Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24632 del 22/11/2011

Cassazione civile sez. II, 22/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 22/11/2011), n.24632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Avv. V.W., rappresentato e difeso da se medesimo

nonchè, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.

Prioreschi Maurilio, elettivamente domiciliato in Roma, viale

Mazzini, n. 88;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ ETTORE MARIANI a r.l., in persona del legale rappresentante

prò tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv. Falchi Pier Luigi e Amici

Giancarlo, elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in

Roma, via Massarosa, n. 3;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Corte d’appello di Roma n. 573 del 2

febbraio 2006 e n. 1124 del 12 marzo 2009;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26

ottobre 2011 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

udito l’Avv. V.W.;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L’Avv. V.W. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la s.p.a. Ettore Mariani, con la quale aveva precedentemente concluso un contratto di compravendita per una fornitura di marmi, per sentire dichiarare la risoluzione (parziale) del contratto, per inadempimento della convenuta relativamente al marmo del tipo “giallo di Siena”, con la conseguente condanna della medesima al risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di giudizio.

Si costituì la convenuta, resistendo.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3137 del 27 febbraio 2002, in accoglimento della domanda condannò la società convenuta al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento del danno per l’inutilizzabilità dell’immobile dal giugno 1990 al giugno 1991, della somma di L. 75.000.000, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese di giudizio.

2. – La società Ettore Mariani ha proposto appello.

2.1. – Con sentenza non definitiva n. 573 del 2 febbraio 2006, la Corte d’appello di Roma, nella resistenza dell’appellato, ha dichiarato l’ammissibilità dell’appello e la nullità dell’accertamento tecnico preventivo espletato dal Pretore di Roma su ricorso del V., disponendo per la prosecuzione dell’istruttoria con separata ordinanza.

2.2. – Con sentenza n. 1124 del 12 marzo 2009, la Corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame, ha accolto la sola domanda risarcitoria proposta dal V., ha determinato il danno dovuto dalla società a quest’ultimo in Euro 2.413,45, oltre agli interessi legali sulla somma media di Euro 1.206,72, ed ha condannato la società a pagare al V. la metà delle spese processuali del doppio grado di giudizio e le spese di consulenza tecnica d’ufficio.

3. – Per la cassazione di entrambe le sentenze della Corte d’appello il V. ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 aprile 2010, sulla base di nove motivi.

Ha resistito con controricorso la società Ettore Mariani a r.l..

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

La società controricorrente ha depositato una comparsa di costituzione di nuovo avvocato, con procura a margine, e contestuale memoria ex art. 373 c.p.c..

4. – Con ordinanza collegiale, resa nel corso dell’udienza di discussione, la costituzione del nuovo difensore per la società controricorrente è stata dichiarata inammissibile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente ribadita – in conformità a quanto già statuito da questa Corte con la sentenza 9 febbraio 2011, n. 3187 – l’irritualità del conferimento dell’incarico al nuovo difensore da parte della società controricorrente, avvenuto attraverso il rilascio di procura speciale (non già nelle forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ma) a margine della memoria illustrativa prevista dall’art. 378 c.p.c.. Trattandosi di giudizio nella specie già pendente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (v. art. 58, comma 1), non può trovare applicazione il nuovo disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, (come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 9), che ora ammette (integrando, sul punto, la precedente versione della medesima norma) la costituzione in giudizio della parte anche mediante il conferimento della procura speciale con apposizione in calce o a margine “della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato”. Pertanto, nel caso in esame, ricadente sotto la previgente disciplina del citato art. 83 c.p.p., comma 3, per la nomina del nuovo difensore sarebbe stato necessario osservare, in via esclusiva, le forme prescritte dal comma 2 dello stesso art. 83 del codice di rito, non essendo ammesse altre modalità.

2. – Sempre in via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso.

Non per l’eccepita tardività del medesimo: essendo stato il ricorso dell’Avv. V. notificato il 20 aprile 2010, ritualmente il controricorso è stato notificato – nel rispetto del termine previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1 – il 31 maggio 2010, essendo il 30 maggio 2010, giorno di scadenza, domenica, e quindi festivo, con conseguente applicazione della disposizione generale di cui all’art. 155 c.p.c. sulla proroga di diritto della scadenza al primo giorno seguente non festivo.

La ragione di inammissibilità dipende dal fatto che – come ulteriormente eccepito dal ricorrente nella memoria illustrativa – il controricorso è stato proposto da un soggetto – la s.r.l. Ettore Mariani – che non è stato parte del giudizio di merito – svoltosi nel contraddittorio con la s.p.a. Ettore Mariani -, senza che la società a responsabilità limitata abbia dimostrato, com’era suo onere a fronte della contestazione della identità soggettiva (cfr.

Cass., Sez. 5, 14 gennaio 2003, n. 396), la propria asserita derivazione dalla società preesistente.

3. – Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo (violazione dell’art. 167 cod. proc. civ., nel testo previgente, e degli artt. 156 e 157 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) il ricorrente deduce che controparte non ha mai formulato nè nell’atto della sua costituzione nè nel corso dell’istruzione nè al termine della stessa, in sede di precisazione delle conclusioni, alcun petitum di merito ma ha chiesto solo il rinnovo della c.t.u. Di qui il quesito se “può ritenersi correttamente redatta e quindi giuridicamente valida, una comparsa di costituzione in giudizio nella quale parte convenuta non formula alcuna contestazione circa la domanda attrice, non ne rileva la asserita infondatezza, non ne chiede il rigetto” e se “è legittimo l’operato di una parte processuale (nel caso parte convenuta) la quale oltre a non averè, nella sua comparsa di costituzione, formulato qualsiasi richiesta di merito rispetto alla domanda dell’altra parte (nel caso parte attrice), nelle sue conclusioni finali si riporta a quelle asseritamente precisate nella comparsa di risposta ma che, al contrario, in tale comparsa non sono state precisate”.

Con il secondo mezzo (violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. – testo previgente – in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si fa presente che in sede di appello la società Mariani ha concluso chiedendo “il rigetto di tutte le domande proposte dall’attore Avv. V.W., in quanto non provate e comunque infondate…

respingere la domanda di risarcimento del danno, in quanto tale danno non è mai stato provato”. Si tratterebbe, ad avviso del ricorrente, di “domande nuove e diverse rispetto all’unica “domanda” di ripetere la c.t.u. formulata in primo grado. Di qui il quesito se sia “ammissibile un atto di appello che propone domande nuove rispetto a quella unica proposta in primo grado (rinnovo della c.t.u.) senza peraltro contestare la domanda attrice”.

3.1. – I due motivi – i quali, stante la loro connessione (basandosi la prospettazione della novità della “domanda” in appello sulla invalidità della comparsa di costituzione in primo grado, priva “di qualsiasi richiesta di merito rispetto alla domanda dell’altra parte”), possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Essi muovono da una inesatta premessa in diritto, che cioè il convenuto in un giudizio di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno, il quale sia stato (asseritamente) silente in primo grado sulle richieste di merito formulate dall’attore, si veda preclusa la possibilità di richiedere con l’atto di appello – ostandovi il divieto di ius novoram, sancito dall’art. 345 cod. proc. civ. – il rigetto della domanda dell’attore, perchè non provata o non fondata.

Invero, per costante giurisprudenza, si ha domanda nuova – inammissibile in appello – per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale si è svolto in quella sede il contraddittorio (Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2003, n. 15408).

Inoltre, le eccezioni vietate in appello sono soltanto quelle in senso proprio, ovvero “non rilevabili d’ufficio”, e non, indiscriminatamente, tutte le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie” (Cass., Sez. 2, 21 maggio 2007, n. 11774).

Da tanto deriva che il convenuto, che non introduca indagini su eccezioni in senso stretto, può in ogni caso per la prima volta in appello esplicitare difese rivolte a contrastare l’avversa pretesa, accolta dal primo giudice, e quindi può chiedere il rigetto della domanda ri-solutoria e risarcitoria, deducendone la mancanza di prova, non integrando detta difesa nè una eccezione in senso proprio nè, tanto meno, una domanda nuova.

Ma i motivi spiegati dal ricorrente sono, altresì, infondati in punto di fatto, non corrispondendo al vero che con la comparsa di costituzione e risposta dinanzi al Tribunale la società Ettore Mariani si sia limitata a richiedere il rinnovo della c.t.u. rispetto all’accertamento tecnico svolto ante causam.

Risulta infatti per tabulas dalla lettura di detta comparsa – consentita in ragione del vizio processuale nella sostanza denunciato (al di là dell’erroneo richiamo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, anzichè al n. 4 del medesimo articolo) – che la società convenuta ha “contestata(to) in toto la domanda attrice”, rilevando:

l'”incompetenza per valore del giudice adito per la c.t.u.” e l'”infondatezza della domanda” perchè: “il prodotto fornito all’Avv. V.W. (era) di buona qualità e di prima scelta”, “una delle caratteristiche fondamentali del prodotto compravenduto (era) la fragilità dello stesso e la necessità di frequenti stuccature” e “le differenze di livello riscontrate nel pavimento (erano) dovute a cattiva posa in opera”.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale – nel respingere l’eccezione di inammissibilità dell’appello per la asserita novità delle conclusioni in esso contenute – ha ritenuto che dalla semplice lettura della comparsa di riposta depositata dalla società si rende evidente come la stessa abbia: eccepito l’incompetenza per valore del pretore adito per l’accertamento tecnico preventivo; rilevato espressamente, e motivato, l’infondatezza della domanda di risoluzione e chiesto una nuova consulenza tecnica d’ufficio in ordine ai vizi denunciati da controparte; contestato genericamente ogni altra domanda (evidentemente, la domanda di risarcimento danni) dell’attore.

Nè rileva che nella comparsa di risposta le conclusioni del convenuto non abbiano una evidenziazione separata dal resto dell’atto che le contiene, posto che la formulazione delle conclusioni, richiesta dall’art. 167 c.p.c. nel testo (ratione temporis applicabile) anteriore alla riforma introdotta dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 11, pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che la mancanza di una sintesi conclusiva e finale sia di per sè causa di nullità dell’atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità ed imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo (Cass., Sez. 1, 26 novembre 1996, n. 10468; Cass., Sez. 1, 12 giugno 2008, n. 15707).

4. – Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 696 e 693 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si chiede:

se “è legittima la motivazione della sentenza parziale qui impugnata che ritiene mallo un accertamento tecnico preventivo che, attesa la dimostrata urgenza, venne effettuato da un c.t.u. nominato dal pretore (anzichè dal Tribunale)”; se “è legittimo annullare una c.t.u. per asserita incompetenza dell’organo (pretore) che l’aveva disposta quando a tale accertamento hanno consentito e partecipato concordemente tutte le parti processuali senza formulare alcuna obiezione”; se “tale annullamento è illegittimo perchè in violazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 157 c.p.c., comma 3”.

4.1. – Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato che il giudice del merito, ai fini dell’ammissione dell’accertamento tecnico espletato in via preventiva, debba accertare l’esistenza della competenza in capo al giudice che ha disposto l’espletamento dell’accertamento tecnico in via preventiva (Cass., Sez. 2, 8 maggio 1957, n. 1596; e cfr.

altresì Cass., Sez. 3, 27 marzo 1984, n. 2026, e Cass., Sez. 3, 11 maggio 1989, n. 2145, che hanno ribadito l’invalidità dell’accertamento tecnico preventivo disposto da un giudice privo di competenza).

A questo principio di diritto – il quale si presenta come un corollario della natura cautelare dell’istruzione preventiva e del fatto che l’assunzione preventiva dei mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza (art. 698 c.p.c., comma 2) – si è correttamente attenuta la Corte d’appello, in una fattispecie nella quale – come sottolineato dalla sentenza impugnata – l’incompetenza del pretore è stata dedotta dalla società convenuta non solo nel giudizio di merito (con la comparsa di costituzione e risposta) ma anche, e prima ancora, nello stesso procedimento di istruzione preventiva (il diverso assunto del ricorrente, secondo cui la ritualità dell’accertamento tecnico dovrebbe ritenersi “pacificamente accettato dalla allora parte convenuta ditta Mariani”, non essendo suffragato dalla pertinente trascrizione degli atti processuali dai quali la circostanza emergerebbe).

La Corte d’appello ha ravvisato l’incompetenza del pretore (con la conseguente invalidità dell’accertamento preventivo dinanzi allo stesso espletato) in base ad una duplice ratio decidendi, ciascuna di per sè sufficiente a sostenere la decisione adottata:

(a) perchè in presenza della strumentalità rispetto ad una causa di merito superiore ai limiti della competenza del pretore (lire 5.000.000) vigenti nel marzo 1991, l’eccezionale urgenza non risulta essere stata allegata neppure dal V. con il ricorso introduttivo, nel quale si evidenzia solo la “urgenza di rimuovere detto pavimento in marmo sostituendolo con altro”, in connessione con la asserita esigenza del ricorrente di trasferire nel suddetto appartamento il suo studio, e manca qualsiasi riferimento alla eccezionalità di tale urgenza (non essendo essa neanche implicita, non essendo richiesta l’emissione del decreto inaudita altera parte):

(b) perchè il quid pluris che caratterizza l’eccezionalità richiesta dall’art. 693 c.p.c., comma 2 è ravvisabile soltanto quando sussista un’urgenza talmente rilevante da non consentire la perdita di tempo necessaria per adire il giudice competente per il merito, avente sede in un luogo diverso da quello in cui la prova deve essere assunta: il che “nella specie va escluso, dovendo la prova essere assunta in Roma, ove ha sede il tribunale competente per il merito”, ed essendo stato adito in via preventiva lo stesso pretore di Roma. Questa seconda ratio decidendi – l’essere, nei procedimenti di istruzione preventiva in casi di eccezionale urgenza, competente anche il pretore del luogo in cui l’accertamento deve essere eseguito, purchè, quando competente nel merito sia il tribunale, il luogo di assunzione della prova si trovi non presso la sede della pretura circondariale coincidente con la sede del tribunale competente per il merito, bensì presso una sede distaccata ovvero presso la pretura di un diverso circondario – non è stata specificamente censurata dal ricorrente, il quale censura invece che la Corte d’appello non abbia tenuto conto della sussistenza della “eccezionale” o della “dimostrata” urgenza.

E ciò esonera questa Corte dallo scrutinare oltre il motivo.

Infatti, quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sostenerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla singola ragione esplicitamente fatta oggetto di doglianza, in quanto quest’ultima, quand’anche fondata, non potrebbe comunque condurre, stante l’intervenuta definitività dell’altra non impugnata, all’annullamento della decisione stessa (tra le tante, Cass., Sez. 1, 13 settembre 2006, n. 20118).

5. – Il quarto motivo – rivolto, al pari dei successivi, alla sentenza definitiva – prospetta violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, e si chiude con il seguente “motivo di diritto”: se “è legittimo negare la risoluzione di un contratto di compravendita allorchè è stato accertato un importante inadempimento da parte del venditore pari circa alla metà del valore del contratto stesso”.

Il quinto mezzo – rubricato “altra violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” – è accompagnato dalla formulazione del quesito di diritto se “è legittimo considerare parziale il danno di una fornitura quando si è in presenza di componenti essenziali ed insostituibili della stessa che concretizzano un danno interessante l’intera fornitura”.

Il sesto motivo (altra violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. in relazione agli artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa motivazione su punti decisivi della controversia) si chiude con il quesito se “può ritenersi legittimo, nel contratto di compravendita, affermare essere di scarsa importanza e quindi impeditiva di una pronuncia di risoluzione, la presenza di difetti che per la loro molteplicità investono la totale utilizzazione della fornitura stessa”.

Con il settimo motivo (altra violazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) ci si duole della riduzione dell’entità del danno; la formulazione conclusiva che lo accompagna è se “è legittimo ritenere che un immobile possa essere utilizzato dal proprietario per uso proprio o per concederlo in locazione a terzi allorchè in esso vi siano elementi difettosi (nel caso una pavimentazione) che se dispersi o rimossi rendono impossibile la dimostrazione di danni insistenti e la loro imputabilità ai fini del risarcimento del danno”.

Con l’ottavo motivo (ulteriore violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) si domanda se “è legittimo ritenere provata la possibile utilizzazione di un determinato immobile (B/11) ritenuto esente da vizi, quando invece l’utilizzo riguardava altro e diverso immobile” e se “è legittimo affermare l’esistenza di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento”.

Il nono mezzo (ulteriore violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) contiene il quesito di diritto se “è legittimo affermare l’esistenza di un fatto (erronea posa in opera di un pavimento) escluso incontrastabilmente dagli atti del procedimento e nel contempo negare un fatto (la responsabilità del fornitore) incontrastabilmente risultante dagli atti del procedimento” e se “è legittima la motivazione di una sentenza che senza contestare, con idonea motivazione esente da vizi logico-giuridici dedotte e dimostrate circostanze, affermi apoditticamente fatti inesistenti o neghi fatti esistenti”.

5.1. – Tutti i motivi dal quarto al nono prospettano, accanto al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, anche il vizio di motivazione, come è palese dal richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Senonchè i singoli motivi, mentre sono accompagnati da un quesito di diritto per il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, non contengono la conclusiva formulazione del quesito di sintesi per il vizio di motivazione (nella specie necessario, ove si consideri che le censure in esame si riferiscono, tutte, alla sentenza definitiva, pubblicata il 12 marzo 2009, la quale rientra, ratione temporis, nella sfera di operatività dell’art. 366-bis c.p.c.).

Questa Corte regolatrice – alla stregua della stessa letterale formulazione dell’art. 366-bis c.p.c. introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) – è fermissima nel ritenere che a seguito della novella del 2006 nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, allorchè, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e le ragioni della contraddittorietà della motivazione o per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa in particolare che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Non si può dubitare che allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto e le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366-bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, all’inizio o al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in termini, Cass., Sez. 3, 30 dicembre 2009, n. 27680).

Nella specie i motivi di ricorso dal quarto al nono, formulati ex art. 360 c.p.c., n. 5, sono totalmente privi di tale momento di sintesi, iniziale o finale, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione delle censure.

Di qui l’inammissibilità dei motivi nella parte in cui veicolano il vizio di motivazione.

3.2. – Passando all’esame delle censure con cui vengono articolate denunce di vizi in indicando per violazione o falsa applicazione di norme di legge, il quarto, il quinto ed il sesto motivo possono essere esaminati congiuntamente, perchè tutti e tre si dolgono della mancata pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del venditore.

Essi sono inammissibili, per inidoneità dei quesiti di diritto che li accompagnano.

Occorre premettere che la Corte territoriale ha accertato “la presenza dei vizi e difetti lamentati”. “La fornitura di giallo di Siena venduta dalla ditta Mariani – si legge nella sentenza della Corte d’appello – presenta, come riconosciuto anche dal c.t.u., “stuccature lesioni, fratture, intrusioni nelle stuccature” …

L’esame delle fotografie evidenzia… anche ad un occhio profano che le stuccature e gli innesti presentano delle anomalie che costituiscono difetti, non adeguati al costo della fornitura nè validi esteticamente. In particolare, l’esame delle fotografie allegate alla consulenza di parte mostra… l’inserimento nelle fratture di tasselli di diverso colore, non omogenei alla parte circostante, e la presenza di macchie nere dovute all’eccesso di mastice utilizzato che si è venuto annerendo nel tempo. Tali difetti sono stati riscontrati su un numero di lastre non esiguo (il consulente tecnico di parte ne ha contate 13, su 48 della complessiva fornitura)”.

La Corte d’appello ha nondimeno respinto la domanda di risoluzione, sul rilievo che “la circostanza che il pavimento sia stato montato, sebbene i vizi fossero già rilevati dall’acquirente al momento della consegna, nonchè la stessa mancata rimozione del pavimento non effettuata a distanza di moltissimi anni dal montaggio, lascia fondatamente ritenere che i vizi accertati non siano tali da incidere sulla permanenza del contratto. I vizi denunciati ed accertati giustificano, soltanto, la richiesta di risarcimento del danno per i riflessi negativi che la loro presenza determina sul valore dell’immobile e sull’estetica complessiva dello stesso”.

La ratio decidendi che sostiene la pronuncia impugnata è che, pur in presenza di vizi della merce oggetto di compravendita, il rimedio risolutorio – che comporta la liberazione dal vincolo contrattuale – non può aver luogo quando la stessa parte legittimata ad Avvalersene, con il proprio comportamento successivo al sorgere del sinallagma contrattuale, abbia mostrato di volere tener ferma l’operatività del nesso: provvedendo al montaggio del pavimento, nonostante essa si sia avveduta, già al momento della consegna, della presenza di difetti nelle lastre di marmo; e non avendo proceduto, pur a distanza di anni dal montaggio, alla rimozione del pavimento.

I quesiti di diritto con cui si concludono il quarto, il quinto ed il sesto motivo non colgono nè si confrontano con questa ragione della decisione.

Essi deducono che il giudice non può negare la risoluzione quando è stato accertato un importante inadempimento e che in presenza di difetti che per la loro molteplicità investono la totale utilizzazione della fornitura l’inadempimento non può essere considerato di scarsa importanza.

Ma non è questo il punto.

La Corte d’appello non ha negato la sussistenza dell’inadempimento nè la presenza dei vizi (in astratto) redibitori; ma ha rigettato la domanda di scioglimento del vincolo perchè contraria allo stesso interesse (al mantenimento in vita del sinallagma) palesato dal creditore nella condotta successiva al verificarsi dell’inadempimento.

Ora, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, Sez. 1, 22 giugno 2007, n. 14682), il quesito che il ricorrente è chiamato a formulare, per rispondere alle finalità della norma, deve essere tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso. Se cosi non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che il ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni. Nell’uno come nell’altro caso non potrebbe non pervenirsi alla conclusione dell’inammissibilità del motivo di ricorso.

Nella fattispecie in esame i quesiti sopra riferiti non rispondono a tali requisiti, perchè essi si limitano ad una mera astratta ripetizione dei principi generali in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, ma non evidenziano in alcun modo la ratio decidenti alla base della sentenza impugnata nè, tanto meno, l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la ratio decidendi ed un qualche principio giuridico che il ricorrente vorrebbe invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa.

5.3 – Il settimo, l’ottavo ed il nono motivo pongono questioni relative alla quantificazione del risarcimento del danno operata dalla Corte d’appello.

I mezzi di ricorso – i quali possono essere esaminati congiuntamente, attesa la connessione che li avvince – sono inammissibili.

Occorre premettere che, in ordine alla quantificazione del danno, la Corte d’appello – con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, esente da vizi e da mende giuridiche – ha rilevato:

(a) che “l’impossibilità di utilizzare l’immobile a fini locativi in presenza dei difetti riscontrati sulla fornitura del marmo giallo di Siena, montato su due ambienti per circa 22 mq. di un più vasto appartamento, appare circostanza non solo non dimostrata ma, anzi, da escludere, in considerazione della natura dei vizi evidenziati dallo stesso consulente di parte appellata ed attinenti a caratteristiche estetiche del marmo tali da non incidere sul normale uso dell’appartamento”;

(b) che “la presenza dei vizi e dei difetti accertati non incide sull’estetica della pavimentazione a tal punto da renderne impossibile o assai difficile la locazione, come emerge anche dall’esame della documentazione fotografica degli ambienti interessati”;

(c) che “la presenza di un dislivello in corrispondenza delle linee di fratture naturali delle lastre stesse, evidenziato dal solo c.t.u., è stato ricondotto ad un guasto dovuto alla posa in opera e, dunque, non imputabile alla tornitrice”, e che “non risulta, comunque, che tale dislivello potesse incidere sul normale uso dell’immobile provocando intralcio o pericoli di cadute”;

(d) che “la scelta… di non trasferire lo studio nell’appartamento ove è stato montato il marmo per destinare alla locazione l’appartamento ora utilizzato dall’Avv. V. come studio professionale, è frutto di una valutazione personale dell’appellato, della quale non può essere chiamata a rispondere la ditta Mariani”, tanto più “che l’Avv. V. non ha neppure fornito alcuna prova di aver ricevuto offerte di locazione o di aver intavolato trattative a tal fine, essendosi limitato ad affermare l’intenzione di trasferire il suo studio e di locare quello ove svolgeva attualmente la sua attività, restando, pertanto, il danno da mancata locazione del tutto ipotetico”;

(e) che il danno che “può essere riconosciuto all’appellato per la cattiva qualità del marmo fornito dalla ditta Mariani, tenuto conto della negativa incidenza complessiva sull’estetica dell’immobile, va… quantificato in misura pari al minor valore che il marmo fornito ha rispetto al prezzo pagato proprio per la presenza dei difetti riscontrati”;

(f) che “considerato che il costo della fornitura del marmo di cui è causa è stato determinato all’epoca del 19/6/90 tra le parti in lire 6.066.610, il danno può essere determinato nella misura di circa lire 3.000.0000”.

Tanto premesso, nessuno dei quesiti di diritto – articolati a sostegno conclusivo di motivi recanti, in rubrica, il richiamo a norme di legge che sarebbero state male interpretate – contiene l’individuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata asseritamente in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, nè la prospettazione di un diverso principio capace di rimediare all’errore commesso dal giudice del merito.

Tutte le critiche formulate concernono in realtà questioni di fatto e finiscono con il risolversi nella sollecitazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

6. – Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, stante l’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011

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