Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24638 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 07/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16979/2014 proposto da:

CASTELLANA IMMOBILIARE SRL, in persona del suo legale rappresentante

p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 62, presso lo

studio dell’avvocato ANNAMARIA SGROMO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO MARINCOLA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA’ in persona del legale

rappresentante pro tempore Sac. B.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, V.ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio

dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIACOMO CARBONE giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 666/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza 7.7.2011 il Tribunale di Catanzaro condannò la Associazione Centro Calabrese di Solidarietà al pagamento in favore della Castellana Immobiliare s.r.l. della somma di Euro 50.000, a titolo di risarcimento dei danni causati dalla seconda all’immobile della prima, che le era stato concesso in locazione.

2. La sentenza venne riformata dalla Corte d’appello di Catanzaro che, con sentenza 14.5.2013 n. 666, rigettò la domanda risarcitoria proposta dalla Castellana Immobiliare.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Castellana Immobiliare, con ricorso fondato su un motivo.

Ha resistito la associazione Centro Calabrese di Solidarietà.

4. Con istanza ritualmente depositata, la ricorrente ha dichiarato di avere transatto la lite e di non avere interesse alla decisione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata ritualmente accettata dalla intimata con atto datato 20.9.2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Essendo regolari la rinuncia al ricorso e l’accettazione, va dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

Non è luogo a provvedere sulle spese, come richiesto dalle parti.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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