Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24632 del 02/12/2016

Cassazione civile sez. III, 02/12/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 02/12/2016), n.24632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13790/2014 proposto da:

S.D.L., B.F.G., considerati

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO GANGEMI

unitamente all’avvocato MICHELE D’ALTILIA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS E DI B.F., in persona del

Curatore Dott.ssa P.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato ALBERIGO

PANINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO BONAITI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1547/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ALBERTO BONAITI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il fallimento (OMISSIS) convenne in giudizio B.F. e S.D.L. al fine di sentir revocare l’atto di costituzione del fondo patrimoniale costituito tra i coniugi B. – S. il (OMISSIS) e, conseguentemente, dichiararne l’inefficacia nei suoi confronti. A fondamento delle proprie domande il Fallimento rilevava che i coniugi B. costituirono il fondo patrimoniale, cui destinarono i beni di esclusiva proprietà del socio fallito, in un periodo in cui l’attività d’impresa era già compromessa a causa dei rilevanti debiti accumulati.

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza numero 476/2009, accolse la domanda attorea e dichiarò l’inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.a.s..

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1547 del 10 aprile 2013.

3. Avverso tale decisione, i coniugi B. – S. propongono ricorso in Cassazione sulla base di 3 motivi.

3.1 Resiste con controricorso il Fallimento della società (OMISSIS) s.a.s. e del suo socio accomandatario B.F..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla sussistenza in capo ai soggetti costituenti il fondo patrimoniale dell’elemento soggettivo previsto quale elemento costitutivo della fattispecie revocatoria prevista dall’art. 2901 c.c. – art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostengono che, considerato che la maggior parte dei loro crediti esistenti alla data di costituzione del fondo erano coperti da ipoteca, i giudici del merito avrebbero dovuto accertare la sussistenza in capo ad essi della dolosa preordinazione, ovvero di un dolo specifico, consistente nella volontà espressa di ledere i creditori.

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “mancata valutazione di elementi di fatto che, ove considerati, avrebbero potuto condurre ad una diversa valutazione da parte della Corte di appello di Milano, circa la sussistenza dell’elemento psicologico della dolosa preordinazione in capo ai soggetti costituenti il fondo, nella fattispecie mancata valutazione della circostanza rappresentata dal fatto che in epoca successiva alla creazione del fondo patrimoniale la (OMISSIS) s.a.s. fu affidata da diversi istituti di credito. Violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello ha omesso di valutare la circostanza che dopo la costituzione del fondo, due istituti di credito concessero crediti alla società e ciò doveva far desumere al giudice del merito che la situazione economica e finanziaria della società non era compromessa e che era stata valutata attentamente dagli istituti bancari.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “mancata valutazione di un ulteriore dato di fatto, che ove preso in considerazione avrebbe potuto condurre ad una diversa valutazione circa la sussistenza dell’elemento psicologico della dolosa preordinazione in capo ai coniugi S. – B. all’epoca della costituzione del fondo. Nella fattispecie stato di grave infermità della sig.ra S.D.L. all’epoca della costituzione del fondo. Per tale motivo violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si dolgono della mancata valutazione da parte del giudice del merito dei motivi che avevano portato i coniugi a costituire il fondo ovvero la grave malattia che colpì la S..

5. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili.

Sono inammissibili sia perchè non autosufficienti e privi dei criteri previsti da questa Corte (Cass. 8053 e 8054/2014) e sia perchè prospettano, in maniera generica ed attraverso una superficiale esposizione della vicenda, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia. Infatti, i ricorrenti pur denunciando, apparentemente, violazione di legge ed una mancata valutazione di elementi di fatto che ove presi in considerazione avrebbero condotto ad un diverso esito della sentenza di secondo grado, chiedono in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative.

Nel caso di specie i giudici del merito con motivazione congrua e logica hanno valutato tutti gli elementi denunciati nei sopradetti motivi ed hanno deciso in conformità alla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

6. Per quanto riguarda poi la richiesta da parte del Fallimento controricorrente di applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nei confronti dei ricorrenti deve essere disattesa. La norma, infatti, integra una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, che nel caso in esame non sussiste.

7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore del Fallimento controricorrente che liquida in complessivi Euro 7.800,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13 , comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2016

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