Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24638 del 13/09/2021

Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, (ud. 12/05/2021, dep. 13/09/2021), n.24638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32608/2019 proposto da:

G.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Antognetti,

per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

P.F., e C.C., rappresentati e difesi

dall’Avv.ti Raffaella Plicanti, e Francesco P. Luiso, elettivamente

domiciliati in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 53/A, presso lo studio

dell’Avv. Angela Maria Lorena Cordaro, giusta procura in calce al

controricorso.

– controricorrenti –

avverso il provvedimento della Corte di appello di MILANO del 28

marzo 2018, comunicato in data 27 settembre 2019;

avverso l’ordinanza della Corte di appello di MILANO del 17 aprile

2019, pubblicata il 22 settembre 2019;

avverso il decreto della Corte di appello di MILANO n. 641/2019

emesso il 20 febbraio 2019 e comunicato in data 22 febbraio 2019;

e

sul ricorso n. 32603/2019 proposto da:

G.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Alberto Antognetti,

per procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

P.F., rappresentata e difesa dall’Avv.ti Raffaella

Plicanti e Francesco P. Luiso, elettivamente domiciliati in Roma,

viale Bruno Buozzi, n. 53/A, presso lo studio dell’Avv. Angela Maria

Lorena Cordaro, giusta procura in calce al controricorso.

– controricorrente –

e

C.C.;

– intimato –

avverso il provvedimento della Corte di appello di MILANO del 28

marzo 2018, comunicato in data 27 settembre 2019;

avverso il decreto della Corte di appello di MILANO n. 673/2019

emesso il 20 febbraio 2019 e comunicato in data 22 febbraio 2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con decreto del 22 dicembre 2017, il Tribunale di Varese, su ricorsi presentati da entrambi i genitori della minore G.M.S., nata a (OMISSIS), dopo avere rigettato la richiesta di rinnovazione e di dichiarazione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio avanzate da G.R., aveva disposto l’affidamento della minore alla madre e sospeso le frequentazioni tra padre e figlia, con ripresa delle stesse in Spazio neutro e con le modalità osservate in collaborazione con i Servizi Sociali; aveva incaricato i Servizi Sociali di prendere in carico il nucleo familiare e di svolgere un’attività di monitoraggio per la regolamentazione delle frequentazioni e per l’avvio dei percorsi indicati per i genitori e la minore; aveva disposto percorsi individuali con un professionista psicologo psicoterapeuta per la minore, di supporto e psicoterapico per la P. e psicoterapico e con medico psichiatrico per il G., con onere per i Servizi Sociali di trasmettere una relazione di aggiornamento entro l'(OMISSIS).

2. Con atto ex art. 739 c.p.c., del 13 settembre 2018, il G. aveva proposto reclamo avverso il provvedimento del Tribunale chiedendone la revoca e/o la modifica, deducendo la violazione del contraddittorio e la parziale audizione dei terzi correlati ai genitori e la contraddittorietà del provvedimento e chiedendo l’anticipazione dell’udienza fissata al 6 novembre 2019; con istanza dell’11 ottobre 2018, il G. aveva chiesto di aderire alla sopravvenuta perizia psicopatologica del (OMISSIS) sulla sua persona e la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto e, previa riunione con il precedente reclamo n. (OMISSIS) R.G.V.G., di fissare udienza di discussione del reclamo n. (OMISSIS) R.G. V.G.; il G., dopo avere ottenuto l’anticipazione dell’udienza e dopo essersi sottoposto ad ulteriori valutazioni specialistiche di altri psichiatri e psicologi, richiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto nella parte reclamata e di adottare qualsiasi altro provvedimento diretto ad assicurare alla minore il rapporto con il padre e il rinvio dell’udienza già fissata al 20 febbraio 2019, per consentire la notifica del ricorso.

3. La Corte di appello, con provvedimento del 28 marzo 2018 (comunicato il 27 settembre 2019), ritenuto che non ricorrevano i presupposti per una revoca del provvedimento adottato, ha rigettato l’istanza di revoca e modifica del decreto del Tribunale; con provvedimento del 20 febbraio 2019 (pubblicato in pari data) ha dichiarato inammissibile il reclamo sulla base della natura provvisoria del provvedimento, con condanna del reclamante al pagamento delle spese processuali; con provvedimento del 17 aprile 2019 (pubblicato il 22 settembre 2019), ritenuto che non doveva essere instaurato il contraddittorio e ritenuto che con decreto definitivo del 20 febbraio 2018, la Corte aveva dichiarato inammissibile il reclamo, dichiarava inammissibile l’istanza di sospensione della esecutività del decreto emerso il 24 luglio 2019.

4. G.R. ha depositato ricorso straordinario ex art. 111 Cost., iscritto al n. 32603, affidato a cinque motivi, con il quale ha impugnato il provvedimento della Corte di appello di MILANO del 28 marzo 2018, comunicato in data 27 settembre 2019 e il decreto della Corte di appello di MILANO n. 673/2019 emesso il 20 febbraio 2019 e comunicato in data 22 febbraio 2019; il G. ha depositato anche ricorso straordinario ex art. 111 Cost., iscritto al n. 32608, affidato a cinque motivi, con il quale ha impugnato il provvedimento della Corte di appello di MILANO del 28 marzo 2018, comunicato in data 27 settembre 2019; l’ordinanza della Corte di appello di MILANO del 17 aprile 2019, pubblicata il 22 settembre 2019 e il decreto della Corte di appello di MILANO n. 641/2019 emesso il 20 febbraio 2019 e comunicato in data 22 febbraio 2019;

5. P.F. e C.C. hanno depositato controricorso nella procedura n. 32608/2019 R.G.; mentre nella procedura n. 32603/2019 R.G. ha depositato controricorso soltanto P.F. e C.E. non ha svolto difese.

6. P.F. ha depositato memoria in ambedue le procedure.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Preliminarmente, nella sussistenza di motivi di connessione soggettiva e oggettiva, va disposta la riunione della causa n. 32603/2019 R.G. alla causa recante il n. 32608/2019 R.G..

Ricorso n. 32608/2019 R.G..

2. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 739 e 742 c.p.c., correlato ai provvedimenti emessi ex artt. 316 e 337 bis c.c. e segg..

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c. o art. 135 c.p.c., u.c., correlato all’art. 737 c.p.c., in tema di motivazione del provvedimento.

4. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in merito ai connessi provvedimenti in epigrafe.

5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 738 c.p.c., in merito al procedimento, e correlato all’art. 101 c.p.c., in materia di contraddittorio, riguardo al provvedimento n. 2 in epigrafe.

6. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la conseguente omissione di esame di tutti i fatti decisivi per il giudizio di reclamo.

7. Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 736 bis c.p.c., combinato all’art. 739 c.p.c., che all’ultimo comma richiama gli artt. 737 c.p.c. e segg., in quanto compatibili (e quindi anche l’art. 739 c.p.c.), nonché dell’art. 742 c.p.c., correlato ai provvedimenti emessi ex art. 342 bis c.c. e segg..

8. Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 134 c.p.c. o art. 135 c.p.c., u.c., correlato all’art. 737 c.p.c., in tema di motivazione del provvedimento.

9. Con il terzo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in merito ai connessi provvedimenti in epigrafe.

10. Con il quarto motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 738 c.p.c., in merito al procedimento per il provvedimento n. 3 (rectius: 2), in epigrafe e correlati all’art. 101 c.p.c., in materia di contraddittorio riguardo al provvedimento n. 1.

11. Con il quinto motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la conseguente omissione di esame di tutti i fatti decisivi per il giudizio di reclamo.

12. Il ricorrente si duole, con i motivi sopra richiamati, che la Corte territoriale, con il provvedimento del 20 febbraio 2019, ha dichiarato inammissibile il reclamo (sulla base della sola motivazione della natura provvisoria del provvedimento reclamato), con conseguente manifesta omissione di delibazione del merito del reclamo stesso, alla luce anche del fatto che il decreto del Tribunale di Varese era stato dichiarato immediatamente esecutivo per dedotte ragioni di urgenza e conteneva disposizioni incidenti fin da subito sulla responsabilità genitoriale del padre; che anche la Corte di Cassazione aveva ritenuto impugnabili detti provvedimenti perché aventi attitudine al giudicato sia pure rebus sic stantibus; anche il provvedimento del 28 marzo 2019 che aveva dichiarato palesemente inammissibile l’impugnazione era privo di motivazione e non riportava la causa petendi e le deduzioni difensive poste dall’istante a sostegno della richiesta di revoca o modifica del decreto; che era pure illegittima l’ordinanza del 17 aprile 2019 (pubblicata il 22 settembre 2019), con la quale la Corte di appello si era limitata a dichiarare l’inammissibilità del ricorso urgente, presentato il 15 febbraio 2019 sulla base di nuove ed approfondite relazioni psicodinamiche e psichiatriche provenienti da illustri professionisti e didattici, con conseguente omesso esame di tutti i fatti e di tutte le circostanze dedotte e documentate.

13. I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili.

14. Le Sezioni Unite di questa Corte, rimeditando il proprio precedente contrario orientamento (pure affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6220 del 1986) e non mancando di affrontare, seppure indirettamente, la questione della natura dei procedimenti camerali ex artt. 737 c.p.c. e segg., specificamente previsti anche per la trattazione di controversie aventi ad oggetto diritti e status, hanno affermato che i provvedimenti cosiddetti de potestate, che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale, ovvero i provvedimenti di decadenza limitativi di cui agli artt. 330 e 333 c.c., hanno l’attitudine al giudicato rebus sic stantibus, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, con la conseguente ammissibilità del ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7 e hanno messo in evidenza che i provvedimenti conclusivi di tali procedimenti dirimono conflitti tra posizioni giuridiche soggettive diverse e, per ciò, sono caratterizzati da una forte esigenza di contraddittorio; sono provvedimenti assunti nell’interesse esclusivo del minore e sottratti alla disponibilità delle parti per le forti esigenze pubblicistiche agli stessi sottese, sono dotati di “stabilità” rebus sic stantibus e hanno carattere “decisorio”.

Successivamente, nel contesto caratterizzato dall’art. 111 Cost., come modificato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, art. 1, la Corte Costituzionale, nuovamente intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale del procedimento camerale rispetto al novellato art. 111 Cost., ha confermato la legittimità di una interpretazione adeguatrice delle norme processuali interessate dal giudizio di costituzionalità (Corte Costituzionale, 16 gennaio 2002, n. 1) e a tale pronuncia hanno fatto seguito numerose pronunce di questa Corte sulla disciplina dettata dagli artt. 737 c.p.c. e segg., con specifico riferimento agli interessi dei minori e della famiglia e alla materia fallimentare, riguardanti l’instaurazione del contraddittorio, la difesa tecnica, l’audizione degli interessati; le impugnazioni e l’immodificabilità della decisione assicurata dal giudicato correlata all’art. 111 Cost., comma 7.

15. Ciò posto, questa Corte è chiamata a valutare se anche nei provvedimenti de potestate emessi “in via provvisoria”, sia configurabile una preclusione da cosa giudicata, sia pure rebus sic stantibus, e se, di conseguenza, nei loro confronti sia ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

16. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte di cassazione, il provvedimento giurisdizionale avverso il quale è sempre ammesso il ricorso in Cassazione, sia esso sentenza, ordinanza o decreto, va interpretato in senso sostanziale come provvedimento che abbia i caratteri della decisorietà e della definitività, ovvero che pronunci irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi (Cass., 22 novembre 2016, n. 23763; Cass., 20 aprile 2018, n. 9830).

E’ stato evidenziato, in particolare, che un provvedimento assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, incide con efficacia di giudicato su diritti soggettivi, e riveste la connotazione della definitività in quanto non altrimenti modificabile, con la conseguenza che ogni provvedimento giudiziario che abbia i caratteri della decisorietà e della definitività, nei termini sopra esposti può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass., Sez. U., 2 febbraio 2016, n. 1914; Cass. 25 ottobre 2016, n. 21522).

Pure di recente, questa Corte ha individuato i requisiti richiesti ai fini del ricorso straordinario nella decisorietà e nella definitività dei provvedimenti: decisorietà, nel senso che incidano su diritti o status; definitività, in quanto l’accertamento giudiziale e l’attribuzione dei beni della vita non possono più essere rimessi in discussione, o, più in generale, quando manchi un rimedio impugnatorio e il provvedimento non sia modificabile e revocabile ad opera dello stesso giudice che lo ha emesso (Cass., 11 settembre 2018, n. 22122).

Con riguardo specifico ai provvedimenti che dispongono misure cautelari e provvisorie, la Corte ha evidenziato che il provvedimento che costituisce misura cautelare e provvisoria, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale, con la conseguente inimpugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; parimenti, in relazione ai provvedimenti resi in sede di reclamo cautelare ex art. 669 terdecies c.p.c., ha precisato che sono destinati, al pari dei provvedimenti cautelari oggetto di reclamo, a perdere efficacia e vigore a seguito della decisione di merito ed inidonei a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (Cass., Sez. U., 24 gennaio 1985, n. 824; Cass., Sez. U., 2 aprile 1998, n. 3380; Cass., 27 marzo 1999, n. 2942; Cass., 17 maggio 2000, n. 6398; Cass., 2 febbraio 2012, n. 1518; Cass., 18 giugno 2013, n. 15263).

17. Il principio, quindi, che se ne ricava è che in tanto si possa parlare di attitudine al giudicato rebus sic stantibus in quanto ci si trovi in presenza di provvedimenti decisori e definitivi.

E’ un principio che il Collegio condivide e che deve considerarsi applicabile anche alla fattispecie in esame, con la necessaria considerazione che nel caso in esame il decreto del Tribunale di Varese del 24 luglio 2018 (oggetto dei successivi provvedimenti emessi dalla Corte di appello di Milano, in questa sede impugnati), non riveste i suddetti requisiti: non ha carattere decisorio, in quanto non ha l’attitudine a incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato rebus sic stantibus, essendo stato adottato formalmente e sostanzialmente a titolo provvisorio, e non è definitivo, non essendo stato emesso a conclusione del procedimento e potendo essere revocato, modificato o riformato dallo stesso giudice che lo ha emesso anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.

18. Nello specifico, il decreto del Tribunale di Varese del 24 luglio 2018, emesso nel procedimento promosso ai sensi degli artt. 337 c.c. e segg., ha disposto l’affidamento esclusivo della minore alla madre, in attesa della relazione di aggiornamento sulla situazione della minore e dei genitori da parte dei Servizi Sociali di Varese e di Ameglia entro l'(OMISSIS), fissando l’udienza del 20 marzo 2019, innanzi al giudice relatore nominato; il Tribunale ha, nel contempo, sospeso le frequentazioni padre-figlia e ha disposto che le stesse riprendessero in Spazio Neutro e con modalità osservate, ha incaricato i Servizi Sociali dei Comuni di Varese e di Ameglia di prendere in carico il nucleo familiare e di monitorare la situazione e ha previsto che la minore e i genitori intraprendessero dei percorsi individuali e specializzati di supporto.

Non può dirsi, dunque, che l’atto giurisdizionale in esame rivesta autonoma valenza di provvedimento decisorio rebus sic stantibus in quanto è finalizzato ad essere superato, aperta la discussione del merito, con l’adozione del provvedimento definitivo (cfr. Cass., 16 dicembre 2020, n. 28724).

19. I ricorsi vanno, conseguentemente, dichiarati inammissibili.

Le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata, tenuto conto del percorso evolutivo giurisprudenziale nella materia trattata, giustificano la compensazione delle spese processuali.

PQM

La Corte, riunite le cause nn. 32608/2019 R.G. e 32603/2019 R.G., dichiara inammissibili i ricorsi.

Compensa interamente tra le parti le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che il procedimento è esente da contributo.

Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2021

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