Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24639 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4198-2018 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENZO DA CERI

195, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PUGLIESE, rappresentato

e difeso dall’avvocato MICHELE GATTO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA SEZIONE DI FORLI’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1780/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 1.8.2017, la Corte d’Appello di Bologna confermava l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato il ricorso proposto da B.I., cittadino del Gambia, il quale aveva narrato di esser fuggito dal suo Paese per essere stato arrestato dopo aver investito con un motorino un bambino, di esser stato scarcerato, dopo due mesi, grazie alla cauzione pagata da due sue sorelle ed alla garanzia del padre, ma di temere la carcerazione a vita, in quanto il bambino, facente parte di una famiglia influente, era poi deceduto. La Corte ha ritenuto non credibile, perchè generico e poco circostanziato, il racconto dello straniero, che, privo di documenti, aveva declinato generalità diverse. La Corte ha evidenziato che l’omicidio colposo non è punito in Gambia con la pena di morte, e che a seguito del mutamento di regime, non si registrano più gravi violazioni dei diritti umani, che peraltro riguardavano principalmente oppositori politici ed omosessuali, escludendo la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso umanitario. B.I. ha proposto ricorso, con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la motivazione apparente e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in ordine alla valutazione di non credibilità del racconto. La Corte non ha considerato, lamenta il ricorrente, che nessuno gli aveva chiesto il nome del bambino rimasto ucciso, nè l’ammontare della cauzione versata dalle sorelle, sicchè la genericità della narrazione non può essergli imputata.

2. Col secondo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio relativo ai trattamenti carcerari inumani e degradanti, cui sarebbe sottoposto quale reo confesso di un omicidio colposo.

3. Il primo motivo è inammissibile. In disparte la sua genericità, in quanto il ricorrente omette, ancora in seno al ricorso, di indicare i dati atti a circostanziare il suo racconto, va osservato che la Corte territoriale ha fondato la sua valutazione negativa anche sulla mancanza di documenti e sulla rilevata discrasia tra le generalità declinate. Contrariamente a quanto opina il ricorrente -che non contrasta in alcun modo tali ulteriori elementi- il giudizio finale risulta reso in ossequio al precetto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

4. Il secondo motivo è, in conseguenza, infondato. Questa Corte (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018) ha, ad ogni modo, condivisibilmente, affermato che qualora le dichiarazioni siano considerate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria (in tesi la condizione carceraria) nel Paese di origine.

5. Col terzo motivo, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, in riferimento alla protezione umanitaria. Il motivo è infondato. Il giudizio di credibilità soggettiva costituisce il presupposto per beneficiare, anche, di tale tipo di titolo di soggiorno, laddove il ricorrente non evidenzia, sotto altro profilo, alcun tipo di vulnerabilità soggettiva.

6. Non va disposto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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