Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24639 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. I, 22/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., PU.Ma., S.A.M., SO.

A., ST.Lu., con domicilio eletto in Roma, piazza

del Popolo n. 18, presso l’Avv. Pietro L. Frisani che li rappresenta

e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, come sopra domiciliato e

difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

P.A., PU.Ma., S.A.M., SO.

A., ST.Lu.;

– intimati –

per la cassazione dei decreto della Corte d’appello di Venezia n.

269/08 R.R. depositato il 18 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 20 ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste de P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per

l’accoglimento dei ricorso incidentale, assorbito il principale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.100 per ciascuno per anni sei e mesi due di ritardo, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al TAR del Lazio dal 12.1.1999 e ancora pendente alla data di proposizione della domanda (4.3.2008).

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono essere riuniti in quanto proposti nei confronti dello stesso decreto.

Deve essere esaminato preliminarmente il ricorso incidentale con il quale si deduce violazione di legge per avere erroneamente rigettato la Corte d’appello l’eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito.

L’eccezione è fondata in quanto il giudizio presupposto è stato iniziato avanti al TAR del Lazio ed è principio già affermato quello secondo cui “il criterio di collegamento stabilito dalla L. n. 89 del 2001, art. 3 comma 1, secondo cui la domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte d’appello individuata ai sensi dell’art. 11 c.p.p., trova applicazione anche in relazione ai processi svoltisi davanti al giudice amministrativo, assumendo a tal fine rilievo la sede del giudice di merito distribuito sul territorio, sia esso ordinario o speciale, davanti al quale il giudizio è iniziato” (Cassazione civile, sez. un., 16/03/2010, n. 6307).

Ne consegue che la competenza per territorio appartiene alla Corte d’appello di Perugia.

L’accoglimento del ricorso incidentale comporta l’assorbimento di quello principale.

Il decreto impugnato deve dunque essere cassato e dichiarata la competenza della Corte d’appello di Perugia.

Le spese possono essere compensate in considerazione dell’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello incidentale, dichiara assorbito quello principale; cassa il decreto impugnato in relazione al ricorso accolto e dichiara la competenza per territorio della Corte d’appello di Perugia; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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