Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24633 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14448/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

TIRRENICA COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2222/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte della Tirrenica Costruzioni s.r.l. di avvisi di recupero credito, relativi agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate per avere quest’ultima depositato la copia dell’avviso di ricevimento del plico contenente l’appello notificato a mezzo posta e, non anche, copia della ricevuta di spedizione.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato ad unico motivo.

La contribuente non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo, prospettante error in procedendo, è manifestamente fondato.

2. Sulla questione controversa sono, infatti, intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali con la sentenza n. 13453 del 29 maggio 2017 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

a) nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione);

b) nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza.

3. La Commissione tributaria regionale, nel dichiarare inammissibile l’appello senza compiere alcun esame del contenuto dell’avviso di ricevimento, pacificamente tempestivamente in atti, si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria perchè proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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