Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24634 del 19/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15271/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CESI 21 (STUDIO LEGALE

TRIBUTARIO FERRAGINA & PARISI), presso l’avvocato CARMELA

PARISI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INERTI MUTO S.R.L. UNIPERSONALE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2175/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della Inerti Muto s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, di avvisi di iscrizione ipotecaria, la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la prima decisione da Equitalia Sud s.p.a. per non avere la stessa depositato la copia della ricevuta di spedizione del plico contenente l’appello notificato a mezzo posta.

Avverso la sentenza Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo prospettante error in procedendo è manifestamente fondato.

2. La normativa posta dalla C.T.R. alla base della declaratoria d’inammissibilità dell’atto di impugnazione trova, infatti, applicazione solo allorquando la notificazione sia stata effettuata direttamente dalla parte a mezzo posta e non anche nel caso, quale quello in esame pacifico in atti, in cui la notificazione dell’atto sia stata assegnata all’Ufficiale Giudiziario.

3. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria perchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questi giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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