Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24636 del 02/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 02/10/2019, (ud. 04/06/2019, dep. 02/10/2019), n.24636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29045-2018 proposto da:

H.S., elettivamente domiciliato presso l’avvocato ENNIO

CERIO, che lo rappres. e difende, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 2893/2017 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,

depositato il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere relatore Dott. CAIAZZO

ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

H.S., cittadino del Bangladesh, impugnò, innanzi al Tribunale di Campobasso, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e dell’umanitaria con ricorso che, con decreto del 27.8.18, fu respinto, osservando che non sussistevano i presupposti della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, in quanto: le dichiarazioni del ricorrente erano state generiche e riferite a questioni economiche, senza prospettare un pericolo concreto o una situazione di vulnerabilità; nella regione di provenienza del ricorrente non era diffusa violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno (come confermato dal rapporto pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno e dall’ultimo di Amnesty International); non risultava che un rientro nel Paese d’origine lo avrebbe esposto a situazioni di vulnerabilità.

L’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Con il primo motivo è denunziata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto il Tribunale aveva deciso sulla base di informazioni generiche relative alla situazione generale del Bangladesh, senza attivare adeguatamente i poteri istruttori ufficiosi, avendo esaminato il solo penultimo rapporto di Amnesty International 2016-2017 e senza tener conto del report del Ministero degli Esteri.

Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per non aver il Tribunale valutato compiutamente la situazione personale del ricorrente e la documentazione prodotta, nonchè l’omessa pronuncia sulla protezione umanitaria.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile, essendo diretto al riesame dei fatti inerenti all’esclusione dei presupposti della protezione sussidiaria e dell’umanitaria; al riguardo, il Tribunale ha valutato la situazione socio-politica del Bangladesh, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, sulla base della consultazione dell’ultimo rapporto di Amnesty International e del report del Ministero degli Esteri, escludendo una situazione di violenza generalizzata e di vulnerabilità del ricorrente.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto diretto al riesame dei fatti, avendo il Tribunale esaminato la situazione particolare del ricorrente, ritenendo però le sue dichiarazioni afferenti ad un a mera difficoltà di carattere economico ed escludendo un concreto pericolo per la sua vita o incolumità nel caso di rientro nel Bangladesh. Inoltre, il Tribunale ha pronunciato sulla protezione umanitaria.

Va altresì osservato che il ricorrente non ha indicato di avere allegato fatti diversi da quelli oggetto di riesame nel provvedimento, in concreto riconducibili alle forme di protezione indicate.

Nulla per le spese, data la mancata costituzione del Ministero.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2019

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