Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24635 del 19/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017), n. 24635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15465/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore
Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 95/4/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di F.A. di avviso di accertamento, relativo ad Irap, Iva ed Irpef dell’anno di imposta 2006, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado dall’Agenzia delle Entrate, per non avere l’appellante depositato la copia della ricevuta di spedizione del plico contenente l’appello notificato a mezzo posta.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo prospettante error in procedendo è manifestamente fondato.
2. La normativa posta dalla C.T.R. alla base della declaratoria d’inammissibilità dell’atto di impugnazione trova, infatti, applicazione solo allorquando la notificazione sia stata effettuata direttamente dalla parte a mezzo posta e non anche nel caso, quale quello in esame e pacifico in atti, in cui la notificazione dell’atto sia stata assegnata al messo speciale autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 4, equiparato all’Ufficiale Giudiziario (cfr. Cass. n. 7217/2015).
3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria perchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questi giudizio.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017