Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24633 del 02/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DE MARCHI ALBENGO P. G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7699-2014 proposto da:

M.F.A., G.R., MU.FR.,

M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAVOUR, 183/B,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DE CAROLIS, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO GASPARI

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona dell’Avv.

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA VECCHIA 691,

presso lo studio dell’avvocato MARCO FABIO LEPPO, rappresentata e

difesa dall’avvocato RENATO ZANFAGNA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4189/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;

udito l’Avvocato MASSIMILIANO GASPARI per delega;

udito l’Avvocato MARCO FABIO LEPPO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Il tribunale di Lodi, con sentenza depositata l’11 settembre 2012, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti della MPS Gestione Crediti Banca S.p.A. degli atti di compravendita intercorsi tra M.F.A. e M.M. (quali venditori), G.R. e Mu.Fr. (quali acquirenti). I primi due rivestivano la qualità di soci della “Melco S.r.l.” – società debitrice della banca suddetta, per la quale avevano prestato fideiussione – cosicchè gli atti di cessione pregiudicavano le ragioni creditorie, dismettendo gli unici cespiti immobiliari in capo ai garanti.

2. La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo integralmente l’appello. Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione M.F.A., M.M., G.R. e Mu.Fr., affidandolo a 4 motivi; resiste con controricorso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo deducono violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., n. 1, con riferimento alla ritenuta sussistenza della consapevolezza da parte dei venditori delle condizioni di crisi in cui versava la società.

2. Con il secondo motivo denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 2, per essere la prova di cui al primo motivo raggiunta tramite presunzioni non gravi, precise e concordanti come vorrebbe la suddetta disposizione di legge.

3. Con il terzo motivo denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., n. 2, e art. 2729 c.c., con riferimento alla scientia damni in capo alle acquirenti dei beni immobili (mogli dei venditori).

4. Infine, con un quarto motivo deducono omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e cioè la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie insito negli atti dispositivi.

5. I primi tre motivi sono inammissibili in quanto, sotto la formale indicazione di violazione di legge, censurano in realtà la valutazione della prova compiuta dai giudici di primo e secondo grado e dunque questioni valutative di merito che non possono essere oggetto di sindacato in sede di legittimità.

6. Il quarto motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, perchè deduce contraddittoriamente vizi tra loro incompatibili, quali l’assenza e la contraddittorietà od insufficienza della motivazione. Sul punto, si veda Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011, Rv. 619790, secondo cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quale l’omessa motivazione (che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio), l’insufficienza della motivazione (che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi), e la contraddittorietà della motivazione (che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro). Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle censure del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse.

7. In secondo luogo – premesso che in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’azione revocatoria vi è motivazione specifica alle pagine 5-6-7, sia con riferimento alla posizione dei venditori, sia in capo alle mogli acquirenti – deve ricordarsi che il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b) suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893), che non consente più la deduzione, con il ricorso per cassazione, del vizio di motivazione (se non per totale assenza grafica o mera apparenza della stessa, circostanze evidentemente non sussistenti nel caso di specie).

8. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso di spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA