Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2464 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Unicredit Real Estate s.p.a., in persona del legale rapp.te pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Lazio n. 20/C, presso lo

studio dell’avv. Coggiatti Claudio, dal quale e’ rapp.to e difeso,

unitamente all’avv. Bianchi Nicola, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Piemonte n. 25/2007/02 depositata il 30/7/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 17/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso

aderendo alla relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Unicredit Real Estate s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia del Territorio contro la sentenza della CTP di Torino n. 105/04/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la notifica di classamento n. (OMISSIS).

La CTR rigettava l’appello “data la mancanza negli avvisi di accertamento notificati delle motivazioni prescritte dal combinato disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1 e L. n. 212 del 2000, art. 7 dichiarando “assorbita ogni altra doglianza”.

Il ricorso proposto dall’Agenzia del Territorio si articola in tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 17/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La ricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7. La decisione contrasterebbe con l’indirizzo della S.C. circa la motivazione degli atti catastali.

La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto e’ privo della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, della sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Sez. 3, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008). E cio’ va ancorpiu’ affermato in considerazione della fattispecie concreta oggetto di giudizio laddove si verte in classamenti di categ. D, il cui reddito, a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34, va determinato “mediante stima diretta”, la quale presuppone l’utilizzazione di dati ed elementi fattuali offerti dalla peculiarita’ delle specie, i quali possono essere diversi da caso a caso (v. Sez. 5, Sentenza n. 22886 del 25/10/2006).

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4. La sentenza sarebbe priva dell’indicazione degli elementi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, nn. 2, 3 e 4.

La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto e’ generico e privo di riferimento alla fattispecie concreta.

Con terzo motivo la ricorrente assume V omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). La sentenza sarebbe nulla in quanto priva di riferimento ai motivi di appello formulati dall’Ufficio.

La censura e’ inammissibile in quanto il quesito di diritto e’ formulato in maniera non corrispondente al motivo di ricorso: la ricorrente infatti, con l’esposizione del motivo, assume la omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre con il quesito chiede affermarsi la nullita’ della sentenza in quanto priva di riferimento ai motivi del ricorso in appello.

Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla ricorrente con la propria memoria e va dichiarato inammissibile il ricorso con la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore del Unicredit Real Estate s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della Unicredit Real Estate s.p.a., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 7.200,00, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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