Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24635 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 02/12/2016), n.24635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18144-2014 proposto da:

L.B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato MARIO LANA, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO MELILLO, ANTON

GIULIO LANA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), in persona del Ministro in carica

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato MARIO MELILLO;

udito l’Avvocato MARINELLA DI CAVE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero della Salute proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c., comma 2 con ricorso del 1.4.2009 avverso l’esecuzione presso terzi avviata da L.B.V. nei suoi confronti in forza di sentenza del Tribunale di Bari n. 904/07 (passata in giudicato), con cui il Ministero stesso era stato condannato al pagamento di Euro 413.385,00 per danno alla salute conseguente a trasfusione di sangue infetto, “oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla sorte capitale a far data dall’evento ((OMISSIS)) e su ciascun rateo di rivalutazione alla singola scadenza annuale, con esclusione di quanto non rivalutabile”. Sosteneva l’opponente di aver pagato il dovuto, pari ad Euro 827.416,53, prima dell’esecuzione e di null’altro dovere. Il L.B. aveva invece precettato l’importo di Euro 4.417.362,90, sostenendo che il detto pagamento non poteva avere valenza estintiva del credito, giacchè la corretta interpretazione del titolo esecutivo conduceva a tale ulteriore pretesa.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 28.5.2010, ha accolto parzialmente (e pressochè integralmente) l’opposizione, ritenendo dovuta dal Ministero soltanto la maggior somma di Euro 14.331,58; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 7.1.2014, ha confermato tale decisione, respingendo il proposto gravame.

L.B.V. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’intimata resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, L.B.V. censura l’impugnata sentenza laddove si è ritenuto che, dal riferimento operato dal Tribunale di Bari nella sentenza n. 904/07 alle c.d. tabelle di liquidazione del danno alla persona (notoriamente rapportate all’attualità), occorresse operare la devalutazione delle somme riconosciute in sentenza alla data di insorgenza del danno e calcolare quindi gli interessi sulla somma via via rivalutata, secondo l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 17.2.1995, n. 1712; ciò, tuttavia, secondo il ricorrente, in insanabile contrasto con il tenore letterale della sentenza del Tribunale di Bari, azionata in executivis, che inequivocabilmente deponeva per il calcolo degli accessori così come effettuato in precetto. In tal guisa, secondo il L.B., il giudice d’appello avrebbe effettuato una non consentita introduzione di un correttivo sostanziale al titolo stesso, che tuttavia avrebbe dovuto essere apportato solo in sede di impugnazione avverso la ripetuta sentenza del Tribunale pugliese, coperta invece dal giudicato a seguito della declaratoria di inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione da parte del Ministero della Salute, come statuito dalla Corte d’appello di Bari con sentenza n. 134/2012 del 16.2.2012.

1.2 – Con il secondo motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) sugli effetti del c.d. giudicato implicito”, il ricorrente lamenta la violazione del giudicato implicito formatosi circa il criterio di calcolo degli accessori del credito, giacchè il Tribunale barese, risolvendo la questione nei termini sopra riportati, aveva implicitamente escluso la necessità di devalutare la somma liquidata. Di conseguenza, tale implicita statuizione essendo oramai coperta dal giudicato, a seguito di Corte d’appello di Bari n. 134/2012, la Corte romana aveva finito con l’effettuare un intervento “manipolativo” sul tenore della decisione azionata esecutivamente, non consentito dalla definitività della decisione sul punto.

2.- I motivi, da trattarsi congiuntamente stante l’evidente loro specularità, sono entrambi infondati.

La Corte d’appello di Roma, dopo aver richiamato i principi enunciati da questa Corte che sottendono l’interpretazione del titolo esecutivo da parte del giudice dell’esecuzione, ha escluso che il Tribunale di Roma, nell’accogliere pressochè integralmente l’opposizione proposta dal Ministero della Salute, vi si fosse discostato, evidenziando in particolare che: 1) il Tribunale di Bari aveva liquidato il credito risarcitorio applicando le c.d. tabelle, quali criteri standardizzati per la liquidazione del danno alla persona, notoriamente rapportate all’attualità, tanto da venire aggiornate con cadenza annuale; 2) che, conseguentemente, il Tribunale capitolino aveva in modo corretto ritenuto che la liquidazione consacrata nel titolo era stata effettuata in moneta attuale, ossia del 2007, e che nulla nella sentenza azionata potesse giustificare l’individuazione del dies a quo per il calcolo degli accessori nel momento dell’evento dannoso, ossia nel (OMISSIS); 3) che proprio la valorizzazione dell’inciso “con esclusione di quanto non rivalutabile” portava a ritenere che il Tribunale barese avesse voluto affermare la non rivalutabilità del capitale riconosciuto in sentenza; 4) infine, che la formula adottata circa il calcolo degli accessori facesse inequivoco riferimento all’insegnamento di Cass., Sez. Un. n. 1712/95, che impone appunto la necessità di devalutare il credito di valore, ove attualizzato, alla data di insorgenza del danno, e di calcolare gli interessi compensativi (in misura legale) sulla somma via via rivalutata, fino alla data di liquidazione (ossia, nella specie, fino a quella di deposito della sentenza).

Ora, in tema di interpretazione del titolo esecutivo di formazione giudiziale, è noto l’insegnamento di Cass., Sez. Un., 2.7.2012, n. 11066, secondo cui “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si identifica, nè si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato. (…)”. In linea con tale arresto, è stato più recentemente affermato nella giurisprudenza di questa Sezione che “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., comma 2, n. 1, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, in quanto è consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purchè le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo” (Cass. 31.10.2014, n. 23159).

Questi essendo i principi cardine in subiecta materia, ritiene questa Corte che il giudice d’appello abbia correttamente proceduto alla concreta individuazione del decisum del Tribunale barese. Quest’ultimo, infatti, ha condannato il Ministero al pagamento, in favore del L.B., della somma di Euro 413.835,00, “oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla sorte capitale a far data dall’evento ((OMISSIS)) e su ciascun rateo di rivalutazione alla singola scadenza annuale, con esclusione di quanto non rivalutabile”. Al riguardo, nella pur non chiarissima formula adottata da quel giudice, non può non scorgersi il richiamo dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 11712/95, secondo cui “Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata “per equivalente”, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche se adottata in sede di rinvio), è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l’attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell’illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio”.

A deporre univocamente nel senso suesposto e ad escludere che il giudice barese avesse inteso liquidare il capitale alla data dell’evento, come sostenuto dal ricorrente, è proprio l’uso delle parole “con esclusione di quanto non rivalutabile”, in uno con la formula “ciascun rateo di rivalutazione”: se così non fosse, la precisazione non potrebbe acquisire alcun senso logico, come correttamente rilevato dai giudici di merito. Nessun dubbio, poi, che l’uso delle c.d. tabelle abbia comportato che la c.d. taxatio da parte del giudice barese sia stata effettuata con riferimento a valori attuali (ossia al 2007), noto essendo che le tabelle per la liquidazione del danno alla persona vengono costantemente aggiornate proprio per depurare i valori dagli effetti della svalutazione monetaria.

In definitiva, nell’interpretazione del titolo esecutivo offerta dal giudice d’appello non può scorgersi nè un intervento “manipolativo”, nè in violazione del preteso giudicato implicito, proprio perchè essa individua l’esatta portata della decisione valorizzando le evenienze acquisite nel processo a quo (v. in tal senso, la già citata Cass. n. 23159/14), ossia il ricorso alle c.d. tabelle, e l’implicito (sebbene univoco) riferimento all’orientamento giurisprudenziale sugli accessori del credito di valore. E’ quindi evidente che la somma liquidata nella ripetuta sentenza in linea capitale deve essere devalutata alla data di insorgenza del danno e che sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli accessori del credito, secondo i dettami di Cass., Sez. Un. n. 1712/95, come correttamente ritenuto dalla Corte d’appello di Roma.

3. – In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 16.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Si dà atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17). Si dispone l’oscuramento dei dati.

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato assistente di studio dr. S.S..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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