Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24634 del 02/12/2016


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Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15493-2014 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, in persona del Curatore

Fallimentare Avv. G.A.M., considerata domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato CARMINE RUGGI giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

V.P.;

– intimata –

Nonchè da:

V.P., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avvocato FRANCESCO ANTONIO RIZZO giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SNC, in persona del Curatore

Fallimentare Avv. G.A.M., considerata domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’Avvocato CARMINE RUGGI giusta procura in

calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 54/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 20/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato CARMINE RUGGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Banca di Credito Cooperativo di (OMISSIS) (poi Cassa Rurale Ed Artigiana di Castellana Grotte a responsabilità limitata) citava in giudizio V.V. e la figlia V.P. in azione revocatoria ordinaria per far dichiarare l’inefficacia della donazione con riserva di usufrutto (anno 1996), da parte del primo alla seconda, di un immobile sito in (OMISSIS).

2. In primo grado il processo è stato interrotto per il fallimento di V.V., quale socio illimitatamente responsabile della (OMISSIS) SNC, e poi riassunto dal curatore fallimentare. Il tribunale ha accolto la domanda di revocatoria della curatela fallimentare; V.P. ha proposto appello, che e stato accolto sulla considerazione che non era stato provato, da parte del fallimento, l’eventus damni e cioè il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie da parte dell’atto dispositivo.

3. Propone ricorso per cassazione la curatela del fallimento (OMISSIS) SNC, mediante un motivo, articolato in tre diverse censure; resiste con controricorso e ricorso incidentale V.P.. Deposita controricorso al ricorso incidentale il fallimento (OMISSIS) SNC. Hanno depositato memorie difensive sia V.P. che la curatela del fallimento (OMISSIS) SNC.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente Fallimento denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sotto i seguenti diversi profili:

a. per difetto e contraddittoria motivazione in relazione ai poteri del curatore, ai sensi della L. Fall., artt. 31 e 66;

b. Per erronea applicazione degli artt. 2901 e 2903, in relazione all’art. 2740 c.c.;

c. per erronea applicazione dei criteri dell’onere della prova nell’azione revocatoria ordinaria della donazione, con riferimento al terzo beneficiario.

2. Il ricorso è inammissibile; quanto al primo punto, esso contiene generiche osservazioni in ordine ai poteri del curatore fallimentare, senza individuare una specifica censura contro la sentenza impugnata. Non è dato nemmeno di comprendere quale sia la parte o statuizione della sentenza concretamente censurata. In ogni caso, il ricorrente non tiene conto che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893). Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del medesimo art. 360 c.p.c., n. 4 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13928 del 06/07/2015, Rv. 636030).

3. Con il secondo motivo si censura la sentenza con riferimento alle valutazioni circa l’applicabilità del precedente di questa Corte numero 8931 del 2013, senza, peraltro, ancora una volta individuare con precisione la statuizione della sentenza oggetto di impugnazione o la specifica violazione di legge con riferimento alle norme indicate in rubrica. In ogni caso, il precedente richiamato di questa Corte addossava l’onere della prova dell’eventus damni al curatore per il principio di “vicinanza della prova”, che non viene meno per il solo fatto che il curatore sia subentrato all’azione promossa dal singolo creditore prima del fallimento. Infine, si osserva che la sentenza impugnata (all’ultimo capoverso della pagina 5) esclude la sussistenza del pregiudizio – con riferimento all’atto di donazione del 1996 – facendo riferimento a successive plurime acquisizioni immobiliari a favore del donante, con esclusione pertanto del nesso causale tra la predetta donazione e l’attuale incapienza del patrimonio. Tale affermazione non risulta specificamente contestata nel ricorso, che si limita a svolgere svariate considerazioni sui poteri del curatore e l’applicabilità del precedente di questa Corte, senza individuare in modo specifico sia le parti della sentenza oggetto di doglianza, sia le concrete violazioni di legge lamentate.

4. Con il terzo motivo il Fallimento argomenta in ordine all’elemento soggettivo del terzo beneficiario della donazione, ritenendo che la prova di non conoscenza del pregiudizio debba essere fornita da quest’ultimo. Il motivo è inammissibile perchè di fatto censura una questione in diritto che è stata risolta dalla Corte d’appello a favore dello stesso ricorrente; alla pagina 4 della sentenza, la sentenza afferma che, non trattandosi di revocatoria di atto a titolo oneroso, è del tutto irrilevante la sussistenza o meno della consapevolezza circa il pregiudizio che l’atto possa arrecare alle ragioni creditorie. Gran parte del motivo è, poi, articolato sul presupposto della suddivisione dell’onere probatorio in ordine all’elemento soggettivo del terzo, senza considerare che l’appello era stato accolto non per la mancata prova di consapevolezza da parte della beneficiaria dell’atto, ma per mancata prova dell’eventus damni. Il motivo pertanto è, per tali parti, del tutto inconferente. Ma anche laddove, nello sviluppo del motivo, si censura l’attribuzione dell’onere probatorio circa l’eventus damni, il motivo è inammissibile perchè, come si è già ricordato in precedenza, la Corte non ha solo attribuito tale onere al fallimento, ma ha anche motivatamente escluso, sulla base degli atti, che tale pregiudizio fosse sussistente e causalmente collegato all’atto dispositivo del 1996 (si vedano gli ultimi due capoversi della pagina 5). Contro tali specifiche affermazioni della sentenza non vi è stata alcuna contestazione, limitandosi il fallimento ricorrente ad affermare apoditticamente che la donazione è in re ipsa dannosa alle ragioni creditorie (dimenticando che la donazione è revocabile solo in quanto incida concretamente sulla responsabilità patrimoniale del debitore) e che lo stato di dissesto economico e di crisi irreversibile in cui versava il donante al momento dell’atto era pacifico e non contestato (quando invece la sentenza afferma esattamente il contrario).

5. Ne consegue che il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. A tale declaratoria consegue l’assorbimento del ricorso incidentale sostanzialmente condizionato, dato che la censura ivi sviluppata era in qualche modo subordinata all’accoglimento dei motivi di gravame, non avendo alcun interesse concreto la signora V. ad ottenere una pronuncia di prescrizione ex art. 2903 c.c., laddove la domanda revocatoria sia stata respinta in via definitiva (In tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi assorbito l’esame del ricorso incidentale nell’ipotesi in cui venga dichiarato inammissibile il ricorso principale avverso una sentenza di rigetto nel merito, in quanto l’interesse a proporre il ricorso incidentale sorge solo con la soccombenza; cfr. Sez. L, Sentenza n. 21652 del 14/10/2014, Rv. 632653).

6. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso principale consegue la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – nonchè al raddoppio del contributo unificato, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17:

“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna la ricorrente curatela del fallimento (OMISSIS) SNC al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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