Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24639 del 13/09/2021

Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 13/09/2021), n.24639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25661/2017 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso lo studio dell’avvocato DORA DE ROSE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ANITA CORIGLIANO;

– ricorrente –

contro

I.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato EMMA IOCCA;

– controricorrente –

avverso la sentenza della TRIBUNALE di COSENZA, depositata il

03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2021 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – I.I. ha convenuto dinanzi al Giudice di pace di Cosenza Poste Italiane S.p.a. e ne ha chiesto in via principale condanna al rimborso dell’intero montante di un buono postale fruttifero, emesso in data (OMISSIS) e dotato della clausola “pari facoltà di rimborso”, di cui era cointestataria superstite, per sopravvenuto decesso dell’altro cointestatario, ed in subordine la condanna al rimborso della propria quota, pari al 50% del totale.

2. – Nel contraddittorio con la società convenuta, che ha resistito, il Giudice di pace ha accolto la domanda la subordinata.

3. – La I. ha impugnato la pronuncia avanti al Tribunale di Cosenza, che, con sentenza del 3 luglio 2017, ha accolto l’appello, condannando la società a “rimborsare il 100% del buono postale fruttifero (OMISSIS) calcolato a norma dei tassi di interessi indicati sul retro del titolo e fino all’effettivo rimborso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.

4. – Ha rilevato la pronuncia:

-) che sul buono in questione risultava apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, che “permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale”, in conformità a quanto pure discende in via generale dall’art. 2021 c.c.;

-) che la cointestazione di uno strumento di risparmio “costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale”;

-) che “la “pari facoltà”, che legittimava l’attrice, quando era in vita il cointestatario, alla liquidazione del buono separatamente da costui, deve ritenersi sussistere anche dopo la morte di quest’ultimo; se si dovesse accedere alla prospettazione difensiva di Poste, ovvero anche in questo caso subordinare il pagamento del buono alla quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, così come prescritto dal D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta la “pari facoltà” al momento della sostituzione al concreditore defunto dei suoi eredi”;

-) che, viceversa, “non è rinvenibile alcuna disposizione di legge che preveda la cessazione della pari facoltà di rimborso in conseguenza del suo presunto carattere personale”;

-) che “a fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo… risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane, di rimborso del titolo”: la clausola, che “attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo, rappresenta un’obbligazione contrattuale assunta da Poste, che non può essere disattesa”;

-) che “l’eventuale lesione dei diritti successori degli eredi del cointestatario defunto non legittima il rifiuto da parte del debitore, essendo questione interna al rapporto tra coeredi”.

5. – Per la cassazione della sentenza Poste Italiane S.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre mezzi.

6. – I.I. ha resistito, con controricorso.

7. – Chiamato all’adunanza camerale del 14 gennaio 2020, il ricorso è stato rimesso alla pubblica udienza per la novità della questione.

8. – Il ricorso è stato esaminato in Camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, inserito dalla Legge di Conversione 18 dicembre 2020, n. 176. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

9. – Il ricorso contiene tre motivi.

9.1. – Il primo mezzo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 256 del 1989, artt. 156 e 187 (approvazione di regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni – servizi di banco posta), D.P.R. n. 156 del 1973, art. 182 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e telecomunicazioni) e del D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, comma 3”.

Si afferma che “non può essere ignorato il chiaro disposto del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, applicabile anche ai buoni postali fruttiferi”, secondo il quale “il rimborso a saldo del credito a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà di rimborso a due o più persone una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”. “La ratio di questa disposizione” – si sostiene – “e’ evidente: il legislatore, in caso di decesso di uno dei cointestatari ha imposto la quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto sia per tutelare il debitore Poste Italiane da eventuali pretese degli eredi del cointestatario deceduto, sia per evitare che, in conseguenza dell’estinzione del titolo su richiesta di uno solo degli aventi diritto, cessi la sua fruttuosità… anche in danno di coloro che non sono intervenuti alla quietanza”.

9.2. – Il secondo mezzo denuncia: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1100,1102,1111 c.c.”.

Si sostiene che le norme della comunione ordinaria – che si applicano “quando la proprietà di un bene, e dunque anche di un diritto di credito, spetta a più persone” – smentiscono da sé sole la soluzione adottata dal Tribunale. Ad avviso della ricorrente, dunque, nel caso di morte di un cointestatario entra in applicazione la norma dell’art. 1102 c.c.: “pertanto, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo, si rientra nell’ambito dell’appropriazione del bene comune, per legittimare il quale è necessario il consenso di tutti i partecipanti”. Posta la sussistenza di una comunione, comunque, “si può addivenire al rimborso della propria quota” – si aggiunge -“solo attivando la procedura di scioglimento della comunione prevista dall’art. 1111 c.c.”.

9.3. – Il terzo mezzo denuncia: “violazione del D.Lgs. n. 346 del 1999, art. 48, commi 3 e 4 (testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni”).

La decisione del Tribunale violerebbe altresì la norma dell’art. 48 del Testo Unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni, che si mostra “estremamente chiara” nel disporre che, “alla morte dell’intestatario di somme depositate presso un istituto di credito, debba procedersi al blocco di qualsiasi operazione di pagamento sino a quando non sia esibita la dichiarazione di successione o sia dichiarato per iscritto dall’interessato che tale obbligo non sussiste”. “Ove non si attenga a tale disposizione la banca è soggetta a sanzioni amministrative”, “si tratta di un vincolo di indisponibilità della prestazione, automaticamente imposto da una norma imperativa”.

10. – Il ricorso va respinto.

10.1. – Nell’ordinanza interlocutoria si è tra l’altro affermato che la questione sottesa alla clausola “pari facoltà di rimborso” non risultava ancora affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte: in realtà non era così, perché nell’arco temporale intercorrente tra l’adunanza che ha condotto alla pronuncia interlocutoria e la sua pubblicazione era intervenuta Cass. 10 giugno 2020, n. 11137, che aveva accolto senza riserve, in situazione sovrapponibile, la tesi di Poste Italiane S.p.a..

Si tratta di un caso di contrasto sincrono, non facile da neutralizzarsi: ciò detto, sta di fatto che la pronuncia citata non offre approfondimenti tali da orientare in questa sede la decisione, sicché il responso di essa non richiede di essere specificamente scrutinato, né può dirsi abbia in qualche misura nuociuto all’ordinanza interlocutoria.

Difatti, la pronuncia menzionata si limita ad affermare che: “in assenza di specifica disciplina per il rimborso si applica quindi l’art. 187, comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 256 del 1989, anch’esso relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1, del regolamento medesimo “, senza render conto degli argomenti spendibili a sostegno della soluzione.

10.2. – Si è inoltre già osservato, ancora nell’ordinanza interlocutoria, e ora si ribadisce, che, secondo quanto accertato dal Tribunale, la clausola contrattuale apposta sul buono postale in questione prevede la distinta facoltà di ciascun cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto senza limitazioni o riserve di sorta.

La società ricorrente non contesta la lettura del Tribunale, ma vi contrappone, a fronte del decesso di uno dei cointestatari, la presenza di norme imperative di diverso segno: il che assume rilievo giacché indirizza l’indagine da svolgere per sciogliere il problema proposto dalla clausola di “pari facoltà di rimborso” apposta sul buono postale.

Considerata l’univocità del testo della clausola e tenuto anche conto del fermo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che dà peso predominante ai dati risultanti sul testo dei buoni postali (Cass. 31 luglio 2017, n. 19002; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761), si tratta dunque di verificare se la portata onnicomprensiva di detto testo si scontri effettivamente, oppure no, con l’applicazione di norme imperative.

10.3. – Totalmente infondato è il richiamo, in ricorso, alla disciplina della comunione di diritti reali e alle norme degli artt. 1102 e 1111 c.c., che la società ricorrente svolge nel secondo motivo.

E’ in proposito sufficiente ribadire quanto osservato nell’ordinanza interlocutoria: “La conformazione dei buoni postali cointestati rinvia, in sé stessa, alla figura della contitolarità nei diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione di diritti reali. Nella specie, soprattutto, si discute unicamente di un profilo attinente alla legittimazione attiva alla prestazione, secondo una problematica per sua natura diversa da quella attinente alla (con)titolarità del relativo diritto (esemplare, al riguardo, è la norma dell’art. 1992 c.c.)”.

10.4. – L’applicabilità del D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, concernente i libretti di risparmio, ai buoni postali fruttiferi, per il tramite dell’art. 203 dello stesso decreto, sostenuta da Poste Italiane S.p.a., è da escludere.

10.4.1. – L’art. 187, sotto la rubrica “Rimborso a saldo”, stabilisce per quanto interessa: “1 – Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall’Amministrazione sopra nuovi libretti…”.

Il successivo art. 203, inserito nel Titolo VI del decreto, “Buoni postali fruttiferi”, rubricato “Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio”, stabilisce: “Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”.

10.4.2. – La tesi dell’applicabilità dell’art. 187, ai buoni postali fruttiferi, attraverso l’art. 203, muove essenzialmente dall’assunto dell’omogeneità morfologica tra l’uno e l’altro prodotto, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonché dalla constatazione dell’assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario.

A conferma della ritenuta compatibilità della previsione dettata dall’art. 187, con la disciplina dei buoni fruttiferi, si assume che tale norma risponderebbe ad una ratio di tutela dell’erede o degli eredi dell’intestatario defunto, i quali, subentrati per effetto dell’apertura della successione nel diritto di credito, rimarrebbero altrimenti pregiudicati dalla riscossione effettuata per l’intero dal cointestatario superstite.

10.4.3. – Ora, merita anzitutto osservare che l’assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe il caso della morte di uno degli intestatari non può essere collocato a premessa scontata del ragionamento, dal momento che l’art. 208 del già citato Decreto contiene una disciplina specifica riservata alla riscossione dei buoni postali, i quali “sono rimborsabili a vista”: di guisa che ciò che è assunto a premessa del ragionamento poc’anzi riassunto è quanto invece occorrerebbe dimostrare.

Ciò detto, è ben vero che non solo i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali appartengono alla specie dei documenti di legittimazione, ex art. 2002 c.c. e non hanno invece natura di titoli di credito (per i buoni Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761; Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963; per i libretti Cass. 9 febbraio 1981, n. 798; Cass. 15 luglio 1987, n. 6242; Cass. 13 maggio 2020, n. 8877), ma tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere, per l’aspetto che qui rileva, ossia il funzionamento della clausola “pari facoltà di rimborso” in caso di morte di uno dei cointestatari, sulla (dis-)omogeneità dei due diversi prodotti, differenza consistente in ciò, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall’art. 1260 c.c., dell’art. 204, comma 3 del citato D.P.R., sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: “I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno”.

E cioè, i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all’intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da Poste Italiane S.p.A., secondo cui, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano. In definitiva, sotto l’aspetto considerato, il vaglio di applicabilità previsto dal citato art. 203, si infrange contro la evidenziata peculiarità dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali.

10.4.4. – Ne’ rileva la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l’art. 187, sarebbe strumentale. Già il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 ha osservato che ” la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario”.

La qual cosa ben si comprende una volta che si tenga a mente l’evidente distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero: posto che, in caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite (i termini della questione non mutano affatto se il cointestatario superstite è anche erede), è fin ovvio che la riscossione riservata all’intestatario superstite in nulla interferisca con la spettanza del credito, sicché colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.

10.5. – Già l’ordinanza interlocutoria ha compiutamente osservato che è in astratto rilevante il richiamo fatto da Poste Italiane S.p.a. alla norma imperativa dell’art. 48 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni (sul cui funzionamento può in generale richiamarsi la recente Cass. 13 aprile 2021, n. 9670).

Tuttavia – ha aggiunto l’ordinanza interlocutoria – “anche l’effettiva riferibilità dell’art. 48 alla fattispecie dei buoni postali non appare per nulla scontata. Si è da più parti rilevato, infatti, che, ai fini dell’imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non rientrano nell’attivo ereditario (cfr. D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 12 lett. i). Con la conseguenza – pure si sottolinea – che non v’e’ nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione”.

Non è superfluo osservare che in tal senso si è pronunciata la stessa amministrazione delle finanze (v. la Risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IV), sintetizzando così il proprio convincimento: “I suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall’attivo ereditario. L’erede è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal T.U. n. 346 del 1990, art. 28, comma 7”.

Ne discende che Poste Italiane S.p.a. non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l’aspetto considerato, non essendo tenuto ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare.

11. – Il ricorso è respinto in applicazione del principio di diritto che segue: “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento”.

12. – Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione della novità della questione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa le spese, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2021

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