Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24636 del 05/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 05/10/2018, (ud. 18/04/2018, dep. 05/10/2018), n.24636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11875/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CESI n. 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BILOTTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA PATRIZIA ALTOMARE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 17/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 529/4/2015, depositata il 17 aprile 2015, non notificata, la CTR della Calabria dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. M.G.A. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Cosenza, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento IRPEF, IVA ed IRAP per l’anno 2000.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, cui, all’esito del deposito in atti della proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., ha fatto seguire memoria, peraltro tardiva, in quanto pervenuta il 16 aprile 2018.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata sanzionato con la declaratoria d’inammissibilità del proposto gravame l’omesso deposito da parte dell’amministrazione appellante della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata per mezzo della quale era stato notificato a controparte il ricorso in appello, senza rilevare che dall’avviso di ricevimento ritualmente prodotto in atti era possibile ugualmente rilevare la tempestività dell’appello proposto.

1.1. Il motivo è manifestamente fondato, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, secondo le quali “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)”.

1.2. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, incontroverso in fatto che la sentenza di primo grado, non notificata, è stata depositata l’8 luglio 2011, sicchè il termine lungo per la proposizione dell’appello, trovando applicazione ancora la vecchia formulazione dell’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto in primo grado anteriormente al 4 luglio 2009, e 1 della L. n. 742 del 1969, veniva a scadere l’8 ottobre 2012, deve rilevarsi che l’Amministrazione ha prodotto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate inviate sia alla parte personalmente sia al domicilio eletto presso il difensore costituito in primo grado.

L’avviso di ricevimento inviato al domicilio eletto reca in bianco la data di spedizione e risulta ricevuto, con apposizione del relative timbro datario dell’Ufficio postale, dal destinatario in data 9 ottobre 2012.

Per detto avviso di ricevimento la c.d. prova di resistenza risulta dunque negativa.

Tuttavia, come si è detto, l’Amministrazione aveva spedito il ricorso in appello per la notifica anche direttamente al domicilio del destinatario Dal timbro datario apposto dall’Ufficio postale sull’avviso di ricevimento prodotto in atti dall’Amministrazione dinanzi alla CTR risulta che il ricorso in appello fu consegnato al domicilio del destinatario, a persona qualificatasi sorella di quest’ultimo, in data 8 ottobre 2012 e dunque in pendenza del termine per la proposizione dell’impugnazione, ciò rendendo irrilevante che non possa farsi riferimento al timbro lineare, apposto dall’Amministrazione stessa, recante la data del 5 ottobre 2012 come data di spedizione del ricorso in appello per la notifica.

1.3. Ne consegue che, in ogni caso, la CTR non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, ma ritenere detta notifica, tempestiva, sebbene non effettuata al domicilio eletto, sanata, ex art. 156 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo, stante la costituzione di controparte in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria.

1.4. Infine, va dato atto che la costituzione in giudizio dell’appellante risulta avvenuta in data 5 novembre 2012, entro, dunque, il termine di giorni trenta dalla ricezione dell’atto da parte del destinatario, secondo quanto chiarito dalle pronunce delle Sezioni Unite di questa Corte innanzi citate.

2. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2018

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