Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24638 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 02/10/2019), n.24638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3295-2018 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e “difeso dall’avvocato RITA

BARBARA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1904/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO

MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 19.10.2017, la Corte d’Appello di L’Aquila ha confermato il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal cittadino nigeriano M.P., il quale aveva narrato di essersi trasferito a Benin City per imparare il mestiere di saldatore e di aver ricevuto dallo zio paterno la richiesta di tornare nel villaggio per continuare a svolgere, come il proprio padre, l’attività di “Mago guaritore”. Il richiedente ha aggiunto di aver lasciato il suo Paese perchè non voleva svolgere l’attività paterna e non poteva disubbidire allo zio per motivi culturali.

La Corte, per quanto ancora interessa, ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato per l’assenza di atti di persecuzione riconducibili ai motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, ravvisando, solo, un disagio in relazione alla tentata cooptazione verso un mestiere non gradito. Ha, pure, escluso la situazione di violenza generalizzata nella zona di provenienza del richiedente (Edo State) e la presenza di vulnerabilità, negando quindi il riconoscimento della protezione sussidiaria e del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

M.P. propone ricorso per cassazione per quattro motivi. Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3 e 7 in riferimento all’omesso riconoscimento dello status di rifugiato. Il ricorrente lamenta che il giudice del merito non ha tenuto conto della violenza psichica da lui subita in relazione alla scelta di non percorrere la strada paterna e la violazione del proprio “diritto all’autodeterminazione” con conseguente diritto alla protezione, che può esser riconosciuta anche se gli agenti del danno grave siano soggetti privati, in assenza di possibilità di ricorso alle autorità statuali.

1.1. Il motivo è inammissibile: l’apprezzamento in termini di violenza psichica di ciò che è stato valutato quale tentativo di cooptazione verso un mestiere non voluto implica una rivisitazione del giudizio di fatto, che esula dal giudizio di legittimità, tenuto conto, peraltro, che il ricorrente non ha neppure allegato il tipo di “sanzione” e quindi il tipo di “danno” cui sarebbe andato incontro nel ricusare la richiesta dello zio, restando a Benin City, e svolgendo il mestiere di saldatore, talchè la sussumibilità dei fatti narrati nell’ambito della violenza psichica resta esclusa, non potendo, di certo, ritenersi integrata dalle mere ricadute di stampo etico-sociale, cui egli ha alluso. Ogni altro profilo resta assorbito.

2. Col secondo, il terzo ed il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in riferimento al mancato accoglimento della protezione sussidiaria, rispettivamente: i) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. c); ii) la violazione delle medesime norme e l’omesso esame di fatti decisivi relativi alla situazione di violenza indiscriminata in Edo State, ed all’assolvimento del suo pertinente onere di allegazione, con conseguente dovere di collaborazione da parte dell’Ufficio; iii) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.: se avesse valutato correttamente la prova, la Corte avrebbe ricostruito diversamente la vicenda e sarebbe pervenuta ad una conclusione favorevole.

2.1. I motivi, ancorchè svolti in via gradata, vanno esaminati congiuntamente perchè attengono tutti alla medesima questione della ravvisabilità dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Essi presentano profili d’inammissibilità e d’infondatezza.

2.2. Nonostante, infatti, sia stata dedotta la violazione di legge, ciò che il ricorrente imputa alla sentenza non è la ricognizione della fattispecie astratta, quale delineata nella nota giurisprudenza della Corte di Giustizia (cfr. Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12), secondo cui la protezione sussidiaria potrà esser concessa solo quando si ritenga che gli scontri armati raggiungano un grado di violenza indiscriminata talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza nel territorio coinvolto, un rischio effettivo di subire un danno grave, ma la ricorrenza nella specifica regione di provenienza del richiedente di una violenza generalizzata di tal genere. 2.3. Al riguardo, va osservato che la Corte territoriale ha in concreto esercitato i suoi poteri istruttori in riferimento a tale ipotesi, pur rilevando che il ricorrente non si era riferito al caso della violenza generalizzata (con conseguente difetto d’interesse a censurare l’ipotetico errore nella ricostruzione dei fatti allegati), e, sulla scorta dei reports consultati; ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi invocata, ancorchè, proprio come sottolinea il ricorrente, abbia dato atto che l’Edo State si trovi all’ottavo posto nella classifica di episodi violenti: il fatto è stato, dunque, considerato, seppur non nel senso sperato dal ricorrente.

2.3. Tale conclusione integra un giudizio di merito che è qui insindacabile, non potendo, al riguardo, utilmente invocarsi l’art. 115 c.p.c., la cui violazione è deducibile se il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato tali prove attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che demanda, in via esclusiva, al giudice del merito la ricostruzione in fatto della vicenda; disposizione che il motivo tende, invero, ad aggirare, com’è evidente laddove deduce l’erronea valutazione del materiale probatorio.

3. Non va disposto sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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