Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24637 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28864-2014 proposto da:

P.S., D.M.A., PE.ST., PE.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che li rappresenta e

difende unitamente agli avvocati LUCA MASSIGNANI, ARMANDO MASSIGNANI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

F.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO

MONTEVERDI 20, presso lo studio dell’avvocato GIAN LUIGI LOY, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO VITACCHIO giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1480/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.R. agiva esecutivamente per rilascio di un immobile sito in (OMISSIS) nei confronti di P.G. e D.M.A. in forza di sentenza del Trib. di Vicenza n. 800/97, con cui, su domanda della F., trascritta ex art. 2652 c.c., n. in data (OMISSIS), era stata accertata l’autenticità di scrittura privata intercorsa in data (OMISSIS) tra la F. e il marito P.D., avente ad oggetto il trasferimento del detto immobile.

Con ricorso ex art. 619 c.p.c. del 8.11.1999 (N. 1259/99 R.G.), coniugi P.G. e D.M.A. (terzi acquirenti del detto immobile da P.D. con rogito del (OMISSIS), trascritto il (OMISSIS)) si opponevano all’esecuzione per rilascio dinanzi al Tribunale di Vicenza, Sez. dist. di Schio, rilevando principalmente l’inopponibilità della sentenza del Trib. di Vicenza n. 800/97 ad essi acquirenti, giacchè essa “non rappresenta l’accertamento di una scrittura privata traslativa di un atto soggetto a trascrizione” (p. 4 del ricorso), con la conseguenza che non s’era verificato alcun effetto prenotativo della trascrizione della domanda, ex art. 2652 c.c., n. 3. Con autonomo ricorso ex art. 619 c.p.c. del 26.2.2000 (N. 338/2000 R.G.), i predetti coniugi Pe.- D.M., nonchè i coniugi Pe.St. e P.S. (rispettivamente, figlio e nuora dei primi due) proponevano ulteriore opposizione alla detta esecuzione, esponendo di essere possessori di buona fede dell’immobile sin dall’aprile 1989 e di aver effettuato sugli stessi migliorie e addizioni, chiedendo dichiararsi l’esistenza e l’ammontare del relativo credito per rimborsi e indennità, nonchè il loro diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c..

Il Trib. di Vicenza, Sez. dist. di Schio, riunite le cause (compresa quella iscritta al N. 467/99 R.G., che qui più non interessa, salvo quanto infra al par. 7), con sentenza non definitiva del 11.4.2013 ha respinto entrambe le opposizioni, disponendo per il prosieguo per la determinazione dell’indennità ex art. 1150 c.c.. Proposto appello dai coniugi Pe.- D.M. e Pe.- P., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 19.6.2014, ha rigettato il gravame.

Pe.Gi., D.M.A., Pe.St. e P.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. L’intimata resiste con controricorso. Sia i ricorrenti che la resistente hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 112 c.p.c., art. 2652 c.c., n. 3, art. 2657 e 2658 c.c., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che ha formato oggetto di discussione tra le parti”, ricorrenti censurano la sentenza impugnata in quanto il giudice d’appello, sulla questione dell’inefficacia ed inopponibilità del titolo azionato a seguito della mancata trascrizione della scrittura privata del (OMISSIS), ha ritenuto che essa non fosse stata ritualmente introdotta col ricorso in opposizione e non potesse quindi essere esaminata.

Secondo i ricorrenti, il giudice d’appello non ha considerato che invece la questione era stata denunciata proprio in seno al ricorso introduttivo, nei seguenti termini: “L’art. 2652 c.c., n. 3 prevede la trascrizione delle domande dirette ad ottenere l’accertamento giudiziale della sottoscrizione di scritture private di atti soggetti a trascrizione. In tal caso, la trascrizione dell’atto contenuto nella scrittura privata produce effetto dalla data in cui è stata trascritta la domanda. Orbene, quindi la trascrizione ha gli effetti della prenotazione solamente per lo stesso atto che verrà poi trascritto a seguito della sentenza che accerta la sottoscrizione e che integra e rende trascrivibile proprio quel titolo, cioè la stessa scrittura privata autenticata in base alla ottenuta sentenza”. Sarebbe stato quindi onere della F. dimostrare di aver eseguito tutte le formalità previste dalla legge e di aver eseguito la trascrizione della scrittura privata, al fine di rendere opponibile la trascrizione ad essi ricorrenti.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 215 c.p.c., art. 216 c.p.c., comma 2, art. 2652 c.c., n. 3, artt. 2657 e 2658 c.c.”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perchè si è ritenuto che il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi del’art. 215 c.p.c. equivalesse all’accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni richiesto dall’art. 2652 c.c., n. 3 per la trascrizione della scrittura privata, laddove invece avrebbe dovuto escludere che siffatta metodologia, operante meramente sul piano probatorio ed inter partes, potesse assurgere a modalità di accertamento dell’autenticità stessa, per le evidenti ricadute sulla pubblica fede, e occorrendo invece azionare il mezzo della verificazione ex art. 216 c.p.c., comma 2.

1.3 – Con il terzo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 1140 c.c., art. 1141 c.c., comma 1, artt. 2728, 2697 1350 e 1351 c.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che erano stati oggetto di discussione tra le parti”, si censura la sentenza impugnata perchè il giudice d’appello ha ritenuto che il potere di fatto esercitato sull’immobile dai coniugi Pe.- D.M., pacificamente risalente ad epoca precedente il rogito del (OMISSIS) (con cui i predetti acquistarono la proprietà da Pe.Do.), dovesse qualificarsi come detenzione e non già come possesso uti domini, e ciò in violazione della presunzione di cui all’art. 1141 c.c., comma 1. Si sostiene, inoltre, che l’equiparazione operata dalla Corte d’appello tra un mero accordo verbale intercorso tra i fratelli Pe. (avente ad oggetto anche la vendita del bene) ed un contratto preliminare a consegna anticipata sia arbitrario e non giustificato, tanto più che nulla di significativo era emerso, nel giudizio di merito, dalla prova orale.

1.4 – Con il quarto motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1147 e 2728 c.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione tra le parti”, si censura la sentenza impugnata laddove si è ritenuto che il potere di fatto sulla cosa esercitato dai coniugi Pe.- D.M. fosse qualificabile di mala fede, giacchè i predetti erano stati informati proprio all’atto del rogito del (OMISSIS) che il bene in questione era stato già venduto da Pe.Do. alla moglie F.R.; con ciò, la Corte d’appello avrebbe violato la presunzione di cui all’art. 1147 c.c..

1.5 – Con il quinto motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 111 c.p.c., art. 948 c.c.. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione tra le parti, e conseguente totale assenza di motivazione”, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che il titolo esecutivo azionato, ossia la sentenza del Trib. di Vicenza n. 800/97, fosse opponibile ad essi ricorrenti e non, invece, al solo Pe.Do., contro il quale era stata pronunciata. Si sostiene che, poichè Pe.Do. aveva già perduto il possesso del bene da epoca precedente alla domanda proposta da F.R. nei suoi confronti, la predetta avrebbe dovuto agire con l’azione di rivendica nei confronti dei possessori, odierni ricorrenti, sicchè l’art. 111 c.pc., contrariamente a quanto opinato dal giudice d’appello, non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie.

1.6 – Con il sesto motivo, infine, deducendo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: artt. 111 e 112 c.p.c., artt. 1140, 1141 e 1476 c.c.. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che erano stati oggetto di discussione tra le oparti, e conseguente totale assenza di motivazione sulle domande proposte da Pe.St. e P.S.”, questi ultimi lamentano la totale pretermissione della propria posizione, avendo essi allegato un autonomo possesso, distinto da quello dei coniugi Pe.- D.M. e del tutto avulso dagli accordi verbali intercorsi tra i fratelli Pe.. Aggiungono che l’omessa pronuncia sulle domande da loro proposte era stata oggetto di specifica censura in appello, del tutto ignorata dalla Corte d’appello di Venezia.

2.- Preliminarmente, deve essere disattesa l’istanza di riunione del presente ricorso a quello recante il numero 2379/2016 R.G., proposta dagli odierni ricorrenti. Infatti, non sono state specificamente esplicitate le ragioni di connessione tra questo giudizio e quello oggetto di opposizione ex art. 404 c.p.c. che gli stessi odierni ricorrenti sostengono essere stata effettuata a fini connessi (v. comunque infra, par. 5).

3. – Ciò posto, deve preliminarmente esaminarsi il quinto motivo, avente carattere assorbente rispetto ai restanti.

Esso è infondato e va respinto, sia pur con correzione della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4. La Corte d’appello ha infatti ritenuto di dover respingere le doglianze degli impugnanti, che sostenevano l’inopponibilità della sentenza n. 800/97 del Trib. di Vicenza in quanto terzi estranei rispetto al giudizio e autonomi possessori del bene, dal momento che essi potevano al più qualificarsi come detentori per patto con il titolare e quindi acquirenti del diritto controverso, con conseguente applicabilità dell’art. 111 c.p.c..

Al contrario, la predetta sentenza è opponibile agli odierni ricorrenti per un motivo ancor più assorbente. In tema di opponibilità del titolo esecutivo nei confronti del terzo occupante, non contemplato nel titolo, è infatti costante l’insegnamento di questa S.C. nel senso che “L’ordine di rilascio contenuto in una sentenza di condanna al rilascio di un immobile spiega efficacia nei confronti non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita, non potendo l’ordine “de quo” venir contrastato in forza di un eventuale titolo giustificativo della disponibilità del bene in contestazione diverso da quello preso in esame dalla pronuncia giurisdizionale (e potendo, se del caso, il detentore provvedere, per converso, alla tutela dei propri diritti lesi dal provvedimento proponendo opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. ovvero autonoma azione di accertamento)” (così, Cass. 4.3.2003, n. 3183; v. anche Cass. 13.2.2007, n. 3087). In definitiva, ciò che rileva, ai fini della legittimazione passiva nell’esecuzione per rilascio, è l’occupazione del bene che ne è oggetto, e non già la contemplazione dell’occupante nel titolo che si intende eseguire o la riconducibilità della propria posizione al destinatario dello stesso ordine di rilascio, dal momento che l’occupante può sempre reagire in sede giudiziaria a tutela della vantata situazione: il che, a ben vedere, è quanto avvenuto nel caso in esame.

4. – Anche il primo motivo è infondato. Al di là dell’erroneo riferimento al preteso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacchè la questione di cui al motivo è stata regolarmente affrontata dalla Corte d’appello, questa sostiene che gli opponenti (odierni ricorrenti) non si sono mai doluti del fatto che la scrittura privata del 1988 non era stata trascritta, onde consolidare l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda ex art. 2652 c.c., n. 3, essendosi essi limitati a sostenere la mancanza di correlazione tra la domanda proposta e trascritta e la successiva sentenza così ottenuta: questo, secondo l’originaria tesi degli opponenti, avrebbe giustificato l’inoperatività dell’effetto prenotativo della domanda e, quindi, la non opponibilità della sentenza Trib. di Vicenza n. 800/97 nei loro confronti.

I ricorrenti, invece, riportano un passaggio del ricorso introduttivo (sopra trascritto) in cui, a loro avviso, la questione era stata introdotta. Sarebbe spettato a tal punto alla F. dimostrare che il suo acquisto, a seguito della trascrizione, era pienamente opponibile ai terzi e quindi ad essi opponenti, in primo luogo dimostrando di aver trascritto la scrittura privata del (OMISSIS).

Ora – essendo comunque pacifico che la detta scrittura privata venne poi trascritta solo nel 2011, pendente il giudizio di primo grado – se l’opposizione ex art. 619 c.p.c. ha natura di azione di accertamento negativo del diritto di procedere coattivamente su un dato bene in quanto di proprietà del terzo, ne consegue che l’opponente deve prima allegare e poi dimostrare che il proprio dominio esclude l’assoggettabilità del bene ad esecuzione forzata: il che, nella specie, a fronte di una sentenza che accerta l’autenticità della scrittura privata e ordina al convenuto ( Pe.Do.) il rilascio dell’immobile, si traduce nella necessità che suoi aventi causa (ossia, i coniugi Pe.- D.M.) dapprima alleghino in fatto, indicando gli elementi essenziali, e conseguentemente dimostrino, che la propria catena traslativa fino al comune dante causa deve prevalere rispetto a quella della F.. In proposito, come appare evidente dalla lettura del passaggio del ricorso in opposizione prima riportato, gli opponenti si sono limitati a richiamare la normativa astratta prevista dall’art. 2652 c.c., n. 3, ma senza minimamente sostenere che la scrittura privata del (OMISSIS) non era stata trascritta e che questa era la ragione dell’inopponibilità della contestata trascrizione. Al contrario, il richiamo alla normativa in questione era funzionale al sostegno di tesi tutt’affatto diversa, ossia che non vi fosse congruenza tra la domanda trascritta e la sentenza poi ottenuta: tesi respinta dal giudice del merito e qui non riproposta. Ovviamente, se tale condotta processuale dei coniugi Pe.- D.M. non può configurare l’allegazione del fatto costitutivo della domanda, men che meno può dirsi che essi abbiano potuto assolvere il correlativo onere probatorio, essendo incorsi nelle conseguenti decadenze nel giudizio di primo grado.

La sentenza impugnata si rivela quindi, sul punto, del tutto corretta.

5. – Stessa sorte segue il secondo motivo. La Corte d’appello ha affermato che il riconoscimento tacito della scrittura privata, ex art. 215 c.p.c., ben può configurare un modo tipizzato dalla legge per l’accertamento dell’autenticità della scrittura privata e, quindi, della sua verificazione giudiziale.

Sostengono invece i ricorrenti – citando anche precedenti di legittimità – l’erroneità di tale statuizione, giacchè il riconoscimento tacito non potrebbe mai assurgere a modalità di accertamento dell’autenticità onde conferire alla scrittura privata quella connotazione attribuibile agli atti destinati a far pubblica fede, occorrendo a tal fine procedere necessariamente a verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., comma 2, che onera appunto la parte che ne abbia interesse a proporre l’istanza principaliter.

La tesi non merita accoglimento. Infatti, nulla impedisce che l’accertamento dell’autenticità avvenga mediante riconoscimento tacito ex art. 215 c.p.c., che significativamente recita “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta Non è dubbio – e la relativa statuizione della Corte d’appello non è stata oggetto di specifica censura – che la F. avesse proposto domanda di accertamento dell’autenticità della scrittura del (OMISSIS); la sentenza n. 800/97 del Trib. di Vicenza ha pronunciato congruentemente ed è passata in giudicato. Peraltro, ogni censura avrebbe dovuto proporsi contro la detta sentenza.

Nè, tantomeno, la giurisprudenza citata dai ricorrenti appare pertinente. Le pronunce invocate (Cass. 16.10.1981 n. 5424; Cass. 15.1.1986, n. 174; Cass. 28.3.1995 n. 367, quest’ultima erroneamente indicata e attinente a materia diversa) attengono, come sostanzialmente evidenziato dal giudice d’appello, al piano dell’interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c., che deve sussistere ai sensi dell’art. 216 c.p.c., comma 2, onde giustificare la proponibilità dell’istanza di verificazione in via principale, e ciò in stretta correlazione con la previsione del comma 1, che circoscrive invece la proponibilità dell’istanza stessa, in via incidentale, al solo caso in cui la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata. D’altra parte, può qui ribadirsi l’insegnamento di Cass., 4.12.2013, n. 27113, secondo cui “L’accertamento giudiziale, con sentenza passata in giudicato, dell’autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata assorbe e toglie rilevanza autonoma ad ogni elemento che abbia determinato o concorso a determinare il convincimento del giudice, sia esso rappresentato dalla posizione assunta dal convenuto, dall’esito di una consulenza grafologica ovvero da una prova critica”.

6. – Anche il terzo motivo deve essere disatteso, per le ragioni che seguono.

Ribadita l’erroneità del riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, analogamente a quanto rilevato al par. 4, la Corte d’appello ha qualificato l’immissione dei ricorrenti coniugi Pe.- D.M. nella disponibilità del bene come detenzione e non come possesso, perchè conseguente ad un accordo con il loro dante causa P.D.. In tal modo, il giudice d’appello ha confermato – condividendolo – il convincimento del primo giudice (v. sent. Trib. Vicenza, Sez. dist. di Schio, del 11.4.2013, pp. 13-14, in fasc. ric.ti), che aveva rilevato come il trasferimento dell’immobile in questione rientrasse in un più ampio accordo verbale tra i fratelli Do. e Pe.Gi., che prevedeva che il secondo avrebbe pagato i debiti del primo e questi, in cambio, gli avrebbe trasferito la proprietà dell’immobile stesso. Pertanto, prosegue il ragionamento del giudice di merito, il rapporto con la res nelle more tra l’effettiva traditio e la stipula del rogito del (OMISSIS) sarebbe qualificabile come mera detenzione, seppur qualificata, e non come possesso, così come ritenuto nell’ipotesi di stipula di un preliminare con consegna anticipata del bene dall’orientamento espresso da Cass., 22.3.2011, n. 6489. Peraltro, prosegue la Corte d’appello, proprio perchè i coniugi Pe.- D.M. avviarono il rapporto con la res non già in modo autonomo, bensì a seguito dell’accordo con P.D., non scritto, difetta in radice la prova che detto rapporto era invece iniziato come vero e proprio possesso per espressa volontà delle parti e non come detenzione, come invece ordinariamente avviene in presenza di patto.

Al riguardo, l’art. 1141 c.c., comma 1 stabilisce che “Si presume il possesso in colui che esercita il potere di fatto, quando non si prova che ha cominciato a esercitarlo semplicemente come detenzione”. E’ quindi colui che contesti la sussistenza del possesso a dover dimostrare che il rapporto con la res iniziò come detenzione e non già come possesso, sufficiente essendo, per il sedicente possessore, affermarsi tale e dimostrare il corpus.

Nella specie, tuttavia, per quanto i ricorrenti non abbiano mai specificamente allegato l’origine del loro rapporto con la res, costituisce dato oramai pacifico (la relativa pronuncia della Corte d’appello non è stata oggetto di specifica censura) la circostanza che vi fu in effetti vera e propria traditio del bene per cui è causa, consegnato da Pe.Do. prima del rogito del (OMISSIS), nell’ambito ed in esecuzione del su descritto accordo verbale. Ora, poichè il possesso costituisce una situazione di fatto, e non è di per se trasmissibile con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio (v. Cass., Sez. Un., 27.3.2008, n.7930, richiamata dalla citata Cass. n. 6489/11), se ne ha che la situazione possessoria può configurarsi o originariamente, mediante adprehensio, oppure in via derivativa, ma a margine di fattispecie traslativa del diritto; ove invece la traditio operi nell’ambito di fattispecie con effetti meramente obbligatori, presupposta essendo, comunque, la laudatio auctoris da parte di colui che riceve il bene, non può che configurarsi una mera sua detenzione, con la conseguenza che, onde configurarsi il possesso, occorre effettuare l’interversio possessionis, ossia una manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, atta a rappresentare che, da quel dato momento, si intende esercitare il possesso uti dominus. Quanto precede è stato più volte affermato da questa Corte, che anche recentemente – in tema di possesso ad usucapionem – ha precisato che “La presunzione di possesso utile “ad usucapionem”, di cui all’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene derivi non da un atto materiale di apprensione della “res”, ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, nella specie un contratto di comodato, poichè in tal caso l’attività del soggetto che dispone della cosa non corrisponde all’esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. Ne consegue che la detenzione di un bene immobile a titolo di comodato precario può mutare in possesso solamente all’esito di un atto d’interversione idoneo a provare con il compimento di idonee attività materiali il possesso utile “ad usucapionem” in opposizione al proprietario concedente” (Cass. 14.10.2014, n. 21690); o ancora, “La presunzione del possesso in colui che esercita un potere di fatto, a norma dell’art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario d’apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore. In tal caso, per la trasformazione della detenzione in possesso occorre un mutamento del titolo che non può aver luogo mediante un mero atto di volizione interna, ma deve risultare dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione al proprietario -possessore, quale, ad esempio, l’arbitrario rifiuto della restituzione del bene; non sono, pertanto, sufficienti atti corrispondenti all’esercizio del possesso, che di per sè denunciano unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene” (Cass. 4.7.2011, n. 14593).

Di conseguenza, nel caso in esame, è sostanzialmente irrilevante che difetti un accordo scritto tra i fratelli Pe. e che quindi la reale volontà delle parti circa la consegna del bene non possa essere dimostrata documentalmente, onde trarne l’implicazione – come opina la Corte d’appello – che nel dubbio il rapporto con la res in capo ai predetti coniugi Pe.- D.M. debba qualificarsi come detenzione: in realtà, pacifica essendo la traditio, ciò che difetta è da un lato un coevo accordo negoziale avente effetti reali, e dall’altro proprio l’interversio possessionis, tale non potendo intendersi la circostanza del cambio della serratura di cui al testimoniale riportato a p. 17 del ricorso, ciò ben potendo inquadrarsi, per quanto detto, nel mero utilizzo abusivo della cosa oggetto di detenzione. Pertanto, non può esservi spazio per l’applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 1.

Conseguentemente, il motivo va respinto.

7. – Il quarto motivo concerne la qualificazione del possesso in capo ai coniugi Pe.- D.M. come di buona o mala fede, censurandosi comunque la statuizione del giudice d’appello laddove ha ritenuto che il possesso, a far data dalla stipula del rogito del (OMISSIS), sia di mala fede, in quanto i predetti avrebbero appreso, proprio all’atto della stipula, dell’esistenza della precedente cessione in favore di F.R., che sarebbe stata in ogni caso loro conoscibile perchè la relativa domanda era stata trascritta. Ciò, secondo i ricorrenti, sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 1147 c.c., che sancisce invece la presunzione di buona fede, fino a prova contraria. Inoltre, la Corte d’appello sarebbe incorsa nell’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver considerato – ai fini della qualificazione del loro possesso come di buona fede – il fatto che essi avevano addirittura consegnato al proprio legale, Avv. Giuseppe Livio Berlato, un assegno di L. 16.000.000, intestato all’Avv. Carmelo Mercante, difensore della F., a saldo per la risoluzione del contratto di cui alla scrittura privata del (OMISSIS) tra la stessa F. e Pe.Do., come risultante dai documenti nn. 43 e 44 prodotti nella causa N. 467/99 R.G., originariamente riunita alle altre due tuttora pendenti in questa sede di legittimità.

Sul punto, se risultano incensurabili in questa sede le valutazioni della Corte d’appello sull’attendibilità delle dichiarazioni del teste Avv. Giuseppe Livio Berlato, che ha appunto riferito come i coniugi Pe.- D.M. fossero ben consapevoli di acquistare a non domino, con la conseguenza che la presunzione di buona fede di cui all’art. 1147 c.c. può dirsi correttamente superata dal giudice del merito, va del pari rilevata l’inammissibilità del profilo afferente l’omesso esame di fatto decisivo, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti, i ricorrenti, nel corpo del ricorso, si limitano a indicare che i predetti documenti erano stati prodotti nella causa N. 467/99 R.G. (concernente la prima opposizione da essi proposta dinanzi al Tribunale), poi riunita a quelle recanti i NN. 1259/99 e 388/2000 R.G., e definita con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione dal Tribunale di Vicenza, Sez. dist. di Schio, con sentenza del 11.4.2013, non appellata sul punto. Essi ricorrenti, però, tenuto conto dell’autonomia di ciascuna causa riunita, sebbene decisa con la medesima sentenza, non indicano se e come detti documenti siano stati offerti al giudice d’appello, nè quando lo siano stati (il che vale anche in relazione al giudizio di primo grado), nè ancora se essi fossero eventualmente funzionali a supportare uno specifico motivo di gravame, dal che non può che derivare l’inammissibilità del motivo, anche sotto il profilo in esame.

8 – Merita invece accoglimento il sesto motivo. Con esso, coniugi Pe.St. e P.S. lamentano una totale pretermissione, da parte del secondo giudice (ritualmente investito della questione, come da pp. 9 e 15 dell’atto d’appello), della censura da loro mossa circa la mancata considerazione del Tribunale della propria autonoma situazione possessoria, allegata sin dall’atto introduttivo del 26.2.2000.

Al di là dell’erroneo ma ininfluente riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (anzichè al n. 4 dello stesso articolo – v. Cass., Sez. Un., 24.7.2013, n. 17931), il motivo è palesemente fondato, giacchè la sentenza impugnata ha del tutto obliterato di esaminare la censura alla sentenza di primo grado, ritualmente sollevata dai predetti, in violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c.. Si impone, quindi, la cassazione con rinvio.

9. – In conclusione, i motivi primo, secondo, terzo e quinto sono infondati, mentre il quarto va dichiarato inammissibile; in accoglimento del sesto motivo, va disposta la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in altra composizione, che procederà ad esaminare il motivo d’appello pretermesso e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta i motivi primo, secondo, terzo e quinto; dichiara inammissibile il quarto; accoglie il sesto, cassa in relazione e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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