Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24638 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29601-2018 proposto da:

SOCIETA’ A.F. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato VALERIO SANTAGATA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO PASCALE;

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 432/2017 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 04/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 20 novembre 1996, la snc F.A. & C evocava in giudizio, davanti al Pretore di Potenza, A.M. e F.V., C. e L. deducendo di avere eseguito lavori di ristrutturazione di un comparto edilizio e di avere ricevuto incarico da A.M., quale mandatario degli altri convenuti e, per tale ragione, chiedeva il pagamento della somma di lire 16.223.189, oltre interessi e il risarcimento del danno. Si costituiva il solo A. deducendo di essersi limitato a svolgere l’attività di procuratore e di non aver assunto la qualità di garante. Nelle more del giudizio il Tribunale, divenuto competente a decidere la causa, con sentenza del 3 maggio 2007 accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido, nella rispettiva qualità di mandatario e di mandanti;

avverso tale decisione proponeva appello A. con atto di citazione del 27 novembre 2007. Venivano concessi più rinvii per integrare il contraddittorio nei confronti degli altri appellati, residenti all’estero, ma a ciò non si provvedeva;

la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza del 4 settembre 2017, accoglieva l’appello condannando la snc F.A. & C al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la snc F.A. & C affidandosi a due motivi. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 331 e 383 c.p.c. Come emerge dal contenuto della decisione impugnata, A. pur avendo indicato nell’atto di citazione in appello anche i mandanti, come appellati, non avrebbe provveduto a integrare il contraddittorio. Trattandosi di litisconsorzio necessario, la sentenza avrebbe violato gli artt. 331 e 383 c.p.c.;

con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 Dalle risultanze processuali emergerebbe che A. era in possesso di una procura speciale del 2 marzo 1984 per notar G.R. da (OMISSIS), per compiere tutte le attività necessarie per ottenere il contributo statale per la riparazione delle case distrutte dal sisma del 1980 per conto dei proprietari dell’immobile che risiedevano all’estero. L’impresa incaricata di eseguire i lavori aveva dichiarato che avrebbe consegnato l’immobile solo dietro il versamento “dell’intero ammontare delle spese per l’accollo spese” e solo quando A. si inpegnò espressamente a corrispondere personalmente tale importo, l’impresa consegnò i locali. Da ciò emergerebbe la legittimazione passiva del convenuto, come riferita dal teste Antonio Carleo. Non vi sarebbero, pertanto, dubbi sulla volontà del geometra di prestare garanzia in maniera chiara, se pure verbale. Sarebbe irrilevante la circostanza che l’incarico conferito al geometra con la procura era limitato a tutto quanto necessario al conseguimento del contributo statale, poichè la stessa riportava la dicitura “con riserva” che ben avrebbe potuto includere eventuali altre decisioni, per somme eccedenti l’importo pagato di cui alla L. n. 219 1981. Tale impegno sarebbe compatibile con una obbligazione fideiussoria assunta a titolo gratuito dal geometra.

il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse della società ricorrente a porre la questione dell’integrazione del contraddittorio poichè la pronunzia di appello non ha modificato la condanna dei F. a corrispondere le somme richieste in citazione;

il secondo motivo è inammissibile perchè assolutamente generico non individuandosi le norme di legge che sarebbero state violate, nè nella rubrica, nè nel contenuto del motivo. Oltre a ciò le censure, apparentemente dedotte come violazione di legge, in realtà riguardano la valutazione del contenuto delle prove, con particolare riferimento a quella testimoniale, non sindacabile in questa sede e l’interpretazione del contenuto della procura speciale del 2 marzo 1984 “per notar G.R. da (OMISSIS)”. Tale profilo è dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6 non avendo parte ricorrente trascritto il contenuto della procura, allegato o localizzato il documento all’interno del fascicolo di legittimità. Oltre a ciò, trattandosi di censura che riguarda l’interpretazione di un negozio, la stessa avrebbe dovuto essere strutturata, a pena di inammissibilità, come critica ai criteri ermeneutici, individuando specificamente quelli previsti dal codice civile in materia di interpretazione del contratto. Ma la censura non è dedotta in questi termini;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese perchè gli intimati non hanno svolto attività processuale inquesta sede. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

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