Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24634 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21743-2018 proposto da:

COMUNE DI CARASSAI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO D’URBANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ETTORE BARTOLOMEI;

– ricorrente –

contro

C.V. & FIGLI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FRANCESCO DENZA N. 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO

BATTAGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA DI EUGENIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 480/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il

13/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE

POSITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione in opposizione a precetto ai sensi degli artt. 615 e 619 c.p.c. notificato il 7 agosto 2009, la società C.V. & Figli s.r.l. evocava in giudizio il Comune di Carassai davanti al Tribunale di Ascoli Piceno deducendo che, con atto notificato il 22 luglio 2009, il Comune aveva intimato precetto per la somma di Euro 220.700 sulla base della sentenza n. 406 del 2009 della Corte d’Appello di Ancona. Lamentava con l’opposizione che quella sentenza era priva di statuizioni di condanna, limitandosi a dichiarare che la domanda di indebito arricchimento, proposta da C.V. & Figli s.r.l. era inammissibile perchè nuova. Pertanto, chiedeva di sospendere l’esecuzione proposta dal Comune nei confronti della società e dichiarare l’inefficacia del precetto opposto;

con sentenza del 17 marzo 2014 il Tribunale di Ascoli Piceno respingeva l’opposizione;

con atto di citazione del 15 maggio 2014 la società proponeva appello, lamentando la erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto che “il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una decisione successivamente riformata in appello” sorge “per il solo fatto della riforma della sentenza di primo grado”;

con sentenza del 13 aprile 2018, la Corte d’Appello di Ancona accoglieva l’impugnazione proposta dalla società C.V. & Figli s.r.l. dichiarando la nullità del precetto e condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio;

avverso tale decisione l’amministrazione comunale propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi. C.V. & Figli s.r.l. Resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si deduce la violazione di artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Il giudice di appello avrebbe ben potuto superare la regola generale che stabilisce di porre interamente a carico della parte soccombente le spese di lite, compensandole ai sensi dell’art. 92 c.p.c., al tempo applicabile, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni. Nel caso di specie, infatti, vi sarebbe stato un mutamento della giurisprudenza rispetto alla questione centrale. In particolare, vi erano orientamenti contrapposti e l’incertezza giuridica sulla questione giustificherebbe la compensazione delle spese di lite. D’altra parte, la cancelleria della Corte d’Appello di Ancona aveva apposto la formula esecutiva sulla sentenza n. 409 del 20 maggio 2009, nonostante questa non contenesse una condanna espressa alla restituzione delle somme pagate;

con il secondo motivo si deduce la violazione l’art. 91 c.p.c. e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Con riferimento alla condanna al pagamento dell’Iva da applicarsi alle spese legali si rileva che poichè la controparte è una società, titolare di partita Iva e la prestazione riguarda l’esercizio dell’attività di impresa, la stessa potrebbe portare in detrazione l’Iva per cui le somme dovute in rimborso dell’Iva andrebbero pagate solo nel caso di aventi diritto ai quale è inibita la detrazione dell’Iva o il rimborso a causa della attività svolta;

il primo motivo è inammissibile poichè per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità non è censurabile in questa sede il prospettato mancato esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di disporre la compensazione delle spese di lite. Trova applicazione il principio secondo cui il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito le valutazioni sull’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, che in quella di concorso di altri giusti motivi (per tutte, Cass. 17 ottobre 2017, n. 24502);

quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato trovando applicazione il principio secondo cui la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali costituisce titolo esecutivo, anche per conseguire il rimborso dell’Iva che la parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18 trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, consegue al pagamento degli onorari del difensore (Cass., 1 aprile 2011, n. 7551). Sotto altro profilo, l’eventualità di portare in detrazione l’Iva dovuta al proprio difensore in virtù della propria qualità personale, non incide sulla condanna, costituendo una questione eventualmente rilevante in sede di esecuzione (Cass., 23 febbraio 2017, n. 4674);

questa Corte ha approfondito la questione sollevata dalla parte ricorrente con la decisione n. 1406 del 2007, rilevando che l’obbligazione del soccombente di rimborsare l’IVA al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell’art. 91 c.p.c., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l’IVA che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l’IVA, nella loro doverosità (per legge). I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell’altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo. Per evitare che la parte vittoriosa – se ha portato in detrazione l’I.V.A. (versata in via di rivalsa al difensore) – si arricchisca indebitamente ricevendone il pari importo a titolo di spese, il soccombente potrà pretendere dalla parte vittoriosa la dimostrazione che l’IVA versata in via di rivalsa non è stata portata in detrazione e, nel caso lo sia stata, rifiutare il versamento del pari importo. Come affermato da questa Corte, ciò potrà avvenire solo in sede di esecuzione (Cass. 8686/91; Cass. 2387/98);

dieci anni più tardi questa Corte (Cass., 23 febbraio 2017, n. 4674, citata) ha ribadito tali principi, precisando che tra le spese processuali che la parte soccombente deve essere condannata a rimborsare al vincitore rientra anche la somma dovuta da quest’ultimo al proprio difensore a titolo di I.V.A., costituendo tale imposta una voce accessoria, di natura fiscale, del corrispettivo dovuto per prestazioni professionali relative alla difesa in giudizio. L’eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l’I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poichè la condanna al pagamento dell’I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta”). In tal senso anche Cass. 3968 del 19/02/2014;

non vi sono ragioni per discostarsi da questo consolidato orientamento;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale;

infine, tenuto conto del tenore della decisione, mancando ogni discrezionalità al riguardo (Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) va dichiarato che sussistono i presupposti processuali per il pagamento del doppio contributo se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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