenne corrette le presunzioni utilizzate dall’ufficio per suffragare l’ipotesi di ricavi maggiori rispetto a quelli dichiarati.

Contro la sentenza la società e i soci hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate ha reagito con controricorso.

Diritto

Col primo motivo i ricorrenti deducono contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360, n. 5. In particolare si denuncia che la sentenza dapprima abbia negato e poi contraddittoriamente ammesso che le presunzioni poste dal D.L. n. 223 del 2006 erano utilizzabili in favore dell’Erario anche per gli atti stipulati prima della sua entrata in vigore.

Il motivo è inammissibile, perchè la parte denuncia una contraddizione nella ricostruzione giuridica e non nella valutazione dei fatti.

Con il secondo ed il terzo motivo, che si esaminano congiuntamente, la sentenza è censurata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, per aveva ritenuto “abnorme” la tesi sostenuta dai contribuenti, le cui giustificazioni, secondo i giudici d’appello, intendevano accreditare l’inverosimile ipotesi che gli immobili oggetto di vendita non avessero subito alcuna rivalutazione nel corso di oltre un decennio; e di contro per avere avvalorato l’ipotesi avanzata dall’Amministrazione finanziaria, secondo cui gli immobili ubicati nella stessa zona furono venduti a prezzi notevolmente maggiori rispetti a quelli indicati negli atti oggetto della verifica.

I motivi sono infondati. I ricorrenti richiamano principi giurisprudenziali sulla motivazione della sentenza, di cui però non si riesce a cogliere l’attinenza rispetto a quanto affermato nella decisione impugnata, con la quale la Commissione tributaria regionale ritenne che l’ufficio avesse fornito la dimostrazione che gli immobili in zona furono venduti a un certo prezzo. Posta tale premessa rilevò l’anomalia della vendita oggetto della verifica, in quanto operata per un prezzo notevolmente inferiore, pari a quello per il quale gli immobili furono acquistati dodici anni prima.

In tale ragionamento non c’è nulla di illogico o di non plausibile; nè è stato indicato alcun fatto che la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di valutare e la cui valutazione, invece, avrebbe potuto giustificare una conclusione diversa. In effetti, i ricorrenti, sotto la veste del vizio di motivazione, censurano la valutazione positiva espressa dal giudice d’appello sulle circostanze addotte dall’Amministrazione finanziaria, pretendendone una considerazione diversa, solo che tale tipo di censura è inammissibile in questa sede. Infatti, secondo il rigoroso insegnamento di questa Corte: “in sede di legittimità il controllo della motivazione in fatto si compendia nel verificare che il discorso giustificativo svolto dal giudice del merito circa la propria statuizione esibisca i requisiti strutturali minimi dell’argomentazione (fatto probatorio – massima di esperienza – fatto accertato) senza che sia consentito alla Corte sostituire una diversa massima di esperienza a quella utilizzata (potendo questa essere disattesa non già quando l’interferenza probatoria non sia da essa necessitata, ma solo quando non sia da essa neppure minimamente sorretta o sia addirittura smentita, avendosi, in tal caso, una mera apparenza del discorso giustificativo) o confrontare la sentenza impugnata con le risultanze istruttorie, al fine di prendere in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione” (Cass. n. 14953 del 2000).

Il quarto motivo deduce falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 223 del 2006, art. 35 e al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39. Si rimprovera alla Commissione tributaria regionale di avere ritenuto applicabili in favore dell’ufficio le presunzioni previste nel citato Decreto n. 223 del 2006, art. 35, invece non più operanti, in quanto eliminate con efficacia retroattiva dalla L. 7 luglio 2009, n. 88, art. 24, comma 4, lett. f), e comma 5, (Legge Comunitaria 2008), art. 24, comma 5.

Il motivo è infondato. E’ vero che, nelle cessioni di beni, lo scostamento del valore dichiarato rispetto al valore normale non costituisce più presunzione legale; ciò non toglie però che l’amministrazione finanziaria abbia pur sempre il potere di accertare maggiori ricavi anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti (Cass. 26 settembre 2014, n. 20429).

Così identificato in estrema sintesi il quadro normativo attuale, la sentenza è immune da censure, perchè la Commissione tributaria regionale, seppure abbia richiamato le presunzioni poste dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, ha poi ragionato in termini di presunzione semplice: ha vagliato i fatti addotti dall’ufficio, che ha ritenuto autonomamente sufficienti a giustificare l’accertamento. Il tutto si spostava, quindi, sul piano della motivazione e sotto questo aspetto la sentenza non è stata efficacemente censurata, come emerge dall’esame dei precedenti motivi del ricorso, il quale va pertanto interamente rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese della giudizio di legittimità, che liquida nell’importo di Euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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