Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24637 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29149-2018 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI ARNALDO

VASSALLO N. 26, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE BARBIERI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PULLANO;

– ricorrente –

contro

ITALGAS SPA, CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 462/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

M.D. evocava in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro Italgas Area Sud chiedendone la condanna alla rimozione delle condotte di gas a servizio del Condominio “(OMISSIS)”, poste sulla sua proprietà, come accertato con sentenza n. 11 del 1995, emessa dal Pretore di Catanzaro e passata in giudicato, nella quale, in motivazione, esaminando la domanda riconvenzionale del dante causa dell’attrice, si precisava che al rigetto della domanda di costituzione di servitù coattiva (proposta dal condominio) “consegue altresì il diritto della parte convenuta di ottenere il ripristino dello stato dei luoghi”;

si costituiva Italgas S.p.A. evidenziando di avere sistemato la tubazione su richiesta dei condomini e del condominio dopo essere stata espressamente sollevata da ogni responsabilità. Pertanto, chiamava in causa il condominio, chiedendo il risarcimento dei danni pretesi dalla attrice e, in ogni caso, di essere tenuta indenne dalle pretese di quest’ultima. Si costituiva il Condominio eccependo il difetto di contraddittorio e chiedendo di chiamare in causa, ai sensi dell’art. 107 c.p.c., tutti i condomini. In ogni caso deduceva l’inammissibilità e l’infondatezza della chiamata di terzo e nel merito, contestava la proprietà esclusiva del terreno in capo all’attrice e spiegava domanda riconvenzionale per il riconoscimento della esclusiva proprietà del terreno in questione o per la comunione sul medesimo unitamente alla M.. Nel caso di soccombenza di Italgas, chiedeva di essere risarcito da quest’ultima società dei danni derivanti dalla rimozione delle tubature;

il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 29 gennaio 2005, rigettava sia la domanda principale, che quella riconvenzionale del condominio osservando che appariva preliminare la decisione riguardo all’ambito oggettivo del giudicato risultante dalla sentenza del 1995 del Pretore di Catanzaro. Quel giudice aveva omesso di decidere sulla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto, dante causa della M., tendente alla rimozione dei tubi installati da Italgas. La mancata impugnazione della pronunzia aveva consentito il passaggio in giudicato della sentenza su un punto sfavorevole alla attrice (omessa pronunzia sulla domanda riconvenzionale);

avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello M.D. rilevando che il primo giudice aveva omesso di considerare che proprio a causa della mancanza di un titolo esecutivo, determinato dall’omessa pronunzia, in dispositivo, da parte del Pretore, era stata costretta a instaurare il giudizio avente ad oggetto esclusivamente la rimozione delle condotte del gas ubicate nella proprietà della attrice. Si costituiva il condominio chiedendo il rigetto e spiegando, in via subordinata, appello incidentale per l’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado;

la Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza del 12 marzo 2018 riteneva infondato il gravame, rilevando che il separato giudizio si era concluso con la sentenza del Pretore che si era occupata esclusivamente della causa di costituzione di una servitù, mentre esulava da quel giudizio l’accertamento della proprietà del terreno in questione da parte del dante causa della M.. Pertanto, quel giudizio non aveva ad oggetto un’azione di rivendica per cui la sentenza del Pretore non avrebbe mai potuto dimostrare la proprietà esclusiva da parte della M. del terreno su cui insistono le tubazioni. In ogni caso il Pretore si era limitato a rigettare la domanda principale di costituzione di una servitù coattiva di gasdotto avanzata dal condominio e da ciò non sarebbe stato possibile individuare una pronunzia implicita riguardo alla proprietà del terreno in oggetto in capo alla M.. Dal rigetto dell’appello principale derivava l’assorbimento delle altre questioni oggetto di quello incidentale;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione M.D. affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il ricorso si lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 1360 c.p.c., n. 3. Il Pretore aveva riconosciuto la proprietà del terreno in capo al resistente del tempo, M. Gaetano e il passaggio in giudicato della decisione n. 11 del 1995 era stato menzionato nella sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 2390 del 2000, precisando che era stato “riconosciuto il diritto dell’attore di ottenere il passaggio delle condutture di gas su una porzione di terreno di proprietà del M.”. La titolarità del diritto di proprietà del terreno avrebbe costituito un accertamento implicito da parte del Pretore, trattandosi di presupposto necessario per il riconoscimento del diritto ad ottenere “il ripristino dello stato dei luoghi”. Conseguentemente, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato non riconoscendo il valore giuridico del giudicato, che necessariamente si estenderebbe anche al ripristino dello stato dei luoghi, poichè nella sentenza del Pretore di Catanzaro vi sarebbe una affermazione del diritto di proprietà sulla base di un esplicito accoglimento della domanda formulata dal convenuto M.;

il motivo è inammissibile poichè non è specifico: la ricorrente si limita a ribadire l’esistenza di un giudicato che si estenderebbe anche alla titolarità del diritto di proprietà del terreno, senza confrontarsi con la motivazione della Corte d’Appello di Catanzaro, secondo cui il giudizio concluso davanti al Pretore non aveva ad oggetto un’azione di rivendica, per cui quella sentenza non avrebbe potuto affermare la proprietà esclusiva da parte della M. del terreno su cui insistono le tubazioni. Tale profilo non è contrastato dalla ricorrente con la conseguenza che, come correttamente evidenziato dal giudice di appello, la sentenza del Pretore si era occupata esclusivamente della causa di costituzione di una servitù ed esulava da quel giudizio l’accertamento della proprietà del terreno in questione da parte del dante causa della M..

la tesi della ricorrente è, altresì, dedotta in violazione l’art. 366, n. 6 c.p.c poichè la stessa avrebbe dovuto allegare, trascrivere nei passaggi essenziali o, comunque, documentare, la comparsa di costituzione al fine di dimostrare l’esistenza di una azione tesa ad accertare il diritto di proprietà e, conseguentemente, superare la tesi della Corte territoriale secondo cui il Pretore si era limitato a rigettare la domanda principale di costituzione di una servitù coattiva di gasdotto avanzata dal condominio;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese atteso che gli intimati non hanno svolto attività processuale in questa sede. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Sussistono presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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