Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2464 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. L Num. 2464 Anno 2014
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: ARIENZO ROSA

SENTENZA

sul ricorso 28603-2010 proposto da:
TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A., quale incorporante la 7
TELEVISIONI SPA già TV INTERNAZIONALE S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B,
presso lo studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la
2013
3483

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANTORI
MAURIZIO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

E.N.P.A.L.S.

– ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED

Data pubblicazione: 04/02/2014

ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO C.F.
02796270581, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
REGINA MARGHERITA 206, presso lo studio dell’avvocato
CURTI ANGELINO, che lo rappresenta e difende, giusta

– controricorrente nonchè contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. CONCESSIONARIO
SERVIZIO NAZIONALE DI RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI
ROMA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2091/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2009 R.G.N.
3527/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del

03/12/2013 dal Consigliere Dott.

ROSA

ARIENZO;
udito l’Avvocato GENTILE G. GIOVANNI per delega PESSI
ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’accoglimento del l ° e 2 ° motivo, assorbimento del
3 ° motivo del ricorso.

delega in atti;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26.11.2009, la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame proposto
avverso la decisione di primo grado che aveva respinto l’opposizione avverso la cartella di
pagamento notificata alla Telecom Italia Media s.p.a. dalla Banca Monte dei Paschi s.p.a.,
concessionaria della riscossione, per un preteso credito dell’ENPALS per la somma di

interessi di mora, sul presupposto dell’assoggettabilità a contribuzione dei compensi riferiti
a rapporti di lavoro con i conduttori e commentatori di spettacoli televisivi prodotti nel
periodo aprile – luglio 1994, i quali erano dall’opponente ritenuti esenti, analogamente ai
contratti relativi ad attività di presentazione, conduzione e commento di trasmissioni
televisive per il periodo aprile 1994 — agosto 1997 e ad altri compensi attinenti alla
cessione del diritto di sfruttamento del’immagine. L’opponente, in sede di gravame,
lamentava la erronea valutazione dei contratti, l’erroneità dell’esclusione dell’applicabilità
dell’art. 43 I. 289/2002 e della ritenuta esistenza di una evasione contributiva, piuttosto che
di una mera omissione.
La Corte del merito rigettava il gravame, rilevando che, in relazione all’attività di ideazione
e di stesura dei testi dei programmi, la società non aveva mai allegato in modo specifico il
suo carattere intellettuale e creativo e che anche i capi di prova articolati erano irrilevanti
perché relativi a circostanze inidonee a dimostrare tale carattere invece essenziale ai fini
della tesi sostenuta dalla società. Osservava che l’orientamento giurisprudenziale di
legittimità dominante era nel senso di ritenere l’assoggettabilità a contribuzione in favore
dell’ENPALS anche dei compensi corrisposti – ai lavoratori appartenenti alle categorie di
cui all’art. 3, I comma, numeri da 1 a 14 del d. Igs. C.p.S. 708/1947 e ss. modificazioni
per le prestazioni dirette a realizzare, senza la presenza del pubblico che ne era il
destinatario finale, registrazioni fonografiche o in altra forma, di manifestazioni musicali e
di altre manifestazioni a carattere e contenuto (artistico, ricreativo o culturale) di spettacolo
e che la disposizione sopravvenuta, introdotta con l’art. 43 della legge 289/2002 allo scopo
dichiarato di ridurre il contenzioso e concernente, direttamente, il compenso imponibile,
confermava tale interpretazione, presupponendo l’assoggettamento all’obbligo contributivo

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euro 603.842,43,_ e dell’INPS per l’importo di euro 1.671,82 a titolo di somme aggiuntive ed

di compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore,
d’immagine e di replica.
In tal caso, invero, – osservava il giudice del gravame – lo sfruttamento dell’immagine e
degli altri diritti della persona ovvero dello opere dell’ingegno e del diritto d’autore si
presentava come strettamente e necessariamente strumentale rispetto allo svolgimento

regime contributivo previdenziale.
Quanto all’applicabilità dell’art. 43 della legge 289/2002, sulla quale il Tribunale non si era
pronunziato, premesso che il periodo contributivo oggetto della cartella esattoriale opposta
era tutto antecedente al 1.1.2003, l’esatta interpretazione dell’articolo citato induceva a
ritenere che la disposizione sopravvenuta presupponesse proprio l’assoggettamento
all’obbligo contributivo dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del
diritto d’autore, d’immagine e di replica, come avallato da Cass. 10114/2006.
Nella specie, infine, non si era avuto occultamento dei rapporti di lavoro, ma il mancato
pagamento di contributi era stato scoperto a seguito di ispezione e di verbale di
accertamento ed era questo il dato rilevante per distinguere l’evasione dall’omissione,
restando irrilevante che il verbale fosse stato redatto sulla base di documenti che la
società aveva messo a disposizione degli accertatorí. Era mancata la denunzia come base
imponibile ai fini contributivi di un determinato ammontare dei compensi (artt. 116, co. 8, I.
388/00) che non era stato possibile rilevare dalle denunce e registrazioni obbligatorie, ma
era stato, invece, rilevato da documenti (contratti e fatture) che non erano ontologicamente
destinati all’istituto previdenziale.
Per il periodo anteriore al 2000, cui pure si riferiva la cartella, non era, poi, applicabile la
legge n. 388 del 2000.
Con tre motivi — illustrarti nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. – la società
Telecom ricorre avverso la indicata decisione
Resiste l’ENPALS, con controricorso. La Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. è
rimasta intimata.
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della prestazione lavorativa o professionale, della quale era destinato a condividere il

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Telecom Italia Media s.p.a. denunzia l’ erroneità della sentenza per
violazione dell’art. 43 della legge 289/2002, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., rilevando che
la predetta disposizione normativa definisce il proprio ambito applicativo anche con
riguardo alle posizioni contributive il cui contenzioso l già in corso) non sia stato ancora

quanto affermato dalla Corte d’appello, il periodo contributivo oggetto della cartella
esattoriale, bensì la pendenza del contenzioso alla data di entrata in vigore della legge.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., insufficienza
e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha ritenuto soggetti a contribuzione
ENPALS i compensi erogati a fronte della cessione dei diritti d’autore e/o dell’immagine,
(in contrasto con la ratio dell’art. 42 I. 289/02), sostenendo che l’Enpals, sia nel verbale di
accertamento ispettivo SAAZ
H nella memoria di costituzione, aveva dato atto che dai contratti
depositati si rilevava che la società opponente aveva previsto e corrisposto due distinti
compensi, l’uno per le prestazioni lavorative assoggettate regolarmente a contribuzione e
l’altro per l’utilizzo delle prestazioni e/o immagini. Osserva che, contrariamente a quanto
sostenuto dall’ente previdenziale e dalla Corte d’appello, la cessione dei diritti immateriali,
nella specie quello d’autore connesso alla stesura dei testi e quello all’ immagine, ben
possono essere intesi come prestazioni contrattuali autonome e distinte dalla attività
professionale, seppure alla stessa incidentalmente connessi. Richiama, a conforto della
tesi prospettata, pronuncia della S. C. n. 1585/2004 ed osserva che la Corte d’appello ha
posto a fondamento della decisione altri precedenti giurisprudenziali di legittimità che
hanno rilevato come la disposizione sopravvenuta dell’art. 43 I. 289/2002 confermi
l’interpretazione secondo la quale sono soggetti all’obbligo contributivo i compensi
corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, d’immagine e di
replica. Osserva che tale norma ha stabilito a chiare lettere l’imponibilità contributiva nella
misura che eccede il 40% dell’importo complessivo percepito per prestazioni riconducibili
alla medesima attività e ritiene che la norma in questione consenta di prescindere
dall’indagine sulla natura del compenso complessivamente corrisposto, stabilendo che la
quota superiore al 40% delle somme corrisposte – che viene esentata — sia considerata
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definito alla data di entrata in vigore della legge e non è dirimente, contrariamente a

automaticamente come imponibile ai fini previdenziali. Tale presunzione potrebbe essere
vinta solo attraverso una specifica e rigorosissima prova contraria, di cui sarebbe onerato
l’ente previdenziale, nella specie rimasto inerte. Aggiunge che la Corte del merito ha,
invece, ritenuti soggetti a contribuzione tout court i compensi corrisposti a titolo di cessione
dello sfruttamento del diritto di autore, immagine e replica, in quanto lo sfruttamento

lavorativa o professionale della quale è destinato a condividere il regime contributivo,
introducendo in modo non consentito il concetto di attività “ulteriori”, intendendo per tali
quelle accessorie di minore valenza rispetto a quella principale dedotta in contratto.
Con il terzo motivo, si duole della insufficienza ed illogicità e della falsa applicazione
dell’art. 116 della legge 388/2000, ai sensi art. 360, n. 3, c.p.c., evidenziando che, al
comma 18, la norma prevede, da una lato, che per i crediti in essere accertati al 30.9.2000
le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dalla disposizione della
I. 662/96 e, dall’altra, che il maggiore importo versato, pari alla differenza tra quanto
dovuto ai sensi della previgente legge 662/96 e quanto calcolato in base all’applicazione
dei commi da 8 a 17 della nuova disciplina, costituisce un credito contributivo nei confronti
dell’ente previdenziale, da porsi a conguaglio, ratealmente, nell’arco di un anno, secondo i
termini e le modalità operative fissate da ciascun ente.
Sotto altro profilo, rileva che è errata la qualificazione come evasione contributiva e non
come omissione, richiedendosi per la prima l’occultamento e la prova dell’intenzione di
non versare contributi e premi.
I primi due motivi, che attengono a profili complementari della medesima questione della
assoggettabilità a contribuzione di una parte dei compensi riferiti a rapporti di lavoro con
conduttori e commentatori di spettacoli televisivi, vanno trattati congiuntamente, per la
evidente connessione dei problemi interpretativi che ne costituiscono l’oggetto.
Al riguardo deve osservarsi che la disposizione di cui all’art. 43 comma 3 della legge 27
dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato — Finanziaria 2003) stabilisce testualmente . “Al fine di perseguire l’obiettivo di
ridurre il contenzioso contributivo, i compensi corrisposti ai lavoratori appartenenti alla
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dell’immagine si presenta strettamente strumentale allo svolgimento della prestazione

categoria di cui al D. Lgs. C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 1, numeri da 1 a 14 e
successive modificazioni, a titolo di cessione dello sfruttamento economico del diritto
d’autore, d’immagine e di replica, non possono eccedere il 40% dell’importo complessivo
percepito per prestazioni riconducibili alla medesima attività. Tale quota rimane esclusa
dalla base contributiva e pensionabile. La disposizione si applica anche per le posizioni

della presente legge”.
In funzione dello scopo dichiarato di riduzione del contenzioso contributivo è stata chiarita
in termini definitivi l’incidenza dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello
sfruttamento economico del diritto d’autore, d’immagine e di replica sulla retribuzione
imponibile e sulla retribuzione pensionabile dei lavoratori sopra indicati, con conseguente
soggezione dello stesso compenso a contribuzione previdenziale in favore dell’ENPALS,
“con (una sorta di) norma di interpretazione autentica — quanto meno implicita — o,
comunque, parimenti retroattiva” (cfr. in tali termini, Cass. n. 2.5.2006 n. 10114, conf.
Cass. 4.6.2008 n. 14782).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, non è
dirimente, ai fini dell’applicazione della norma, il periodo contributivo oggetto della cartella
esattoriale opposta – pacificamente anteriore alla data di entrata in vigore della legge —
bensì la pendenza del contenzioso alla data della sua entrata in vigore (1.1.2003). Vero è
che la Corte d’appello prende in esame la disposizione di cui all’art. 43 I. 289/2002, ma
solo per desumerne il valore di conferma implicita della tesi dell’assoggettabilità a
contribuzione anche dei compensi corrisposti a titolo di cessione dello sfruttamento del
diritto d’autore, d’immagine e di replica nell’ambito delle prestazioni dirette a realizzare,
senza la presenza del pubblico che ne è il destinatario finale, registrazione (fonografiche o
in altra forma) di manifestazioni musicali o di altre manifestazioni a carattere e contenuto
(artistico, ricreativo e culturale) di spettacolo.
La norma invocata, che stabilisce che la quota dei compensi per tali prestazioni corrisposti
pari al 40% viene esentata dall’obbligo contributivo, che grava sulla parte eccedente che
va considerata come imponibile ai fini previdenziali, rappresenta, per come risulta
formulata, una norma di chiusura del sistema che riflette la cennata esigenza di riduzione
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contributive per le quali il relativo contenzioso non è definito alla data di entrata in vigore

del contenzioso ed esonera dalla verifica circa la effettiva natura della prestazione
lavorativa e la sua duratmicorrendo ad una presunzione che impedisce di scindere il
diritto autortiti e/o di immagine dalla prestazione professionale artistica. In conclusione,
se pure deve ritenersi non condivisibile l’orientamento giurisprudenziale, espresso con
sentenza di legittimità 28.1.2004 n. 1585, – secondo il quale, in tema di assicurazione

per contratto al lavoratore dello spettacolo per la cessione dei diritti di immagine o
connessi al diritto d’autore per la qualità di esecutore o interprete in registrazioni
audiovisive, non costituendo essi compensi differiti per l’attività di spettacolo, che è solo
quella dal vivo, ma corrispettivo della cessione di diritti assoluti riconosciuti dagli artt. 10 e
2579 cod. civ. e disciplinati dagli artt. 73, 80 – 85 e 96 della legge n. 633 del 1941 e
successive modificazioni sul diritto d’autore -, dovendo, al contrario, ritenersi, per quanto
sopra detto, che siano soggetti a contribuzione anche i compensi corrisposti a titolo di
cessione dello sfruttamento del diritto d’autore, d’immagine e di replica nell’ambito di
prestazioni dirette a realizzare, registrazioni di manifestazioni manifestazioni a carattere e
contenuto di spettacolo, deve aversi riguardo, a fini di imposizione contributiva, alla
percentuale che eccede il 40% dell’importo complessivamente percepito per prestazioni
riconducibili a tale attività. In ragione di tali rilievi, che attengono ai primi due motivi di
ricorso, la sentenza della Corte del merito deve essere cassata ed al giudice del merito
deve essere demandato nuovo accertamento che sia conforme ai principi affermati in
tema di determinazione della base imponibile soggetta a contribuzione ed alla
corrispondente quantificazione.
Deve essere, invece, disattesa la censura di cui al terzo motivo di impugnazione, posto
quanto sancito dal più recente e consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale,
in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed
assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’ente previdenziale di rapporti di
lavoro o di retribuzioni erogate, ancorchè registrati nei libri e nelle scritture di cui è
obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116,
comma 8, lett. B) della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di
“omissione contributiva” di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole
ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni
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ENPALS, non possono ritenersi soggetti a contribuzione previdenziale i corrispettivi dovuti

obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o
infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni di entrambi e
faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo
specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti (cfr. Cass. 27.12.2011, Cass.
25.6.2012 n. 10509, Cass. 20.2.2013 n. 4188, Cass. 896/2013).

relativo all’assenza d’intento fraudolento e, quindi, alla propria buona fede, gravante sul
datore di lavoro inadempiente.
Infine, sotto l’ulteriore profilo censurato, deve tenersi fermo quanto ritenuto nella decisione
impugnata in relazione all’esclusione dell’applicabilità del disposto dell’art. 116 della legge
388/2000 in relazione a contributi afferenti il periodo antecedente al 2000. E’ sufficiente al
riguardo richiamare quanto affermato da numerose pronunzi,?, di questa Corte, che, in
senso difforme rispetto al principio sancito dalla pronunzia n. 6680/2002, hanno ribadito
che, in materia di sanzioni per il ritardato o l’omesso pagamento di contributi previdenziali
resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza ingiunzione per sanzioni civili (somme aggiuntive) e interessi per omesso versamento di
contributi dovuti all’INPS, possa rilevare lo “ius superveniens” di cui all’art. 116, comma
otto e segg., della legge n.388 del 2000, contenente norme più favorevoli ai contribuenti,
EMEREstrche nessuna di tali disposizioni induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è
esclusa l’applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore; akagi il
riferimento contenuto
contenuto nell’ad 116, comma 18, ai crediti già accertati al 30 settembre 2000
esclude che vi sia stata deroga al principio di irretroattività quanto all’obbligo di immediato
essendo sto

Va, poi, ribadito quanto affermato nelle richiamate decisioni in ordine all’onere probatorio

‘1(4 94

n.

pagamento delle predette sanzionirprev.~ anche un meccanismo in base al quale la teleg .
differenza tra quanto dovuto e quanto calcolato ai sensi dei commi precedenti costituisce
un credito contributivo da porre a conguaglio successivamente (cfr., tra le altre, Cass.
28.8.2003 n. 12654, Cass. 5.11.2003 n. 16630, Cass. 9.4.2004 n. 6972, Cass. 17.12.2003
n. 19334, Cass. 13.7.2005 n. 14771, Cass. 8.3.2007 n. 5305, Cass. 12.4.2010 n. 8651,
Cass. 26.1.2012 n. 1105).

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Rigettato tale ultimo motivo, la causa va rimessa, in relazione all’accoglimento degli altri,
ed anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte
di appello designata in dispositivo.
P.Q.M.

in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso in ROMA, il 3.12.2013

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata

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