Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2464 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. I, 03/02/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6148-2019 proposto da:

O.K., rappresentato e difeso dall’avv. STEFANIA SANTILLI,

e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3467/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA;

udito il P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa SANLORENZO RITA,

la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’avv. SUSANNA LALLINI, in sostituzione dell’avv. STEFANIA

SANTILLI, per parte ricorrente, la quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 16.6.2017 il Tribunale di Milano respingeva il ricorso proposto da O.K. contro il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della tutela, internazionale e umanitaria.

Con la sentenza impugnata, n. 3467/2018, la Corte di Appello di Milano rigettava l’impugnazione della decisione reiettiva di primo grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione la K. affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il ricorso, originariamente chiamato nell’adunanza camerale della prima sezione civile di questa Corte del 13.2.2020, è stato rinviato all’udienza pubblica con ordinanza interlocutoria n. 8170/2020.

In prossimità dell’udienza pubblica la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso occorre affrontare la questione portata all’attenzione del Collegio con l’ordinanza interlocutoria, relativa all’applicabilità, o meno, dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali ai giudizi in materia di protezione internazionale.

In particolare, nell’ordinanza interlocutoria si evidenzia che il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata il 18.7.2018, è stato proposto il 15.2.2019, ovverosia oltre sei mesi dopo la pubblicazione. Ne deriva che il ricorso può essere considerato tempestivo soltanto nel caso in cui sia applicabile alla presente controversia l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali di cui alla L. n. 742 del 1969, art. 1.

L’art. 3 Legge da ultimo richiamata esclude l’applicabilità dell’istituto della sospensione “alle cause ed ai procedimenti indicati nell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario30 gennaio 1941, n. 12, nonchè alle controversie previste dagli artt. 429 e 459 c.p.c.”.

L’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, a sua volta, prevede che “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonchè quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti, ed in genere quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile”.

L’ordinanza interlocutoria muove dalla considerazione che questa Corte ha affermato che, nell’ambito delle controversie urgenti, rientrano non soltanto quelle espressamente previste dalla norma o dichiarate tali dal capo dell’ufficio giudiziario, ma anche le cause che sono tali “per natura”, in quanto “intrinsecamente caratterizzate dal requisito dell’urgenza” (ad esempio, relativamente alla fase sommaria delle cause di sfratto e dei giudizi possessori). Da tale premessa, si afferma che, in materia di protezione internazionale, sia stato “… lo stesso legislatore a dichiarare urgenti, con clausola generale ed astratta, le controversie…” con una “… norma che, inserita nel contesto della disciplina del processo e delle impugnazioni, appare difficilmente interpretabile in senso riduttivo, quale norma rivolta unicamente all’organizzazione interna degli uffici giudiziari”.

L’ordinanza interlocutoria dà poi atto che questa Corte ha ritenuto “L’inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, disposta dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, per le controversie in materia di protezione internazionale non opera in relazione ai ricorsi proposti avverso le decisioni delle Commissioni territoriali depositate in data anteriore al 17.8.2017, essendo la vigenza della nuova disciplina legislativa processuale differita a tale data” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789), ma dubita che detto precedente si confronti con la giurisprudenza dianzi menzionata in tema di sospensione feriale dei termini processuali.

Il Collegio condivide il principio affermato da quest’ultima pronuncia, peraltro conforme a precedente decisione, con la quale si era affermato che “In tema di riconoscimento della protezione internazionale, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1 citato decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18.8.2017; conseguentemente, per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pubblicate anteriormente a quella data si applica la precedente disciplina, anche riguardo alla sospensione dei termini durante il periodo feriale” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 18295 del 11/07/2018, Rv. 649649; in seguito confermata da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16420 del 21/06/2018, Rv. 649789, cit. e da Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22304 del 05/09/2019, Rv. 655323).

Non appaiono, invece, condivisibili gli argomenti spesi, a contrario, nell’ordinanza interlocutoria.

In particolare, occorre in primo luogo evidenziare che la giurisprudenza formatasi in relazione alle fasi sommarie dei giudizi di sfratto e possessori appare giustificata dalla natura sostanzialmente cautelare dei predetti, nonchè dal fatto che in materia possessoria- sia espressamente prevista la decisione “senza dilazione” (art. 1168 c.c., u.c.).

Sotto altro profilo, non è secondario rilevare che nessuno dei diversi interventi legislativi che nel tempo hanno riguardato la disciplina dei giudizi di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (ed in particolare, nè il D.Lgs. n. 251 del 2007, nè il D.Lgs. n. 25 del 2008, nè il D.Lgs. n. 150 del 2011, nè il D.Lgs. n. 142 del 2015) ha mai previsto un richiamo all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, nè derogare alla regola generale della sospensione feriale dei termini processuali, avente – tra l’altro – la non trascurabile funzione di tutelare il diritto alle ferie, tanto dei giudici che degli avvocati. Solo con il D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017, è stata introdotta una disposizione che espressamente esclude l’applicazione della sospensione feriale alle controversie in tema di protezione internazionali: il che costituisce un argomento a contrario di sicura rilevanza.

Neppure è condivisibile l’argomento, anch’esso speso nell’ordinanza interlocutoria, secondo cui il legislatore avrebbe previsto con il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 nel testo anteriore all’abrogazione operata dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni in L. n. 46 del 2017, una clausola generale che affermava la natura urgente delle controversie in materia di protezione internazionale.

Da un lato, infatti, occorre tener conto che le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale attengono ai diritti fondamentali dell’individuo, e segnatamente al riconoscimento di uno status della persona. Di fronte alla rilevanza dell’esigenza di assicurare adeguata protezione a detti diritti fondamentali dell’individuo, le eventuali esigenze organizzative degli uffici non possono che risultare recessive. Occorre peraltro una norma esplicita che preveda l’esclusione dell’applicabilità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, norma che – in concreto – è stata introdotta soltanto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 14, norma – quest’ultima – introdotta nell’ordinamento per effetto del già richiamato D.L. n. 13 del 2017, art. 6 che ha previsto espressamente, all’art. 21, comma 1, l’applicabilità della nuova disposizione “… alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”.

Dall’altro lato, occorre considerare che, nel sistema delineato dal richiamato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 oggi abrogato, l’esigenza di celerità riconosciuta alla trattazione dei giudizi in materia di protezione internazionale era assicurata dall’espressa previsione, al comma 9, di un termine massimo di durata del giudizio, tanto in relazione alla fase di merito che a quella di legittimità. In questo senso, a fronte del termine suindicato era stata prevista, al comma 4, la generale efficacia sospensiva del ricorso, salvi i casi indicati dalla disposizione in esame.

In tale contesto, la disposizione di chiusura, contenuta nell’art. 19, comma 10 secondo cui “La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza” dev’essere interpretata come norma a carattere organizzativo, rivolta ai capi degli uffici giudiziari ed ai singoli giudici incaricati della decisione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, nell’ambito della pianificazione dei ruoli. Non a caso, il suo tenore letterale differisce in modo sostanziale dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, posto che essa non fa alcun riferimento al “grave pregiudizio alle parti” che la ritardata trattazione del giudizio potrebbe causare; concetto, quest’ultimo, su cui si impernia, invece, la clausola finale dell’art. 92, comma 1 ordinamento giudiziario.

Dalle considerazioni che precedono discende che, nel sistema anteriore alla scadenza del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, l’istituto della sospensione feriale dei termini non era stato espressamente escluso dal legislatore. Di conseguenza, si deve confermare la sua applicabilità alle controversie in materia di protezione internazionale introdotte con domanda giudiziale presentata sino alla data del 18 agosto 2017.

Dal che deriva che, nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente proposto.

Passando all’esame dei motivi proposti dalla ricorrente, con il primo di essi si censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 della Convenzione E.D.U., nonchè dei parametri normativi previsti per la valutazione della credibilità della storia personale del richiedente asilo e della situazione nelle aree di provenienza dello stesso, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente svalutato il racconto a fatto meramente privato, senza considerare che la vittima, o la potenziale vittima, di tratta rientra nell’ambito delle ipotesi previste dalla norma per il riconoscimento della protezione internazionale.

La censura è fondata.

La ricorrente aveva narrato di esser stata aiutata, dopo la morte della madre, da una vicina, sin quando si è potuta trasferire presso una zia. Quest’ultima, però, si è rivelata essere una “maman” e ha esercitato pressioni su di lei per avviarla alla prostituzione. Dopo esser stata offerta ad un uomo ed aver rifiutato di intrattenere rapporti con esso, la ricorrente era stata picchiata dalla zia. Quando costei le aveva poi portato un secondo cliente, era fuggita abbandonando il proprio Paese. Il racconto era stato ritenuto non credibile dal Tribunale, secondo cui la vera causa dell’emigrazione era da ricercare in motivazioni economiche. La Corte di Appello, oltre a confermare la genericità e contraddittorietà della storia, riteneva che essa integrasse una vicenda meramente privata, inidonea, quindi, ai fini del riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, il collegio di secondo grado evidenziava che la O. si era contraddetta circa l’età che aveva alla morte della madre; che inoltre aveva dichiarato, in occasione dell’audizione giudiziale del 3.5.2017, di essersi trasferita da una amica della madre, che l’aveva costretta a prostituirsi, perchè non poteva pagare l’affitto della propria abitazione, mentre dinanzi alla Commissione aveva riferito che la casa ove abitava con la genitrice era di proprietà del padre, morto alla sua nascita; che inizialmente aveva riferito di non essersi rivolta alla polizia locale per denunciare il fatto, salvo poi affermare, in sede giudiziaria, di averlo fatto, ma di esser stata molestata da un appartenente alle forze dell’ordine. Sulla base di tali contraddizioni, la Corte distrettuale considerava il racconto non credibile e riduceva dunque la storia a mero fatto privato.

In realtà, le contraddizioni rilevate dalla Corte territoriale non cadono sul nucleo essenziale del racconto, bensì su elementi secondari. In particolare, irrilevante appare l’errore sull’età che la ricorrente aveva al momento della morte della madre, posto che questo elemento non presenta alcuna attinenza con la vicenda di tentato avviamento alla prostituzione che la O. ha riferito. Inoltre, il giudice di merito non chiarisce i termini della rilevata svista, onde potrebbe anche trattarsi di un mero errore di disattenzione, da parte della richiedente, o financo di trascrizione. Le altre contraddizioni, invece, avrebbero dovuto essere apprezzate dal giudice di merito tenendo conto della particolare condizione di vulnerabilità della vittima, o potenziale vittima, di tratta, la quale si esprime innanzitutto nella difficoltà di riferire, di fronte ad estranei, una storia che è evidentemente incentrata su vicende assolutamente personali, sulle quali – soprattutto in determinati ambiti culturali – può esservi un particolare riserbo, fino alla vera e propria ritrosia a fornire i dettagli del proprio vissuto. In questo senso, la modifica di alcuni elementi del racconto della vittima può ritenersi consustanziale al senso di insicurezza, alla vergogna provata dalla richiedente, alla disistima personale ed alla mancanza di fiducia negli altri causata da quanto subito, alla difficoltà di relazionarsi – su vicende profondamente personali – con persone sconosciute che mai sono state incontrate prima. Il fatto che in sede giudiziaria vengano forniti dettagli che non erano stati indicati innanzi alla Commissione, in questo senso, si può giustificare alla luce di una progressiva acquisizione di un senso di fiducia, legato alla cessazione del pericolo al quale la donna era stata esposta, o sentiva di esser stata esposta. Peraltro, nel caso di specie, la O. aveva fornito, dinanzi al Tribunale, una versione più coerente del proprio racconto, rispetto a quella originariamente riferita alla Commissione: la difficoltà economica, non risultante dal primo colloquio, e l’inutile tentativo di rivolgersi alle autorità locali per invocare tutela, costituiscono circostanze del tutto coerenti con la storia di avviamento alla prostituzione che la richiedente aveva in sostanza narrato.

Al riguardo, deve partirsi dalla premessa logica che la Commissione ed il giudice di merito non possono fondare la valutazione della storia soltanto sulla credibilità soggettiva del richiedente, ma devono esercitare il potere – dovere di indagine e di acquisizione documentale nel rispetto dei criteri indicati dal combinato – disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed in modo unitario, considerando quindi i riscontri oggettivi ed il rispetto delle condizioni soggettive di credibilità contenute nella norma “non potendo lo scrutinio finale essere fondato sull’esclusiva rilevanza di un elemento isolato, specie se si tratta di una mera discordanza cronologica sulla indicazione temporale di un fatto e non sul suo mancato accadimento” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 8282 del 04/04/2013, Rv. 625812). Il giudice, quindi, è tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del Paese di origine, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del fumus persecutionis può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell’interessato” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675).

Emblematico, in tal senso, il caso deciso da Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 4522 del 05/03/2015, non massimata, relativo ad un richiedente asilo omosessuale che, inizialmente, non si era sentito di esporre la propria condizione personale nella prima richiesta presentata in Italia a causa della sua fede religiosa e del senso di disagio introiettato negli anni a causa della ostilità familiare e sociale all’omosessualità esistente nel suo Paese di origine. In quell’occasione, questa Corte ha accolto il ricorso, sulla base dell’omessa valutazione, da parte del giudice di merito, dell’impedimento, dedotto dal ricorrente, alla prospettazione, sin dalla prima richiesta di protezione internazionale, della sua condizione personale in relazione alla situazione giuridico-sociale del proprio paese di provenienza. Impedimento che, pur risolvendosi in un fattore di ordine psicologico e morale, non poteva a priori essere ritenuto inidoneo a determinare un ostacolo oggettivo e decisivo alla prospettazione dell’omosessualità come presupposto per la concessione della protezione internazionale.

Applicando i medesimi criteri alla vittima di tratta, questa Corte ha ritenuto che in presenza di domanda di asilo presentata da una donna, quando nel giudizio di merito “emerga un quadro indiziario, ancorchè incompleto, che faccia temere che quest’ultima sia stata vittima, non dichiarata, di tratta, il giudice non può arrestarsi di fronte al difetto di allegazione (o anche all’esistenza di allegazione contraria), ma deve avvalersi degli strumenti di cui dispone per conoscerne la vera storia, ricorrendo, in particolare, allo strumento dell’audizione, paradigmaticamente indispensabile, al fine di consentire alla intravista realtà, occultata dalla stessa richiedente, di emergere in sede giurisdizionale” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 24573 del 04/11/2020, Rv. 659572).

Non è dunque la credibilità del richiedente a dover essere considerata, quanto la coerenza e plausibilità del suo racconto, e dunque la credibilità della storia in sè stessa. Quest’ultima, quindi, va apprezzata tenendo conto del contesto oggettivo esistente nel Paese di origine, o di transito, nel quale le violenze riferite dal richiedente siano state perpetrate. Solo in questo quadro, e dunque considerando in modo unitario tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, del racconto e della sua collocazione spazio-temporale e sociale, il giudice di merito può approdare ad un giudizio di attendibilità, o non attendibilità, del racconto che sia coerente con i criteri stabiliti dal già richiamato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, come integrati e completati – quanto alle fonti informative utilizzabili per la ricostruzione del contesto del Paese di origine o di transito (cd. C.O.I.) – dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e non sia frutto di una mera percezione individuale, slegata da ogni riferimento oggettivo.

In tema di tratta a sfondo sessuale, tra l’altro, occorre considerare che sia la normativa internazionale (tra cui il Protocollo delle Nazioni unite contro la tratta e la Convenzione di Istanbul del 2011), sia quella Europea (tra cui la Carta dei diritti fondamentali e la Direttiva 2011/36/UE) sia, infine, quella nazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs n. 142 del 2015 e D.Lgs n. 24 del 2014) tutelano la specifica posizione delle vittime, o potenziali vittime, di tratta anche in considerazione della specificità della donna che, in quanto tale, può rientrare tra i “gruppi sociali” per cui la Convenzione di Ginevra riconosce lo status di rifugiato allorquando abbiano subito o abbiano timore di subire persecuzioni e/o danni. Tutte le richiamate disposizioni prendono le mosse dalla definizione del fenomeno della tratta di esseri umani contenuta nell’art. 3 del protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, in particolare donne e bambini, adottato nel 2000 a Palermo. Secondo tale norma, “Ai fini del presente protocollo:

a) “tratta di persone” indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo di organi;

b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lett. a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;

c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati “tratta di persone” anche se non comportano l’utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lett. a) del presente articolo;

d) “bambino” indica qualsiasi persona al di sotto di 18 anni”.

Sia il protocollo addizionale appena ricordato, sia le altre norme di diritto internazionale che ad esso fanno riferimento, contengono una clausola di salvaguardia volta ad impedire che l’esistenza di legislazioni e/o programmi nazionali a tutela delle vittime di tratta di esseri umani possano ostacolare al riconoscimento della protezione internazionale per la vittima e tendono a facilitare tale riconoscimento, comprendendo la vittima, o potenziale vittima, di tratta nella categoria delle persone vulnerabili. Ciò significa che la presenza, nell’ordinamento italiano, della clausola di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 18 relativa alla diversa, e minore, forma di tutela umanitaria – oggi, permesso speciale – non è di ostacolo all’eventuale riconoscimento, alla vittima, di una maggior forma di protezione internazionale, laddove ne ricorrano, in concreto, i presupposti.

Ulteriore conferma di quanto esposto si trae dagli artt. 60 e 61 della Convenzione di Istanbul, ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 27 giugno 2013, n. 77. L’art. 60, infatti, impone alle parti aderenti alla Convenzione l’adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi dell’art. 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria, con preferenza, ai sensi del punto 2, per il riconoscimento dello status di rifugiato. L’art. 61, invece, impone l’adozione di misure legislative o di altro tipo necessarie ad assicurare il principio del non respingimento e la protezione delle vittime di violenza contro le donne, indipendentemente dal loro status e dal loro luogo di residenza.

Va inoltre considerato che la Convenzione di Ginevra definisce rifugiato “chiunque, nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi” (definizione, questa, a sua volta ripresa dalla Direttiva 2011/95/UE e dal D.Lgs. n. 251 del 2007).

La norma convenzionale del 1951 parla di fondato timore, non di certezza, poichè altrimenti non avrebbe, nella maggioranza dei casi, alcuna efficacia protettiva nei confronti della vittima. Ed è evidente che tale timore vada messo in relazione con la situazione specifica del richiedente, e quindi del contesto dal quale lo stesso proviene.

L’appartenenza ad un gruppo sociale, peraltro, comprende anche l’appartenenza al genere, ed in particolare a quello femminile, nei cui confronti le discriminazioni possono concretizzarsi anche in soprusi, molestie, violenze a danno delle donne e, al limite, nel cd. femminicidio. Come indicato anche nelle linee guida UNHCR in materia di protezione internazionale in merito all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale ai sensi dell’art. 1 A (2) della Convenzione del 1951 e/o del relativo Protocollo del 1967, infatti, “il genere può essere considerato come una categoria che individua un gruppo sociale, essendo le donne un chiaro esempio di un sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate ed immutabili, e venendo spesso trattate in modo diverso dagli uomini”.

Da quanto esposto deriva che la donna che riferisce di esser stata vittima, o potenziale vittima di tratta, rientra a pieno titolo nell’ambito di applicazione della protezione internazionale, sia con riguardo al timore immediato di tornare nel proprio Paese di origine ed essere in tal modo nuovamente esposta al pericolo dal quale essa è fuggita, sia con riferimento alla cd. “rivittimizzazione”, per tale dovendosi intendere il percorso vizioso al quale, in determinati contesti culturali, le donne vittime di violenza, o percepite come tali dalla loro comunità di appartenenza, possono essere esposte, perchè ormai socialmente stigmatizzate. A questi timori si aggiungono spesso quelli non direttamente connessi alla sottoposizione alla tratta, ma legati al contesto socio-economico degradato, o all’ambiente a forte connotazione maschilista, in cui si realizza la condizione di marginalità della donna, alla quale può – in via di fatto – essere negato financo il diritto di accedere alle ancorchè scarsamente effettive forme di protezione previste dalla normativa locale. Sotto questa prospettiva, non è secondario rilevare che questa Corte ha affermato che “la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poichè altrimenti si vanificherebbe l’essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17186 del 14/08/2020, Rv. 658957, relativa ad un caso in cui il giudice di merito aveva interpretato la storia del richiedente, che aveva riferito di essere fuggito dal (OMISSIS) perchè trattato come schiavo nel suo villaggio, qualificando gli eventi posti a fondamento dell’istanza come fatti di rilevo locale correlati ad usanze tribali).

In definitiva, la Corte di Appello di Milano ha errato nel ritenere che la storia della O. si risolvesse in un fatto meramente privato, senza considerare che la vittima, o potenziale vittima, di tratta ha titolo per accedere financo alla forma maggiore di protezione internazionale e che il suo racconto dev’essere interpretato, e valutato, tenendo conto del contesto socio-economico, religioso e culturale di provenienza, della concreta possibilità, nell’ambito dello stesso, di accedere a forme di protezione effettive, nonchè dell’esistenza, nel predetto ambito, di profili di stigmatizzazione sociale della vittima che possano in concreto riflettersi su una compressione dei suoi diritti fondamentali, sino a causarne, o ad agevolarne, una sostanziale riduzione in schiavitù.

L’accoglimento del primo motivo implica l’assorbimento del secondo, con il quale la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della tutela umanitaria. Il giudice del rinvio, infatti, dovrà procedere ad una complessiva rivalutazione del racconto fornito dalla O., tenendo conto dei principi esposti in motivazione, e verificare la forma di protezione, internazionale o umanitaria, eventualmente riconoscibile alla stessa.

In definitiva, va accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinviato il giudizio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.

PQM

la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia il giudizio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Milano, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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