Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24639 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 26/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6996-2014 proposto da:

MAZ MEDICAL SRL, in persona dell’Amministratore Unico, Dott.

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO CALCIOLI, che la rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL ROMA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante p.t.

Direttore Generale Dott. S.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARNERA PRIMO 1, presso lo studio dell’avvocato BARBARA

BENTIVOGLIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

MARIA CRISTINA TANDOI, GABRIELLA MAZZOLI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5107/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2016 dal Consigliere Dott. VIVALDI ROBERTA;

udito l’Avvocato VIRGULTI MARIA GIULIETTI per delega; udito

l’Avvocato BARBARA BENTIVOGLIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità o

manifesta infondatezza del ricorso art. 360 bis c.p.c., n. 1 (Cass.

sentenza 13333/15 – 18448; condanna aggravata alle spese e

statuizione sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 1.10.2013, la Corte d’appello di Roma, in totale riforma della sentenza di primo grado (con cui il Tribunale di Roma, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, aveva condannato l’Azienda U.S.L. Roma (OMISSIS) al pagamento di Euro 8.672,30) respingeva la domanda proposta da Maz Medical s.r.l. per corrispettivo per prestazioni rese in favore di assistiti del S.S.N. per il periodo gennaio – giugno 2006, e ciò stante il ritenuto difetto di legittimazione passiva della stessa Azienda ingiunta, per essere invece legittimata al pagamento l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata, designata dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 1761/2002.

La società propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimata resiste con controricorso. Entrambe hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione del D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, convertito con L. n. 423 del 1993”, la ricorrente lamenta l’erroneità della decisione per aver essa statuito che detta norma – che prevede che per le prestazioni in discorso, il soggetto legittimato passivo va individuato nell’ente incaricato per il pagamento del corrispettivo, anzichè nell’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente – è da ritenersi tuttora vigente. Al contrario, si sostiene, il regime provvisorio introdotto dalla norma stessa è cessato, per la Regione Lazio, con l’emanazione delle L.R. nn. 18 e 19 del 1994, che hanno istituito le Aziende Sanitarie Locali, enti di diritto pubblico che non sono succedute nei rapporti obbligatori alle soppresse Unità Sanitarie Locali, la cui soggettività è proseguita invece nelle Regioni.

Conseguentemente, a far data dal 1994, deve ritenersi che le predette leggi regionali abbiano tacitamente abrogato il D.L. n. 324 del 1993, art. 1, comma 10, e pertanto non può che sussistere la legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria Locale, dal momento che alcuna norma specifica è stata dettata per disciplinare il rapporto obbligatorio con le strutture private accreditate.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per la violazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 7, – Violazione delle L.R. n. 18 e 19 del 1994 – Violazione del principio di gerarchia delle fonti normative – Violazione dei principi che regolano l’istituto della delegazione amministrativa”, la società lamenta l’erroneità della decisione impugnata laddove ha ritenuto che un atto amministrativo (ossia, la D.G.R. n. 1761 del 2002) abbia potuto modificare la legittimazione passiva nel rapporto obbligatorio tra strutture accreditate e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti, in forza del disposto del D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 7, (come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993). Si sostiene, in proposito, che detta norma non attribuisce alcun potere alla Regione in tal senso, mentre l’art. 2 del D.Lgs. cit. attribuisce invece una generale competenza legislativa, amministrativa e gestionale in materia sanitaria; di conseguenza, ben potrebbe la Regione modificare, se del caso, la legittimazione passiva circa le obbligazioni nei confronti delle strutture accreditate, ma non mai con atto amministrativo, bensì con legge.

2 – I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati, sebbene la motivazione della sentenza impugnata necessiti di essere corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Infatti, con motivazione ampiamente condivisibile, la recente Cass., 30.6.2015, n. 13333, ha stabilito che “Il D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, convertito, con modificazioni, in L. 27 ottobre 1993, n. 423 (a norma del quale “nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anzichè l’unità sanitaria locale territorialmente competente”), si applica non solo per le prestazioni autorizzate dall’U.S.S.L. nel regime anteriore alla riforma di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ma anche successivamente, con riferimento alle prestazioni sanitarie autorizzate dalle unità sanitarie locali che si sono costituite in aziende sanitarie locali”.

Detta pronuncia, adottata in fattispecie sostanzialmente identica a quella in esame, opera una completa ricostruzione sistematica della questione dibattuta, richiamando, e facendo proprio, l’insegnamento di Cass., 31.8.2007, n. 18448 (sui cui argomenti si fonda la sentenza qui impugnata), che ha ritenuto come il citato art. 1, comma 10, debba ritenersi pienamente vigente. Ad opinare diversamente (come fa oggi la stessa Maz Medical, che propugna il carattere sostanzialmente transitorio della norma), ne discenderebbe che essa sarebbe stata coniata per operare per un limitatissimo periodo, ossia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (11.11.1993) al 31.12.1993, in quanto dal 1.1.1994 le vecchie U.S.L. sarebbero definitivamente cessate, con la costituzione delle nuove Aziende. Nulla, nell’impianto normativo, lascia intendere una così limitata ampiezza temporale della previsione. Al contrario, la norma costituisce l’approdo di una complessa evoluzione normativa, “che regola in modo particolare la legittimazione passiva nei confronti di tutti soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la regione: farmacie, medici specialisti, strutture private. Per questi soggetti vale la regola che essi sono creditori dell’ente “incaricato del pagamento”, da intendere come ente finanziatore delle aziende sanitarie, e l’autorizzazione della prestazione sanitaria costituisce non la fonte dell’obbligazione dell’unità che la autorizza, ma la condizione del pagamento da parte dell’ente obbligato per legge, e che è quello di ciò incaricato” (così la citata pronuncia, in motivazione).

Quindi, se per espressa previsione normativa il soggetto passivo delle obbligazioni derivanti dalle prestazioni autorizzate dalle Aziende sanitarie locali – che, per quanto qui interessa, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ai sensi del L.R. 16 giugno 1994, n. 18, art. 1, l’ente “incaricato del pagamento, anzichè l’unità sanitaria locale territorialmente competente”, non può che logicamente derivare che tale designazione competa alla Regione, quale ente esponenziale cui D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2, conferisce “le funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera”; in quest’ottica, è proprio la L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c), che, nell’attribuire alla Giunta regionale il potere di provvedere “alla determinazione dei criteri di finanziamento delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere ed assegna(re) ed eroga(re) alle stesse le risorse finanziarie”, rappresenta l’anello di chiusura del ragionamento, poichè la designazione operata con la D.G.R,. n. 1761/2002 si sostanzia nella determinazione, da parte dell’Organo competente, di una modalità di finanziamento dell’Azienda odierna resistente, mediante l’incarico conferito all’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, così divenuta “ente finanziatore” dell’Azienda stessa, come non manca di evidenziare la citata Cass. n. 13333/15.

E’ quindi errata la motivazione della sentenza impugnata – ed in questo senso deve disporsene la correzione ex art. 384 c.p.c., comma 4 – laddove impropriamente si è rinvenuto il descritto potere di designazione nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 7, (come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993), norma che affatto disciplina tale aspetto, se non in via indiretta, e si è qualificata tale designa come “delega del pagamento del corrispettivo”, giacchè tale figura resta esclusa proprio dalla previsione normativa che l’odierna ricorrente afferma essere stata tacitamente abrogata. Nè, del resto, può sussistere nella specie alcun problema di gerarchia delle fonti, come sostenuto da Maz Medical, dal momento che il complesso normativo sopra richiamato non introduce alcuna riserva di legge regionale sul punto.

In definitiva, la questione della individuazione del soggetto legittimato passivo per le obbligazioni di pagamento di prestazioni rese da soggetti convenzionati con il S.S.N. e autorizzate dall’Azienda sanitaria locale va risolta, per la Regione Lazio, alla luce del combinato disposto del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, art. 1, comma 10, conv., con modd., in L. 27 ottobre 1993, n. 423, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 2 e L.R. n. 18 del 1994, art. 2, comma 2, lett. c). E’ quindi conforme a legge che la Regione Lazio, con la D.G.R. n. 1761/2002, abbia individuato nell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata il soggetto incaricato del pagamento delle prestazioni per cui è causa, con conseguente esclusione della legittimazione passiva in capo all’odierna controricorrente.

3. L’obiettiva complessità della questione giustifica

l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; deve correlativamente escludersi la stessa configurabilità della responsabilità processuale aggravata, come pure richiesto dal P.G..

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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