Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24635 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27764-2018 proposto da:

COMUNE L’AQUILA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TREMITI 10, presso lo studio dell’avvocato

ANNALISA PACE, rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO DE

NARDIS;

– ricorrente –

contro

BUILDING CORPORATE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione del 12 gennaio 2006, il Comune di L’Aquila proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in data 17 ottobre 2005 nei confronti dell’istituzione Perdonanza Celestiniana, organismo strumentale del Comune di L’Aquila, avente ad oggetto il pagamento, in favore della srl Building Corporate, della somma di Euro 11.977 a titolo di compenso per le prestazioni relative all’organizzazione di uno spettacolo estivo, oggetto della scrittura privata del 1 agosto 2002 concluso tra tale società e la predetta istituzione. L’amministrazione comunale deduceva che non era stata adottata alcuna deliberazione in proposito dal consiglio di amministrazione della Perdonanza, per cui ogni pretesa originata dalla stipulazione del contratto, avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti di chi aveva speso impropriamente il nome dell’istituzione. Si costituiva la srl Building Corporate eccependo l’improcedibilità dell’opposizione per tardiva notifica e, nel merito,

contestando la fondatezza dell’opposizione;

con sentenza del Tribunale di L’Aquila del 30 marzo 2011 il decidente dichiarava improcedibile l’opposizione, atteso che l’atto di citazione era stato notificato il 420 giorno successivo a quello della notifica del decreto ingiuntivo e non era dimostrata una precedente data di invio del plico raccomandato presso l’ufficio postale, non avendo l’opponente allegato nulla a riguardo. Inoltre, non rilevava la precedente data di avvio della notifica dell’atto di opposizione dichiarata dal difensore del Comune;

avverso tale decisione proponeva appello l’amministrazione comunale, deducendo la erroneità della decisione riguardo al fatto di far decorrere il termine per l’opposizione dalla consegna del decreto ingiuntivo, in data 1 dicembre 2005, nelle mani di un dirigente comunale privo di relazioni d’ufficio con l’istituzione Perdonanza, piuttosto che dalla successiva notifica del 16 dicembre 2005, con consegna nelle mani di un dipendente comunale addetto a ricevere gli atti. In secondo luogo, la sentenza avrebbe erroneamente omesso di considerare che l’opposizione era comunque tempestiva, anche se riferita alla data del 10 gennaio 2006, dichiarata dal difensore del Comune. Si costituiva la società appellata spiegando appello incidentale per la condanna in solido, anche del Comune, al pagamento di quanto chiesto, nella fase monitoria, alla sola istituzione, quale ente strumentale dell’amministrazione comunale;

con sentenza del 22 febbraio 2018 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava l’impugnazione principale e quella incidentale rilevando che, pur considerando la notifica dell’opposizione perfezionata già in data 10 gennaio 2006, e non in quella del 12 gennaio ritenuta dal Tribunale, sarebbero comunque decorsi più di 40 giorni dalla notifica del decreto, avvenuta il 1 dicembre 2005;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune dell’Aquila affidandosi a due motivi. La parte intimata non svolge attività processuale in questa sede.

Considerato che:

con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 149 e 155 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4 per avere il Tribunale fatto coincidere la data da cui computare il termine di 40 giorni per proporre opposizione con quella in cui venne recapitato il decreto ingiuntivo e non da quello successivo. La notificazione del decreto venne eseguita, in data 1 dicembre 2005, nelle mani di un soggetto che non era abilitato alla ricezione degli atti. In data 16 dicembre 2005 venne poi eseguita la consegna di una nuova copia del decreto ingiuntivo presso la sede dell’Assessorato alla Cultura del Comune. Ed è in relazione a tale secondo atto che il Comune propose opposizione. Rispetto a quella seconda notifica la tempestività dell’opposizione avrebbe dovuto riferirsi alla data di consegna presso l’ufficio postale della citazione in opposizione; in secondo luogo, anche facendo riferimento alla prima notifica, risulterebbe documentalmente che il giorno 10 gennaio 2006 era stata consegnata per la notifica la citazione in opposizione. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato, ritenendo non tempestiva l’opposizione del Comune, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, l’opposizione si sarebbe perfezionata esattamente il 400 giorno dalla notificazione della ingiunzione di pagamento (30 giorni dal 2 al 31 dicembre, oltre 10 giorni dal primo al 10 gennaio 2006);

con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 145 e 156 c.p.c., perchè la Corte d’Appello avrebbe disatteso il motivo di impugnazione con il quale, stante la nullità della notificazione in data 1 dicembre 2005 del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, l’eventuale sanatoria di tale nullità si sarebbe verificata con effetto ex nunc, soltanto in data 10 gennaio 2006, con l’avvio notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo il ricorrente la notificazione diretta ad una pubblica amministrazione, effettuata a persona diversa dal legale rappresentante o dal soggetto abilitato alla ricezione, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 145 c.p.c. L’efficacia sanante della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, affetto da nullità della notificazione, opererebbe ex nunc. Pertanto è solo dalla data di avvio della notificazione dell’atto di opposizione che l’atto raggiunge il proprio scopo. Al contrario, l’efficacia sanante ex tunc, di cui all’art. 164 c.p.c., troverebbe applicazione solo per gli atti interni al processo, mentre l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduce un distinto procedimento con funzione impugnatoria rispetto al procedimento monitorio;

il primo motivo è fondato. A prescindere dalle altre doglianze oggetto di ricorso, è corretta la seconda censura contenuta nel primo motivo poichè, anche facendo decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione dal 1 dicembre 2005, in luogo del diverso termine riferito alla seconda notificazione del decreto (16 dicembre 2005), l’opposizione risulterebbe proposta il 400 giorno dalla notificazione della ingiunzione, non dovendosi computare il dies a quo. Gli altri motivi sono assorbiti;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della decisione preliminare in rito, non sono stati esaminati i presupposti fondamentali e decisivi dell’azione, dei quali dovrà occuparsi il giudice di rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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