Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24632 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 19/10/2017, (ud. 13/09/2017, dep.19/10/2017),  n. 24632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13360/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore

Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

L.B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 909/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata l’08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di L.B.G. di avvisi di mora, per gli anni ricompresi tra il 1986 ed il 1990, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado, favorevole al contribuente, perchè non era stata depositata, unitamente all’atto di impugnazione notificato per posta raccomandata, la ricevuta di spedizione postale.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate su unico motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo – rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, commi 1 e 2, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la ricorrente deduce l’errore in procedendo commesso dalla C.T.R. nell’avere dichiarato l’appello inammissibile, malgrado dall’avviso di ricevimento depositato in atti risultasse la tempestività della proposizione dell’impugnazione e della costituzione di essa ricorrente.

2. Sulla questione controversa sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte le quali con la sentenza n. 13453 del 29 maggio 2017 hanno affermato i seguenti principi di diritto:

a) nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione);

b) nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza

3. La Commissione tributaria regionale, nel dichiarare inammissibile l’appello senza compiere alcun esame del contenuto dell’avviso di ricevimento, pacificamente in atti, si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria perchè proceda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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