Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24636 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28847-2018 proposto da:

F.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TUSCOLANA

404, presso lo studio dell’avvocato MAURO DE CARO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI

ROMA, (ATER DI ROMA), in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 20E,

presso lo studio dell’avvocato EDMONDA ROLLI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1186/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con ricorso depositato in data 11 aprile 2012, F.C. proponeva opposizione avverso il decreto di rilascio per occupazione senza titolo di un alloggio sito in (OMISSIS), emesso nei suoi confronti dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) del Comune di Roma il 6 marzo 2012, ai sensi del D.P.R. n. 1035 del 1972, art. 18 e della L.R. 6 agosto 1999, n. 12, art. 15 chiedendo che fosse accertato il proprio diritto a subentrare ai genitori nel rapporto di locazione dell’immobile. Aggiungeva di aver abitato stabilmente con questi ultimi è di avere occupato l’immobile sin dal 1962 insieme ai propri genitori e di avervi vissuto ininterrottamente sino alla data del proprio matrimonio e di avervi fatto ritorno, dopo la separazione, a partire dai primi anni ottanta. Precisava, infine, di avere dato comunicazione di tale rientro all’azienda territoriale;

il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19304 del 2012, rigettava l’opposizione rilevando che, indipendentemente dall’accertamento delle ragioni dell’allontanamento del rientro, “non è documentalmente provato che si sia verificata la fattispecie di cui all’art. 12, comma 4, della legge regionale e cioè il rientro dei figli, posto che è agli atti la dichiarazione di I.A. (madre dell’opponete) di occupare da sola l’immobile e posto che, quindi, in mancanza di comunicazione, non vi è stata la valutazione positiva dell’ente al subentro. Subentro che non è automatico, ma subordinato alla valutazione positiva tendente all’emanazione del conseguente provvedimento di voltura”;

avverso tale decisione proponeva appello la F. con ricorso del 13 marzo 2013. Si costituiva I’ATER chiedendo il rigetto del gravame;

la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 6 aprile 2018, rigettava l’impugnazione provvedendo sulle spese;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione F.C. affidando ad un motivo articolato in due censure. Resiste con controricorso l’Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 11 preleggi, con riferimento alla L.R. Lazio n. 12 del 1999, art. 12; i giudici di merito avrebbero erroneamente applicato la normativa regionale ad una fattispecie che traeva origine da una circostanza verificatasi prima del 1985. Infatti, nel ricorso introduttivo, la F. aveva chiesto di accertare “il diritto della istante a subentrare nel rapporto di locazione relativo all’immobile… ai genitori F.A. e I.A., per avere convissuto con questi stabilmente ed ininterrottamente fino al loro decesso e per avere fatto parte dell’originario nucleo familiare al momento dell’assegnazione”. Pertanto, avrebbe dovuto trovare applicazione la disciplina precedente al 1985 ed, in particolare, la L. n. 392 del 1978, art. 6 che non prevedeva le decadenze indicate nella sentenza impugnata;

con il secondo motivo si lamenta la violazione della L.R. Lazio, n. 12 del 1999, art. 11, comma 5 e art. 12, commi 4 e 5. Contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, la comunicazione prevista all’art. 12, comma 5 non costituirebbe un presupposto del diritto al subentro e, pertanto, dovrebbe essere oggetto di esame da parte dell’organo giudiziario. Inoltre, l’art. 11 della Legge regionale non prevede come presupposto quello della convivenza da parte del coniuge (madre della ricorrente) dell’originario assegnatario. Pertanto, in accoglimento del motivo dovrà provvedersi all’ammissione delle prove orali riguardanti un profilo decisivo per la controversia;

il primo motivo è inammissibile perchè non è specifico. La Corte d’Appello applica la L.R. n. 12 del 1999, che disciplina il subentro dell’assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e all’ampliamento del nucleo familiare, facendo riferimento al dato non contestato secondo cui l’ultima assegnataria, ( I.A.), madre della ricorrente, era deceduta nell’anno 2005;

quest’ultima era l’unico soggetto subentrato nel contratto di locazione, al marito F.A. ed occupava l’immobile, come dichiarato all’ente concedente, avendo richiesto la voltura contrattuale in proprio favore, con nota del 1 febbraio 1988, nella quale non vi era alcun riferimento alla posizione della figlia (analogo era il contenuto della dichiarazione del 19 febbraio 2003, resa in sede di accertamento, nella quale la I. dichiarava di essere unica occupante dell’alloggio);

pertanto, i presupposti per l’ampliamento sono stati riferiti alla situazione di fatto esistente nel 2005, poichè l’assegnatario al quale occorre fare riferimento è il coniuge di quello originario, ricorrendo all’ipotesi di matrimonio. La censura, al contrario, non si confronta con questa argomentazione e sotto tale profilo è inammissibile;

in ogni caso è generica, poichè si assume che il titolo azionato per sentir dichiarare il diritto dell’istante a subentrare nel rapporto di locazione, sarebbe il rapporto di convivenza con entrambi i genitori in epoca precedente all’anno 1985, lasciando intendere che la fattispecie avrebbe dovuto essere riferita al subentro della ricorrente al padre, F.A., deceduto nel 1985. Ma di tale assunto non vi è riscontro, poichè la circostanza è dedotta in violazione dell’art. 366, n. 6 c.p.c. in quanto il contenuto del ricorso introduttivo ex art. 447 bis c.p.c. riportato a pagina 11 del ricorso per cassazione, non si riferisce a tale assunto, riguardando genericamente la richiesta di accertamento del diritto al subentro ai genitori, fondata su una stabile ed ininterrotta convivenza “fino al loro decesso”. Mentre il riferimento alla circostanza di avere fatto parte dell’originario nucleo familiare è irrilevante poichè è pacifico, per averlo dedotto espressamente in ricorso, che la F. aveva creato un proprio nucleo familiare autonomo sino al momento della separazione;

il secondo motivo è inammissibile, poichè si limita ad una reiterazione del secondo motivo di appello ribadendo la tesi della valenza non costitutiva della comunicazione. Anche in questo caso l’argomentazione non si confronta con la motivazione della Corte d’Appello che fa riferimento all’orientamento costante di legittimità (Cass. nn. 4549 e 11230 del 2017) secondo cui l’accertamento del diritto al subentro non può essere operato dal giudice ex post, ma richiede una ricognizione preventiva dei presupposti, cioè la circostanza del rientro, che determina l’ampliamento; tale rientro deve essere precedente al decesso dell’assegnatario. Inoltre, deve ricorrere il secondo presupposto della separazione omologata dal giudice competente. Nel caso di specie i genitori non avevano provveduto ad alcuna comunicazione, per cui non vi era stato il provvedimento di ricognizione positiva da parte dell’ente concedente e gestore. Conseguentemente, va condivisa la valutazione della Corte territoriale secondo cui il Tribunale non aveva valutato, ora per allora, l’esistenza dei presupposti per l’ampliamento;

la censura è, altresì, inammissibile ai sensi dell’art. 100 c.p.c. poichè si limita a aggredire solo una delle due autonome argomentazioni sulle quali si fonda la decisione di rigetto dell’impugnazione. La ricorrente contesta la valenza costitutiva della comunicazione, ma non prende in esame la seconda argomentazione della Corte territoriale, secondo cui l’appellante non avrebbe dedotto e neppure documentato l’esistenza di una separazione “omologata dal giudice competente”;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

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